L'ottemperanza tributaria è sempre garantita

il ricorso all’ottemperanza è ammesso ogni volta che si vuole far valere l’inerzia della Pubblica Amministrazione rispetto ad un giudicato favorevole al contribuente

Il giudice dell’ottemperanza ha poteri ampi nel processo tributario essendo assicurato con esso il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti di cui all’art. 24 Cost..

Quanto precede è contenuto nella sent. 13382/2016 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione da cui emerge che il ricorso all’ottemperanza è ammesso ogni volta che si vuole far valere l’inerzia della Pubblica Amministrazione rispetto al giudicato.

 

Novità legislative

Il giudizio di ottemperanza è disciplinato in ambito tributario dall’art. 70 D.Lgs. n. 546/1992 ed è stato rivisto dal legislatore con il D.Lgs. n. 156/2015. Le modifiche apportate hanno riguardato la possibilità di esperire l’ottemperanza anche nel caso in cui la sentenza non sia definitiva, atteso che le pronunce delle commissioni tributarie sono immediatamente esecutive nonché una estensione delle categorie dei soggetti obbligati ad eseguire gli ordini dei giudici e tra cui è stato ricompreso l’agente della riscossione o i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (concessionari degli enti locali iscritti ad uno specifico albo ministeriale).

E’ stata attribuita immediata esecutività alle sentenze delle commissioni tributarie e ciò ha determinato la possibilità di esperire il ricorso in ottemperanza anche per l’esecuzione (art. 69 D.Lgs. n. 546/92).

In particolare, è possibile richiedere l’ottemperanza:

– delle decisioni, non ancora definitive, di condanna al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio (a decorrere dall’1 giugno 2016);

– delle sentenze, non ancora definitive, relative alle operazioni catastali parzialmente o totalmente favorevoli al contribuente (a decorrere dall’1 giugno 2016);

– delle sentenze relative a dati impositivi che comportano, ai sensi dell’articolo 68, comma 2, la restituzione al contribuente del tributo e relativi interessi e sanzioni, corrisposti in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza a lui favorevole (decorrenza 01/01/2016);

– dell’ordinanza con cui sono liquidate le spese di giudizio in caso di rinuncia al ricorso ex art. 44, c. 21.

 

 

Natura giuridica dell’istituto

Ripercorriamo le finalità che si prefigge il giudizio di ottemperanza.

In primis per instaurare il giudizio in esame non è sufficiente l’esecutività ma è necessario che la sentenza sia passata in giudicato formale ex art. 324 C.p.c. o sia intervenuto giudicato interno.

Il giudizio di ottemperanza è un giudizio di natura generale finalizzato a garantire la pretesa del contribuente, il quale lo può scegliere senza pregiudizialità e preclusione e senza necessità di porre in essere le formalità del giudizio di esecuzione.

Tra il giudizio di ottemperanza e il procedimento esecutivo non ci sono punti di convergenza in quanto i medesimi differiscono per presupposti, struttura e finalità; infatti il ricorso all’esecuzione di diritto comune, rimasta senza esito, nel caso di condanna al rimborso non rappresenta presupposto per adire il giudice dell’ottemperanza.

Il ricorso al giudizio di ottemperanza si configura come un sistema complementare di tutela che va ad aggiungersi alla procedura esecutiva prevista dal codice civile.

Il ricorso (proponibile solo dopo la scadenza del termine per cui è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui all’art. 53 del D Lgs n. 446/97), deve contenere una sommaria esposizione dei fatti con l’indicazione della decisione passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza. Il medesimo ricorso deve essere indirizzato al presidente della Commissione e quest’ultimo, decorso il termine di venti giorni entro cui l’ufficio può fare le proprie osservazioni, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza.

Il giudizio di ottemperanza è proponibile non solo nei confronti della Pubblica amministrazione, ma anche nei confronti dell’Agente della riscossione, in quanto, l’art. 22 della legge n. 241/1990 equipara alla prima qualunque soggetto (anche di diritto privato) limitatamente alla propria attività di pubblico interesse ed il successivo art. 23 estende il diritto di accesso anche agli incaricati di pubblico servizio (CTR Puglia 13/03/2015 n. 542).

Fattispecie

Nel caso in esame la società ha proposto ricorso avverso la sentenza della CTR, adita per l’ottemperanza dichiarava la cessata materia del contendere, pur riconoscendo la legittimità del rimborso richiesto che di fatto non è stato mai eseguito. La società ha eccepito la mancata applicazione dell’art. 70 D.Lgs. n. 546/92 in quanto il giudice non aveva nominato un commissario ad acta e il concessionario per la riscossione non aveva provveduto allo sgravio eseguendo il pagamento. Il ruolo dell’ufficio finanziario era stato legittimo atteso che aveva eseguito le fasi dell’ordinazione e liquidazione, disponendo il documento di sgravio alla società preposta. Le somme comunque erano state sottoposte a pignoramento presso l’agente di riscossione per cui mai pervenute al creditore.

La Corte ha ritenuto, richiamando i dettami dell’art. 70, che il giudice dell’ottemperanza adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per procedere in luogo dell’ufficio o ente locale, attendendosi agli obblighi imposti dalla sentenza. Nella specie il giudice preposto si è limitato a prendere atto che l’ufficio, notiziato della sentenza dall’Avvocatura dello Stato, ha provveduto a restituire la somma dovuta.

Pertanto i giudici di legittimità, rilevando la condotta “omissiva” del giudice per l’ottemperanza, ha rilevato che lo stesso avrebbe dovuto sostituirsi all’ufficio che ha omesso di eseguire i rimborsi e che non ha dato conto della individuazione degli stessi e degli obblighi derivanti dalla sentenza.

Il ricorso per l’ottemperanza è ammissibile ogni volta debba farsi valere l’inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato, ossia la difformità specifica dell’atto posta in essere da quest’ultima rispetto all’obbligo processuale di attenersi a quanto contenuto nella sentenza.

La Corte ha affermato, infine, che nel giudizio di ottemperanza viene in evidenza il “principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti garantita dall’art. 24, primo comma, della Costituzione”.

23 luglio 2016

Davide Di giacomo

1 Cfr.Circolare n. 38/2015 Agenzia delle entrate. Il decreto di riforma di cui al D.Lgs. n. 546/2015 ha previsto un sistema unitario di esecuzione delle sentenze definitive e non, con carattere di esclusività.

Anche per quanto riguarda l’ambito soggettivo il giudizio di ottemperanza presenta delle novità. Infatti diventa proponibile anche nei confronti dell’agente di riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui all’art. 53 D.Lgs. n. 446/1997.