Compensabili le cartelle dei creditori della Pubblica Amministrazione notificate al 31 dicembre 2015

i creditori della Pubblica Amministrazione potranno utilizzare in compensazione i crediti maturati (in particolare quelli relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi) per compensare le cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015

rateCon la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio è in vigore – dal 12 luglio 2016 – il decreto che conferma, anche per il 2016, le modalità di compensazione dei debiti esattoriali con crediti di natura commerciale verso la P.A. e dalla stessa certificati.

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Si tratta del decreto 27 giugno 2016 del Ministero dell’Economia e delle finanze, emesso di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo di quanto disposto dall’art. 1 comma 129 della L. 208/2015.

Si potranno utilizzare in compensazione i crediti maturati nei confronti della P.A. ed in particolare quelli relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi.

Si rammenta inoltre che tali crediti devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

Elemento essenziale per poter procedere con la loro compensazione è il fatto che essi devono essere oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.

Infine sono soggetti a tale modalità anche i debiti esattoriali la cui somma scritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

In base al decreto, quindi, nel 2016, i citati crediti commerciali o professionali potranno essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute relative a cartelle di pagamento ed atti esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2015.

Saranno utilizzabili per compensare tutto quanto viene esposto sul modello F24 ed in particolare tributi erariali, regionali, locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, entrate spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della riscossione.

Come detto più sopra il credito commerciale potrebbe essere anche superiore al debito esattoriale.

Per quanto riguarda i debiti esattoriali, è previsto che possano godere della procedura di compensazione tutti i debiti per cartelle di pagamento o atti esecutivi notificati entro il 31/12/2015.

La compensazione avviene a richiesta del creditore e con le modalità stabilite dai DM 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012, attuativi dell’art. 28-quater del DPR 602/73.

Il creditore deve quindi presentare all’Agente della riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dall’Ente debitore.

L’Agente della riscossione, quindi, dopo aver verificato l’esistenza e la validità di tale certificazione, estingue il debito limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione.

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25 luglio 2016

Gianfranco Costa