Olimpiadi: la tassazione delle medaglie

ogni 4 anni è tempo di olimpiadi… ogni 4 anni si presenta il problema della tassazione dei premi concessi dalle Federazioni sportive agli atleti medagliati: ecco le regole di funzionamento dell’IRPEF

trascuranza-di-sprint-di-corsa-di-cavalli-27865131E’ tempo di Olimpiadi che però stanno volgendo rapidamente al termine e tra poco si procederà all’inevitabile bilancio della spedizione italiana. Anche questa volta, come in passato, dovrebbe proporsi il dibattito circa i premi che le Federazioni corrispondono agli atleti medagliati.

In passato è stato osservato come i premi corrisposti ai nostri atleti fossero di gran lunga superiori a quelli erogati dagli altri Paesi, ma la giustificazione dei beneficiari è stata agevole. Il nostro sistema tributario ed il livello di imposizione è notevolmente più gravoso rispetto a quello in vigore in altri Stati. Conseguentemente la circostanza è in grado in spiegare in sé il più elevato ammontare dei premi.

In effetti il nostro sistema tributario prevede una tassazione più “morbida” non solo nei caso in cui i premi siano corrisposti per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, ma solo laddove le somme erogate non siano superiori a 7.500 euro.

Nel corso della precedente olimpiade di Londra 2012 gli atleti che avevano vinto la medaglia d’oro beneficiano di un premio di 50.000 euro. La maggior parte della somma era soggetta a tassazione secondo i criteri ordinari, quindi applicando l’IRPEF progressiva. In tale ipotesi la maggior parte del premio doveva essere corrisposto nuovamente all’erario sotto forma di imposte.

La disposizione che prevede la totale detassazione dei premi corrisposti dalle Federazioni (equiparate alle Società sportive) è costituita dall’art. 69 del TUIR. Essa prevede (al comma 2) che le predette somme “non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro”. Fino a tale limite l’importo è totalmente detassato, ma il problema dell’imposizione si pone qualora i premi corrisposti siano superiori al predetto limite massimo. Tale circostanza riguarderà quasi tutti gli atleti partecipanti alle Olimpiadi in quanto nel corso del medesimo anno 2016 è fortemente probabile che abbiano percepito (o che percepiranno) altri premi con il conseguente superamento del limite di 7.500 euro.

La parte eccedente 7.500 euro, quindi sugli ulteriori 20.658,28 euro percepiti nell’anno, è operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai fini IRPEF, con aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito (23%), maggiorata dell’addizionale regionale e comunale. In questo caso, trattandosi di un prelievo effettuato a titolo di imposta non deve essere presentato il Modello Unico fatta salva la necessità di dichiarare eventuali ulteriori redditi posseduti.

La parte di redditi eccedente, quindi superiore a 28.158,28 euro, è soggetta all’applicazione della ritenuta a titolo di acconto secondo i criteri ordinari. In buona sostanza i redditi superiori alla predetta soglia dovranno essere assoggettati a tassazione progressiva, quindi dovranno essere sommati agli redditi eventualmente posseduti.

Tuttavia è prevista una particolarità ai fini della determinazione dell’aliquota. Infatti, pur continuando a considerare sottoposti a prelievo definitivo (con ritenuta secca) i redditi eccedenti i 7.500 euro, pari ad ulteriori 20.658,28 euro, questi importi concorreranno, come detto, non ai fini della determinazione del reddito complessivo lordo tassabile, ma esclusivamente ai fini della determinazione dell’aliquota.

Il predetto criterio di tassazione darà luogo ad un conguaglio a debito per gli atleti appartenenti a “gruppi militari” che percepiscono mensilmente una retribuzione di lavoro dipendente. Gli eventuali premi erogati dalle Federazioni per importi superiori a 7.500 euro determinano già di per sé un innalzamento degli scaglioni e delle aliquote applicabili. Conseguentemente anche la retribuzione percepita dall’atleta appartenente al Gruppo militare deve essere sottoposta ad un prelievo più gravoso rispetto alle ritenute operate (sulla retribuzione) dal sostituto di imposta. Ciò anche laddove il premio in denaro corrisposto non dovesse superare nell’anno l’importo di 28.158,28 euro.

Se le medaglie d’oro dovessero percepire anche per l’Olimpiade di Rio un premio in denaro pari a 50.000 euro, l’effetto sarà duplicato. Da una parte saranno tassate in misura superiore le retribuzioni corrisposte all’atleta dilettante dal Gruppo militare di appartenenza, dall’altra la maggior parte del premio per il risultato olimpico sarà sottoposto a tassazione progressiva secondo i criteri ordinari. I predetti premi costituiscono in ogni caso, ai sensi dell’art. 67 del TUIR, redditi diversi.

19 agosto 2016

Nicola Forte