Processo tributario ed impugnazione tardiva oltre il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza

i casi di ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine cosiddetto ‘lungo’ che decorre dalla pubblicazione della sentenza

 

Impugnazione tardiva oltre il termine dalla pubblicazione della sentenza

impugnazione tardiva nel processo tributarioL’ammissibilità dell’impugnatone tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 38, c. 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone che la parte dimostri “l’ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche.

Né assume rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161, c. 1, c.p.c., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato.

Il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., c. 1, decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, c. 2, trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, nè requisito di efficacia.

E’ per questa ragione che è stato ritenuto privo di rilievo, nella fattispecie, l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153, c. 2, c.p.c., a seguito della L. 69/2009, pur essendone stata riconosciuta l’applicabilità al rito tributario.

L’errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane escluso dall’ambito di applicazione dell’istituto della rimessione in termine già previsto dall’art. 184-bis c.p.c., abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, e sostituito dalla generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c., c. 2, in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile , non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e della prova del quale quest’ultima è onerata.

Occorre subordinare l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, c. 3, alla dimostrazione “dell’ignoranza del processo”, dovendo la parte fornire prova di “non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza”), postulando la causa non imputabile che legittima la rimessione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza (e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà) e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza.

Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12664 del 17 giugno 2016 .

 

Vicenda

I giudici d’appello hanno, in via preliminare, dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla contribuente, in data 10/03/2014, oltre il termine lungo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., per impugnare di sei mesi (trattandosi di giudizio iniziato in primo grado dopo il 4/07/2009 e dunque successivamente all’entrata in vigore della Novella n. 69/2009) decorrente dalla data del deposito, il 01/10/2012, della sentenza della C.T.P., non notificatale.

 

Pronuncia

Gli Ermellini, con la pronuncia citata, nel respingere il ricorso in cassazione non hanno condiviso l’eccezione sollevata in ordine alla irrituale notificazione del decreto di fissazione dell’udienza di trattazione e del dispositivo della sentenza di primo grado e di conseguenza non hanno ravvisato la necessità di far decorrere il termine per impugnare la decisione dalla data in cui la parte ne aveva avuto effettiva conoscenza (vale a dire allorché le era stata notificata la correlata cartella di pagamento).

 

 

Conclusione

L’ammissibilità della impugnazione del contumace tardiva rispetto al termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 327, c. 1, c.p.c., è condizionata al concorso di due presupposti, uno dei quali oggettivo (la nullità della citazione o della notificazione di essa), l’altro soggettivo, rappresentato dalla mancata conoscenza del processo a causa di quella nullità, requisiti che devono essere provati in giudizio dalla parte contumace.

La relativa dimostrazione può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, che abbiano i caratteri cui l’art. 2729 c.c.. L’impugnazione tardiva non opera tanto nell’eventualità in cui via sia stata una valida notificazione del ricorso introduttivo, quando nel caso in cui nonostante l’invalidità di quest’ultima sia stato ritualmente comunicato l’avviso di fissazione d’udienza.

In tema di processo tributario, nelle controversie cui non risulti applicabile il comma 2 dell’articolo 153 c.p.c. (introdotto dalla Legge n. 69/2009, entrata in vigore il 4 luglio del 2009), il termine “lungo” per l’impugnazione delle sentenze di cui al comma 1 dell’articolo 327 c.p.c. decorre per la parte cui non sia stato debitamente comunicato né l’avviso di trattazione di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992 né il dispositivo della sentenza ai sensi dell’art. 37 del medesimo Decreto, dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze.

Fino alla data del 4 luglio 2009, in assenza di un’espressa previsione normativa, deve essere applicato il principio di diritto, secondo cui i termini per l’impugnazione delle sentenze decorrono, per la parte cui non sia stata debitamente comunicato né l’avviso di trattazione, né il dispositivo, dalla data in cui essa ne ha avuto conoscenza.

L’omissione della comunicazione della data dell’udienza di discussione del ricorso stesso comporta la nullità della decisione da far valere con tempestiva impugnazione: la parte a cui sia stato notificato l’atto introduttivo del processo ha l’onere di seguirne lo svolgimento successivo, anche ai fini della decorrenza del termine lungo d’impugnazione decorrente dal deposito della sentenza.

La comunicazione del dispositivo è un atto esterno rispetto alla sentenza e non influisce sulla sua esistenza, mentre la pubblicazione è un atto senza il quale la sentenza non viene a esistenza; ne deriva che, mentre la mancata pubblicazione è un fattore d’inesistenza della sentenza, la mancata comunicazione de qua, pur doverosa alle parti costituite, assurge a situazione patologica del processo, che non impedisce il raggiungimento del risultato del giudicato, al quale il processo è preordinato, e non assurge a condizione necessaria per far scattare il requisito di non conoscenza di cui all’art. 38, c. 3, D.Lgs. n. 546/1992.

In definitiva, la comunicazione del segretario della Commissione tributaria del dispositivo della sentenza alla parte costituita, da effettuarsi ex art. 37 del D.Lgs. n. 546/1992 nel termine ordinatorio di dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza, ha un valore meramente informativo.

La comunicazione del dispositivo alle parti costituite, a cura della segreteria, adempie funzione informativa esterna al procedimento di pubblicazione, di cui non costituisce elemento costitutivo né requisito d’efficacia. Pertanto, la decadenza dal diritto d’impugnazione si verifica con il decorso del termine lungo dal deposito della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo stesso che il segretario è tenuto a effettuare ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. n. 546/1992.

È opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, che le parti siano particolarmente diligenti e si informino per tempo sull’avvenuto deposito della sentenza, in quanto potrebbe accadere che la segreteria, pur essendone obbligata, non comunichi il dispositivo

 

3 agosto 2016

Isabella Buscema