Ecco i punti salienti della Legge chiamata ‘Dopo di noi’, che detta le regole in materia di assistenza e tutela in favore delle persone con disabilità
Dopo il primo intervento del 1992 con la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 il Legislatore italiano è tornato a dettare delle regole in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità. Infatti è stata approvata in via definitiva, il 14 giugno u.s., alla Camera il “Dopo di noi”, ossia la Legge 22 giugno 2016, n. 112.
Si tratta di un testo articolato in 10 norme che, dopo aver fissato gli obiettivi provvede ad introdurre strumenti di tutela a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Finalità della Legge Dopo di noi
L’intervento legislativo in esame è stato adottato per dare attuazione ai principi di:
- Solidarietà, ex art. 2 Cost.
- Eguaglianza formale e sostanziale, ai sensi dell’art. 3 Cost.,
- Educazione, a norma dell’art. 30 Cost.
- Salute, di cui all’art. 38 Cost.
nonchè ai diritti del minore e all’inserimento delle persone con disabilità tutelato dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.
La Legge 22 giugno 2016, n. 112 consente, innanzitutto, di adottare misure di:
- assistenza,
- cura,
- protezione
delle persone con disabilità grave al fine di evitare l’istituzionalizzazione, e favorendo i progetti individuale di cui all’art. 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328. Il tutto supportato da un apposito Fondo.
Inoltre il Legislatore introduce delle agevolazioni relative a:
- maggiore detraibilità dei premi assicurativi finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave;
- esenzione da imposte di successione e donazione e riduzione di quelle ipotecarie e catastali per la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali;
- esenzione dall’imposta di bollo degli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione;
- possibili aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’M.U. se deliberato dal Comune;
- maggiore deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust o dei fondi speciali.
Beneficiari della Dopo di Noi
Le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sono coloro che presentano congiuntamente due requisiti:
- disabili ai sensi della Legge 104/1992, purchè la problematica non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- prive di sostegno familiare:
- perché mancanti di entrambi i genitori,
- perché genitori non in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale,
- in vista del venir meno del sostegno
Legge Dopo di noi: il Fondo
Al fine di consentire l’assistenza, la cura e la protezione alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo.
Sarà compito dello stesso Ministero individuare i criteri e le modalità di accesso.
Le finalità della misura in esame sono quelle di favorire l’assistenza domiciliare dei soggetti con disabilità, preferendo percorsi individuali di inclusione, e solo nei casi in cui ciò sia impossibile consentire agli stessi di beneficare di assistenza in contesti diversi da quello familiare. Segnatamente, quindi:
- attivare programmi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
- realizzare, in via residuale, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
- realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing;
- sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.
Tali soluzioni devono essere ricercare congiuntamente da regioni, enti locali, enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità e le famiglie.
Spese per le polizze assicurative
A partire dal periodo di imposta 2016 è innalzato il limite massimo di detraibilità dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave da euro 530,00 ad euro 750,00.
Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali
Sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni i beni e i diritti:
- conferiti in trust,
- gravati da vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c.,
- destinati al fondo di cui innanzi,
a condizione che:
- la loro finalità esclusiva sia l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti;
- l’istituzione del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o la costituzione del vincolo di destinazione siano fatti per atto pubblico;
- l’atto istitutivo del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali o l’atto di costituzione del vincolo di destinazione:
- identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
- descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti;
- indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
- individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, nonchè gli obblighi e le modalità di rendicontazione;
- siano posti in essere esclusivamente in favore di persone con disabilità grave;
- destinino i beni, di qualsiasi natura, esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
- stabiliscano il termine finale della loro durata nella data della morte della persona con disabilità grave;
- stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.
Alla morte del beneficiario:
- se antecedente rispetto a quella del soggetto con disabilità, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore godono delle esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;
- se successiva, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
Altri benefici prettamente fiscale sono:
- esenzione dall’imposta di bollo degli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione;
- possibili aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’I.M.U. se deliberato dal Comune;
- deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust o dei fondi speciali dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 100.000 annui (in luogo dell’ordinario limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 70.000 annui) .
Circa la tempistica applicativa solo questa ultima misura è applicabile a partire dal 2016, le altre saranno utilizzabili a partire dal 1° gennaio 2017.
Pubblicità e monitoraggio
Viene affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di avviare campagne informative al fine di diffondere la conoscenza del “Dopo di noi” e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela esistenti, nonché di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla finalità di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità.
Sarà compito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali relazionare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di attuazione della Legge e sull’utilizzo delle risorse finanziarie.
12 luglio 2016
Anna Maria Pia Chionna