Aliquota IVA del 5% per le operazioni socio-sanitarie

ecco i chiarimenti per la corretta applicazione dell’aliquota IVA del 5% da parte delle cooperative sociali sulle prestazioni socio–sanitarie

scontrino-fiscale-storiaL’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi all’applicazione dell’aliquota Iva del 5% introdotta dalla legge di Stabilità del 2016. Secondo quanto precisato dalla Circolare n. 31/E del 15 luglio 2016, le cooperative sociali applicano la nuova aliquota sulle prestazioni socio–sanitarie senza che sussista la possibilità di optare per l’esenzione dal tributo. E’ dunque irrilevante, secondo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, che le cooperative sociali sono considerate Onlus di diritto per le quali, invece, le stesse operazioni sono esenti da Iva ai sensi dell’art. 10, c. 1, p. 2 –ter, del D.P.R. n. 633/1972.

In conseguenza dell’intervenuta abrogazione dell’art. 1, comma 331, della L. n. 296/2006 non è più consentita alcuna opzione. A seguito dell’interpretazione prospettata la disciplina dell’Iva varia a seconda del soggetto che pone in essere la prestazione.

In particolare:

  • si applica la nuova aliquota del 5% se le prestazioni socio sanitarie sono poste in essere da cooperative sociali e i loro consorzi;

  • sono esenti da Iva le medesime operazioni poste in essere da cooperative non sociali aventi, però, la qualifica di Onlus;

  • si applica l’aliquota ordinaria del 22% se le operazioni sono poste in essere da operative non sociali non in possesso neppure della qualificazione di Onlus.

L’esenzione dall’Iva continua ad essere applicata, come ricordato dalla circolare in rassegna, alle prestazioni oggettivamente esenti e quindi riconducibili nell’ambito della disciplina di cui all’art. 10, nn. 18 e 21, del D.P.R. n. 633/1972. Si tratta, ad esempio, delle prestazioni sanitarie poste in essere da medici riuniti o relative alla gestione delle case di riposo per anziani. Questa interpretazione vale per la generalità dei soggetti, ma non per le cooperative sociali che restano soggette all’applicazione dell’aliquota del 5%.

La novità, cioè l’aliquota ridotta nella misura del 5%, è stata prevista dalla legge di Stabilità del 2016 (art. 1, comma 960) ed è in vigore dal 1′ gennaio 2016. La riduzione riguarda le prestazioni indicate ai numeri da 18 a 21 e 27–ter dell’articolo 10 del decreto Iva, poste in essere dalle operative sociali di cui alla legge n. 381/1991.

Si tratta delle prestazioni sanitarie compresa la cura e la riabilitazione, le prestazioni di ricovero e cura effettuate da enti ospedalieri o da cliniche convenzionate compresa la somministrazione di vitto e medicinali, le prestazioni educative dell’infanzia, le prestazioni in asili e case di riposo, l’assistenza domiciliare o ambulatoriale. Le predette prestazioni devono essere effettuate in favore delle persone svantaggiate di cui al numero 27–ter dell’articolo 10 in rassegna. L’aliquota del 5% è applicabile sia alle prestazioni poste in essere in forza di contratto di appalto, ma anche a quelle rese direttamente agli utenti.

Per quanto riguarda l’entrata in vigore della novità, il comma 963 (art. 1 L. n. 208/2015) prevede una deroga ai criteri di individuazione del momento di effettuazione delle operazioni ex art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Non è rilevante, secondo il testo della disposizione, il momento di effettuazione dell’operazione, ma la data di stipula del relativo contratto. La nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati o rinnovati o prorogati, successivamente all’1 gennaio 2016. Pertanto, come ribadito dalla circolare in rassegna, le prestazioni poste in essere nell’anno 2016, ma riconducibili ad un contratto in corso al 31 dicembre del 2015, continueranno a scontare l’Iva nella misura del 4% o a fruire dell’esenzione se è stata esercitata l’opzione.

29 luglio 2016

Nicola Forte