Liberi professionisti e Casse di previdenza

a grande richiesta, anche per il 2016 proponiamo un ripasso degli adempimenti dovuti dopo la redazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei professionisti per la comunicazione dei dati alle Casse di Previdenza (commercialisti, medici, avvocati, ingegneri, geometri, veterinari…) ed il versamento dei contributi – 22 pagine di approfondimento ricco di schemi e tabelle riassuntive, tratto dalla nostra circolare settimanale

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Generalmente, in questo periodo di dichiarazione dei redditi, tendiamo ad accantonare le problematiche inerenti le casse di previdenza dei professionisti, con esclusione della cassa Geometri che da qualche anno è stata allocata nel quadro R del Modello Unico. In questo intervento cercheremo di sintetizzare per le varie Casse quelli che sono i termini e le modalità di versamento.

Le professioni le cui Casse vengono prese in considerazione in questo intervento sono:

  • Cassa Forense;

  • ENPACL (Consulenti del Lavoro);

  • Cassa Dottori Commercialisti;

  • Cassa Ragionieri;

  • InarCassa (Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti);

  • Cassa Geometri;

  • ENPAM (Medici);

  • ENPAPI (Professioni Infermieristiche);

  • INPGI (Giornalisti – con particolare riferimento a liberi professionisti e co.co.co.);

  • ENPAF (Farmacisti);

  • INPAV (Veterinari);

  • ENPAGI (Psicologi);

  • EPPI (Periti industriali);

  • ENPAIA (Periti agrari);

  • EPAP (Attuari, Chimici, Geologi, i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali).

Passiamo ora nel dettaglio le regole delle singole Casse di previdenza.

Cassa Forense

La Cassa di previdenza degli avvocati prevede che entro il 31.07.2015 debba essere versata la 1ª rata del conguaglio riferito ai proventi professionali dichiarati ai fini fiscali per il 2014. Si rammenta che dal 2013 il contributo soggettivo è interessato dalle seguenti aliquote:

  1. contributo soggettivo:

  • redditi professionali netti fino a euro 97.850 per il 2015 e 98.050 per il 2016: 14%;

  • sul reddito eccedente le soglie del punto precedente: 3%.

Contributo soggettivo minimo

  • Riduzione alla metà per i primi sei anni qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.

  • Per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l’iscrizione all’Albo, a prescindere dall’età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione art. 21, verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell’anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva)e per l’altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:

    • in via obbligatoria, in autoliquidazione nell’anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a €10.300,00;

    • in via facoltativa entro l’ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.Av. con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati – posizione personale – M.Av. – Contributo soggettivo facoltativo”

  1. contributo integrativo:

    • da calcolare sul volume d’affari professionale ai fini IVA: 4%.

Contributo integrativo minimo

  • non dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo.

  • ridotto alla metà per i successivi quattro anni, qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.

Tutti gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa devono corrispondere:

  1. Contributo minimo soggettivo (per il 2016: € 2.815,00, salvo le agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione)

  2. Contributo minimo integrativo (per il 2016: € 710,00, salvo le agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione)

  3. Contributo di maternità (per il 2016: € 43,00).

LA CONTRIBUZIONE DEI PENSIONATI ATTIVI

  • I PENSIONATI DI VECCHIAIA ISCRITTI ALLA CASSA

Gli avvocati pensionati di vecchiaia iscritti alla Cassa, a decorrere dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità).

Essi, tuttavia, devono versare la contribuzione dovuta in sede di autoliquidazione.

  • I PENSIONATI DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA ISCRITTI ALLA CASSA (per le pensioni con decorrenza a partire dal 1°/02/2010)

Gli avvocati pensionati di vecchiaia contributiva iscritti alla Cassa, a decorrere dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità).

Essi, tuttavia, devono versare la contribuzione dovuta in sede di autoliquidazione (vedi apposita sezione “Determinazione dei contributi in autoliquidazione”).

  • I PENSIONATI DI INVALIDITA’ ISCRITTI ALLA CASSA

  • I pensionati di invalidità iscritti alla Cassa sono tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati.

ENPACL – Cassa Consulenti del Lavoro

Contributo soggettivo: pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell’anno 2015. Il reddito professionale massimo sul quale è calcolato il contributo soggettivo 2016 è pari ad euro 96.237,00 al quale corrisponde un contributo soggettivo massimo di euro 11.548,44. E’, comunque, dovuto un contributo soggettivo minimo pari a euro 2.066,52(correlato ad un reddito minimo pari euro 17.221,00). Detto contributo minimo è corrisposto in quattro rate cadenti il 18 aprile, 16 giugno, 16 settembre e 16 novembre.

E’, comunque, dovuto un contributo soggettivo minimo, corrisposto in quattro rate cadenti il 18 aprile, 16 giugno, 16 settembre e 16 novembre. Il contributo di maternità sarà richiesto con la rata del 16 settembre 2016.

Contributo integrativo: è pari al 4%, è calcolato su tutti i compensi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA. Gli iscritti sono tenuti al relativo versamento all’Ente, indipendentemente dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.

E’, comunque, dovuto un contributo integrativo minimo, che sarà richiesto entro il 16 settembre, in sede di dichiarazione obbligatoria.

In fase di comunicazione obbligatoria del reddito professionale e del volume d’affari ai fini IVA, da effettuare entro il 16 settembre 2016, gli iscritti sono tenuti a versare il sald  del contributo soggettivo (12% del reddito professionale, detratto il minimo) e il contributo integrativo.

Tale versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza ultima alla data di venerdì 16 dicembre 2016.

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