La legge Dopo di Noi per la tutela dei disabili: punti salienti

Ecco i punti salienti della Legge chiamata ‘Dopo di noi’, che detta le regole in materia di assistenza e tutela in favore delle persone con disabilità

disabili Dopo il primo intervento del 1992 con la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 il Legislatore italiano è tornato a dettare delle regole in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità. Infatti è stata approvata in via definitiva, il 14 giugno u.s., alla Camera il “Dopo di noi”, ossia la Legge 22 giugno 2016, n. 112.

Si tratta di un testo articolato in 10 norme che, dopo aver fissato gli obiettivi provvede ad introdurre strumenti di tutela a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

 

 

Finalità della Legge Dopo di noi

L’intervento legislativo in esame è stato adottato per dare attuazione ai  principi  di:

  • Solidarietà, ex art. 2 Cost.
  • Eguaglianza formale e sostanziale, ai sensi dell’art. 3 Cost.,
  • Educazione, a norma dell’art. 30 Cost.
  • Salute, di cui all’art. 38 Cost.

nonchè ai diritti del minore e all’inserimento delle persone con disabilità tutelato dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti  fondamentali  dell’Unione  europea  e  dagli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con disabilità, volta  a favorire il benessere, la  piena  inclusione  sociale  e  l’autonomia delle persone con disabilità.

La Legge 22 giugno 2016, n. 112 consente, innanzitutto, di adottare misure di:

  • assistenza,
  • cura,
  • protezione

delle  persone  con  disabilità grave al fine di evitare l’istituzionalizzazione, e favorendo i progetti individuale di cui all’art. 14 della Legge 8 novembre 2000, n.  328. Il tutto supportato da un apposito Fondo.

Inoltre il Legislatore introduce delle agevolazioni relative a:

  • maggiore detraibilità dei premi assicurativi finalizzate alla tutela  delle  persone  con  disabilità  grave;
  • esenzione da imposte di successione e donazione e riduzione di quelle ipotecarie e catastali per la costituzione di  trust,  di  vincoli  di  destinazione  e di fondi speciali;
  • esenzione dall’imposta di bollo degli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi,   gli   estratti,   le   certificazioni,    le dichiarazioni e le attestazioni  posti  in  essere  o  richiesti  dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero  dal  gestore del  vincolo  di  destinazione;
  • possibili aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’M.U. se deliberato dal Comune;
  • maggiore deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri  atti  a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust  o dei fondi speciali.

 

Beneficiari della Dopo di Noi

Le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sono coloro che presentano congiuntamente due requisiti:

  • disabili ai sensi della Legge 104/1992, purchè la problematica non sia determinata dal naturale invecchiamento  o  da  patologie connesse alla  senilità;
  • prive di  sostegno  familiare:
  • perché mancanti di entrambi i genitori,
  • perché genitori non in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale,
  • in vista del venir meno del  sostegno

 

Legge Dopo di noi: il Fondo

Al fine di consentire l’assistenza, la cura e la protezione alle persone con disabilità grave  prive  del sostegno familiare è istituito presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  un apposito Fondo.

Sarà compito dello stesso Ministero individuare i criteri e le modalità di accesso.

Le finalità della misura in esame sono quelle di favorire l’assistenza domiciliare dei soggetti con disabilità, preferendo percorsi individuali di inclusione, e solo nei casi in cui ciò sia impossibile consentire agli stessi di beneficare di assistenza in contesti diversi da quello familiare. Segnatamente, quindi:

  1. attivare programmi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che  riproducano  le  condizioni abitative e relazionali della casa  familiare;
  2. realizzare, in via residuale, interventi per la permanenza  temporanea  in una soluzione abitativa extrafamiliare per far  fronte  ad  eventuali situazioni di emergenza;
  3. realizzare interventi innovativi di  residenzialità volti alla creazione di soluzioni  alloggiative  di  tipo  familiare  e  di co-housing;
  4. sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di  abilitazione  e  di  sviluppo delle competenze per la gestione  della  vita  quotidiana  e  per  il raggiungimento del  maggior  livello  di  autonomia  possibile  delle persone con disabilità grave.

Tali soluzioni devono essere ricercare congiuntamente da  regioni,  enti locali, enti del terzo settore, nonché altri  soggetti  di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità e le famiglie.

 

Spese  per  le  polizze  assicurative

A partire dal periodo di imposta 2016 è innalzato il limite massimo di detraibilità dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte  finalizzate alla  tutela  delle  persone  con  disabilità  grave da euro 530,00 ad euro 750,00.

 

Istituzione di  trust,  vincoli  di  destinazione  e  fondi  speciali

Sono esenti dall’imposta  sulle  successioni  e   donazioni i beni e i diritti:

  • conferiti in trust,
  • gravati da vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c.,
  • destinati al fondo di cui innanzi,

a condizione che:

  1. la loro finalità esclusiva sia l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in  favore  delle  quali  sono  istituiti;
  2. l’istituzione del trust,  il  contratto  di  affidamento fiduciario che  disciplina  i  fondi  speciali  o la costituzione del vincolo di destinazione siano  fatti  per  atto pubblico;
  3. l’atto istitutivo del trust, il contratto di affidamento fiduciario che disciplina  i  fondi  speciali  o l’atto  di  costituzione  del  vincolo   di destinazione:
  • identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti  e  i rispettivi ruoli;
  • descrivano la funzionalità e i bisogni  specifici delle persone con disabilità  grave,  in  favore  delle  quali  sono istituiti;
  • indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione  delle  medesime  persone   con disabilità grave;
  • individuino, rispettivamente,  gli   obblighi   del   trustee,   del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto  di  vita  e  agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore  delle persone  con  disabilità  grave,  nonchè  gli  obblighi  e  le  modalità di rendicontazione;
  • siano posti in essere esclusivamente in favore di persone con disabilità grave;
  • destinino i beni, di qualsiasi natura, esclusivamente alla   realizzazione   delle   finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o  del  vincolo  di destinazione;
  • individuino il soggetto preposto  al  controllo  delle  obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione  del  vincolo  di  destinazione  a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
  • stabiliscano il termine finale della loro durata  nella data della morte della persona con disabilità grave;
  • stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

 

Alla morte del beneficiario:

  1. se antecedente rispetto a quella del soggetto con disabilità, i trasferimenti  di beni e di diritti reali a favore godono  delle esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;
  2. se successiva, il trasferimento  del  patrimonio  residuo è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

 

Altri benefici prettamente fiscale sono:
  1. esenzione dall’imposta di bollo degli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi,   gli   estratti,   le   certificazioni,    le dichiarazioni e le attestazioni  posti  in  essere  o  richiesti  dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero  dal  gestore del  vincolo  di  destinazione;
  2. possibili aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’I.M.U. se deliberato dal Comune;
  3. deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri  atti  a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust  o dei fondi speciali dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 100.000 annui (in luogo dell’ordinario limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 70.000 annui) .

Circa la tempistica applicativa solo questa ultima misura è applicabile a partire dal 2016, le altre saranno utilizzabili a partire dal 1° gennaio 2017.

 

Pubblicità e monitoraggio

Viene affidato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  il compito di avviare campagne  informative  al  fine  di diffondere la conoscenza del “Dopo di noi”  e delle altre forme di sostegno pubblico previste per  le  persone  con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di  tutela  esistenti,  nonché di sensibilizzare  l’opinione  pubblica  sulla  finalità di  favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Sarà compito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali relazionare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di attuazione della Legge e sull’utilizzo delle risorse finanziarie.

 

12 luglio 2016

Anna Maria Pia Chionna