Associazioni sportive dilettantistiche: i compensi erogati per incarichi di carattere amministrativo-gestionale

la gestione dei compensi che le associazioni o società sportive dilettantistiche erogano a collaboratori quali manutentori degli impianti, oppure per l’attività amministrativa e contabile: vediamo come il TUIR e le leggi agevolative inquadrano tali figure ed i loro compensi

camp-nouI compensi corrisposti dalle società sportive in favore degli atleti dilettanti e i collaboratori che pongono in essere prestazioni di tipo amministrativo-gestionale sono sottoposti ad un regime di favore a seconda del soggetto che effettua materialmente il pagamento.
Con riferimento alla seconda fattispecie (collaboratori amministrativi-gestionali) il legislatore ha fornito una nozione più circoscritta di “società sportiva”.

L’art. 90, c. 3, della legge n. 289/2002 ha ampliato la platea dei destinatari che possono fruire della particolare disciplina della tassazione dei compensi e premi, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa percepiti dagli sportivi dilettanti e disciplinata dagli artt. 67, lett. m, e 69, c, 2, del TUIR. E’ stato dunque modificato il testo normativo con l’aggiunta di un nuovo periodo. La citata lettera m, ultimo periodo, così dispone: “Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo–gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Deve infatti essere rilevata la portata più circoscritta della disposizione rispetto a quella applicabile agli sportivi dilettanti. La norma riguarda le sole prestazioni effettuate nei confronti delle società ed associazioni sportive e non anche nei confronti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, dell’UNIRE e degli Enti di promozione sportiva. L’interpretazione è stata confermata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 74/E del 3 giugno 2005.

Secondo la soluzione fornita dall’amministrazione finanziaria la disposizione presenta, sotto il profilo oggettivo, un ambito più ristretto non menzionando il CONI, le federazioni, l’UNIRE e i predetti Enti di promozione. Pertanto, il compenso, rappresentato dall’erogazione di un gettone di presenza da una federazione per una prestazione di tipo amministrativo gestionale deve essere sottoposto a tassazione secondo i criteri ordinari. Il soggetto beneficiario della somma, che ad esempio svolge mansioni di segreteria (non come dipendente), non può fruire dell’esclusione dalla tassazione dei compensi fino a 7.500 euro (prevista per gli sportivi dilettanti).

Dal punto di vista soggettivo la disposizione non riguarda solo coloro che pongono in essere prestazioni di tipo amministrativo, ma anche i soggetti che percepiscono i predetti compensi nella qualità di “manutentori”. Si tratta di quelle figure che all’interno dell’associazione si occupano della manutenzione degli impianti sportivi. Ad esempio, si tratta: dell’addetto alla manutenzione dei campi da tennis; dell’addetto alla manutenzione del manto erboso del campo di calcio; dell’addetto alla manutenzione e pulizia degli spogliatori…

Si tenga però presente che, affinché operi la detassazione integrale dei compensi, le predette figure non devono operare professionalmente. Ad esempio, se la pulizia degli spogliatoi è stata appaltata ad una ditta, ovvero la manutenzione degli impianti idrici viene effettuata da un idraulico, è intuibile come i criteri di tassazione debbano essere esclusivamente quelli ordinari.

E’ necessario ancora osservare, sempre sotto il profilo oggettivo, come il legislatore abbia circoscritto l’agevolazione alle sole figure legate alla società da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La circostanza si desume direttamente dalla lettura della disposizione. Attraverso l’utilizzo di tale espressione il legislatore ha voluto significare che la disciplina agevolata troverà applicazione solo qualora il rapporto con queste figure non sia meramente occasionale, ma al contrario sia caratterizzato da un certo grado di stabilità.

12 settembre 2016

Nicola Forte