La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell’ammissione al gratuito patrocinio

ecco spiegato il meccanismo di compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell’ammissione al gratuito patrocinio: passare dalla fattura elettronica alla compensazione nel modello F24 non è così semplice…

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Ai sensi dell’art. 1, comma 778, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari, sorti ai sensi degli artt. 82 e ss., DPR 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 medesimo decreto, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA), nel limite di spesa autorizzato pari a 10 milioni annui.

Trattasi nello specifico dei crediti dovuti per gli importi delle parcelle dovute agli avvocati da parte dello Stato a seguito dell’ammissione al gratuito patrocinio, arrivate ad un ritardo nella corresponsione anche di oltre 24 mesi, per un istituto che coinvolge quasi 100.000 avvocati1.

All’indomani dell’emanazione della norma arrivava la precisazione di Cassa Forense che ribadiva come dalla norma fosse esclusa la possibilità di compensare i crediti verso lo Stato per gratuito patrocinio con i contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense in relazione alla posizione previdenziale personale dell’iscritto.

L’applicazione della norma risultava tuttavia subordinata all’emanazione di un decreto interministeriale (Economia e Giustizia), da emanarsi entro sessanta giorni, in cui dovevano essere stabiliti criteri, priorità e modalità per l’attuazione delle misure, considerato anche il limite massimo di spesa.

L’ importo, 10 milioni di euro, è stato ritenuto ‘vicino’ a quello sostenuto dallo Stato negli ultimi anni per coprire le spese del gratuito patrocinio, ma non sarà, forse, sufficiente per soddisfare tutte le richieste; non a caso il decreto è stato firmato solamente il 15 luglio, ben oltre i sessanta giorni previsti, dopo una lunga gestazione.

In primo luogo, occorre che i crediti siano liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, essi non devono risultare pagati, neanche parzialmente, ma soprattutto avverso il decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione ex art. 170, DPR 30 maggio 2002, n. 115.

Inoltre, deve essere stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.

Proprio attraverso la piattaforma elettronica di certificazione in relazione ad ogni fattura elettronica (ovvero cartacea registrata), l’avvocato deve esercitare l’opzione di utilizzare il credito in compensazione: l’opzione deve riguardare l’intero importo della fattura.

Per il 2016 l’opzione può essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre, mentre dall’anno 2017 potrà essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

La piattaforma elettronica seleziona le fatture per le quali è stata esercitata l’opzione e resa la dichiarazione per l’ammissione alla procedura di compensazione, fino a concorrenza delle risorse, attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota e, nel caso di fatture emesse lo stesso giorno, secondo l’ordine cronologico di perfezionamento della dichiarazione.

La fattura che determina il superamento del limite viene esclusa per l’intero ammontare, fermo restando la possibilità, in relazione al medesimo credito, di esercitare l’opzione e rendere la dichiarazione negli anni successivi.

Per ciascuna fattura gli avvocati riceveranno la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, mentre per le fatture non ammesse, l’opzione si intenderà automaticamente revocata.

Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione, la piattaforma elettronica di certificazione trasmetterà all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l’elenco dei crediti ammessi alla compensazione, con il codice fiscale del creditore e l’importo utilizzabile in compensazione.

I crediti selezionati sono utilizzabili in compensazione, anche in più soluzioni, a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, solamente con modello F24 telematico ed esclusivamente dal soggetto individuato dal codice fiscale comunicato dalla piattaforma stessa.

Nel caso in cui il soggetto che utilizza il credito in compensazione non non sia quello indicato nell’elenco trasmesso dalla piattaforma di certificazione, oppure se l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito, tenendo conto anche di eventuali precedenti utilizzi, l’intero modello F24 che contiene l’operazione di compensazione sarà scartato e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti.

Lo scarto del modello F24 sarà reso noto attraverso apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Ad oggi, mancano solo le istruzioni per la compilazione del modello F24 telematico che il D.M. 15.07.2016 demanda ad apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

5 agosto 2016

Valeria Nicoletti

1 Il Ministero della Giustizia in una nota precisa che l’iniziativa si muove nell’ambito di due principi fondamentali: “da un lato quello alla difesa da parte dello Stato anche dei meno abbienti, fornendogli (art. 24 Cost.) i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, dall’altro, il diritto del difensore a vedere compensata la propria attività professionale”.