Termini NON processuali: la sospensione feriale è inapplicabile

In base alle disposizioni di legge attualmente vigenti la cosiddetta sospensione feriale dei termini si applica solo ai termini processuali.

sospensione dei termini processualiLa Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 7995 del 20.4.2016, è tornata sulla tematica dell’applicabilità della sospensione feriale ai termini non processuali.

 

Il caso: una società soggetta ad accertamento fiscale lamenta la mancata sospensione feriale dei termini

Nel caso di specie la società ricorrente impugnava un avviso di accertamento relativo a maggiori imposte IRAP e IVA per l’anno 2005.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso con sentenza riformata dalla Commissione Tributaria Regionale secondo cui l’atto impugnato era illegittimo perché emesso senza il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12 c. 7 della L. n. 212/2000, al quale andava applicata la sospensione per il periodo feriale di cui all’art. 1. della L. n.742/1969.

Secondo la CTR, infatti, il contraddittorio garantito dall’art.12, dando attuazione a precetti costituzionali,

“… in relazione alla successiva fase processuale, può considerarsi parte della stessa, garantendo il fondamentale presupposto del buon andamento e dell’efficienza della P.A.”.

 

Il ricorso dell’AdE: la sospensione feriale dei termini non vale per quelli sostanziali

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione lamentando che la CTR non aveva considerato che la sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1 della L. n. 742 cit. si applica unicamente ai termini processuali e non a quelli sostanziali, dovendosi escludere ogni pericolo di disparità di trattamento secondo quanto già chiarito da Corte cost.130/1974.

 

Cassazione: sospensione dei termini inapplicabile per procedimenti non giurisdizionali

Secondo i giudici di legittimità il motivo di impugnazione era manifestamente fondato, anche considerata la giurisprudenza della Corte è nel senso di ritenere inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali.

Superando infatti l’orientamento già espresso da Cass. n. 2682/11, la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista dal Dlgs. n. 218 del 1997, art. 6, c. 3, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa (cfr. Cass. n. 28051 del 2009).

 

Secondo le Sezioni Unite (sent. n. 18184/13), del resto, l’art. 12 c. 7 cit.

“… introduce nell’ordinamento una particolare e concreta forma di ‘collaborazione”  tra amministrazione e contribuente, attraverso la previsione di un termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica, prima della cui scadenza, e salvo le eccezioni di cui si dirà, l’atto impositivo – come la norma prescrive con espressione ‘forte’ – ‘non può essere emanato’: tale intervallo temporale è destinato a favorire l’interlocuzione tra le parti anteriormente alla (eventuale) emissione del provvedimento, e cioè il contraddittorio procedimentale”.

 

Ciò che conferma, sottolinea la Corte nella sentenza in commento, la natura non giurisdizionale del termine dilatorio di cui alla accennata disposizione e la sua finalità, correlata al corretto e razionale svolgimento dell’attività amministrativa, alla quale è chiamato a cooperare attivamente il contribuente proprio attraverso la possibilità di proporre osservazioni all’esito della chiusura delle operazioni di verifica presso i locali del contribuente.

Se dunque la norma in esame tende a garantire il contraddittorio procedimentale, ossia a consentire al contribuente di far valere le proprie ragioni nel momento stesso in cui la volontà dell’Amministrazione si forma, quando l’atto impositivo è ancora in fieri, era erronea la decisione impugnata che aveva invece attribuito al detto termine un’impropria natura processuale solo per il fatto che il riconoscimento del detto termine costituisce attuazione di precetti costituzionali.

 

In questa stessa direzione, d’altra parte, evidenziano ancora i giudici, militano ulteriori considerazioni che trovano conferma nella più recente giurisprudenza a Sezioni Unite sul tema del contraddittorio procedimentale, laddove Cass. SU. n. 24823/2015 ha ritenuto che

“… le garanzie di cui all’art. 24 Cost., attengono, testualmente, all’ambito giudiziale; così pure quella di difesa di cui al comma 2, sia per collocazione, tra il comma 1 ed i commi 3 e 4 (che recano il testuale inequivocabile riferimento all’ambito giudiziale), sia per l’esplicito riferimento al ‘procedimento’ in ogni suo ‘stato e grado’”.

 

In tal modo si è dunque inteso nettamente differenziare la garanzia del contraddittorio procedimentale da quella correlata al contraddittorio propriamente processuale.

Per di più va evidenziato la non meno marginale circostanza che la fase del contraddittorio procedimentale è priva del carattere giurisdizionale e, quindi, non richiede l’esplicazione della difesa tecnica, ciò determinando ulteriori argomenti a favore dell’esclusione dell’operatività della sospensione feriale di cui qui si discuteva.

Sulla base di tali considerazioni, che dunque escludevano di potere ravvisare nella conclusione prospettata un vulnus agli artt. 24 e 3 Cost., il ricorso doveva pertanto essere accolto e la sentenza impugnata cassata.

Come dunque già affermato anche dalla stessa Cassazione con l’Ordinanza n. 11632, depositata il 05.06.2015, la sospensione dei termini riguardante il periodo feriale non può essere applicata anche ai procedimenti non contraddistinti da natura propriamente giurisdizionale.

La sospensione del termine per i procedimenti amministrativi (anche per quello di adesione per esempio) è infatti tesa solo a garantire il tempo necessario per svolgere le opportune valutazioni in proposito e non per assicurare il diritto di difesa in giudizio.

 

Durata della sospensione dei termini processuali

Come noto, il Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha modificato la durata della cosiddetta “sospensione feriale dei termini processuali”.

A decorrere dal 2015 la sospensione dei termini è dunque stabilita dal 1 al 31 agosto di ogni anno, mentre il precedente periodo prevedeva un’interruzione dal 1° agosto al 15 settembre.

La sospensione feriale dei termini processuali è disciplinata dalla L. n. 742 del 7 ottobre 1969, il cui comma 1 dell’articolo 1 sancisce che:

  • il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto nel periodo sopra indicato e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione;
  • l’inizio del decorso è differito alla fine del periodo di sospensione, ove il decorso stesso abbia inizio durante detto periodo.

 

La sospensione feriale dei termini, quindi attiene solo ai termini processuali e non anche ai termini sostanziali, laddove le sole eccezioni previste a tale principio attengono a quei termini che, pur essendo sostanziali, sono stabiliti per agire in giudizio a pena di decadenza (es. impugnazione dell’atto di accertamento).

La lettera e la ratio della normativa della legge n. 742 del 1969 (che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio) non consente dunque di ampliarne l’applicabilità a termini che non sono processuali, ma attengono ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo.

Come del resto già specificato dalla Corte Suprema, Cass. Civ, Sez. I, con la sentenza n. 2978 del 26 marzo 1994, la non applicazione della sospensione feriale dei termini

“in tanto determina la nullità dell’attività svolta, in quanto, in conseguenza di quella trattazione, risultino pregiudicati i diritti di difesa della parti, siccome tutelati da specifiche disposizioni”.

 

In sostanza, ciò che, in ogni caso, deve essere assicurato è il termine di 60 giorni per proporre ricorso.

E del resto, come detto, per esplicita disposizione legislativa, la sospensione feriale riguarda solo i termini processuali e dunque, anche nell’ambito del processo tributario, la sospensione feriale si applica a tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario (e solo a questi) (cfr. Circolare n. 26/D del 4 aprile 2002, Circolare n. 133/E del 17 giugno 1999 e Circolare n. 98/E del 23 aprile 1996) e così, ad esempio, la sospensione trova pacifica applicazione, oltre che per la proposizione del ricorso, anche per la costituzione in giudizio e per il deposito di documenti e di memorie illustrative (cfr. artt. 49 e 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992).

 

18 luglio 2016

Giovambattista Palumbo