Canone RAI in bolletta: come richiedere il rimborso?

proponiamo un utilissimo e schematico riassunto per chi deve richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso del Canone RAI erroneamente addebitato nella bolletta elettrica

canone-raiCon il comunicato stampa del 15 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rimborso del canone RAI non dovuto, addebitato nella bolletta dell’utenza dell’energia elettrica. Infatti, a partire da tale data, la richiesta di rimborso per il canone Rai pagato in bolletta, e non dovuto, può essere richiesto anche online. Chi ha ricevuto a luglio le bollette con l’addebito di 70 euro può ora utilizzare direttamente il sito dell’Agenzia delle Entrate per inviare il modello. La richiesta può essere presentata dal titolare dell’utenza dell’energia elettrica, nonché dai relativi eredi che hanno pagato il canone tv non dovuto.

Per poter richiedere il rimborso ci sono modalità di presentazione, alternative:

online, utilizzando l’applicazione disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate (per accedere all’applicazione è necessario essere registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline);

– tramite modello cartaceo.

In quest’ultimo caso il modello va presentato:

– a mezzo raccomandata (all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino), unitamente a una copia di un valido documento d’identità, ovvero

– a mezzo PEC posta elettronica certificata all’indirizzoall’indirizzocp22.sat@postacertificata.rai.it: in questo caso, se l’istanza è firmata digitalmente, non è necessario allegare copia del documento.

La richiesta di rimborso va sempre motivata, indicando uno dei sei codici associati alle singole motivazioni:

  • codice 1: si è in possesso dei requisiti di esenzione (over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;

  • codice 2: il richiedente è esentato per convenzioni internazionali (diplomatici e militari stranieri);

  • codice 3: si è già versato il canone con modalità diverse dall’addebito in bolletta (ad esempio con addebito sulla pensione).

  • codice 4: se è stato addebitato due volte, ossia anche sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica. In questo caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica.

L’istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.

  • codice 5: il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.

  • codice 6: altri motivi diversi dai precedenti.

Per l’invio a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, l’indirizzo è il seguente: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. In quest’ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.

Il rimborso, se spettante, viene erogato direttamente dalle imprese elettriche sulla prima bolletta utile ovvero con altre modalità. L’accredito viene effettuato entro 45 giorni da quando l’Agenzia comunica al fornitore le informazioni necessarie per l’erogazione. Se il rimborso non viene effettuato, verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

27 settembre 2016

Giovanna Greco