Studi di settore: valenza retroattiva solo se favorevoli al contribuente virtuoso

i risultati degli studi di settore evoluti per il 2015 si possono applicare al periodo d’imposta 2013 solo per l’eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa a detta precedente annualità

studisettore_immagineI risultati degli studi di settore evoluti per il 2015 si possono applicare al periodo d’imposta 2013 solo per l’eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa a detta precedente annualità.

E’ questa una delle precisazioni fatta dall’Agenzia delle entrate all’interno della circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, incentrata sugli studi di settore, periodo d’imposta 2015.

Viene poi evidenziato che:

– per potere valutare che effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di potere meglio incidere sulla posizione del contribuente, l’Ufficio dovrà verificare che le attività esercitate nel periodo d’imposta da accertare siano le stesse di quelle previste nello studio evoluto;

– l’utilizzo delle risultanze degli studi di settore evoluti per la determinazione della pretesa tributaria in relazione all’accertamento di annualità precedenti è possibile qualora non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti;

– nel momento in cui, invece, risultano anomalie nei predetti indicatori economici, le risultanze degli studi di settore evoluti potranno essere utilizzate dall’Ufficio ai fini delle valutazioni per l’eventuale definizione della pretesa solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dall’infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ma da insufficienze produttive dell’azienda.

Quindi, le risultante degli studi di settore possono avere rilevanza per il passato qualora siano emerse delle “infedeltà” nella compilazione dei moduli per il periodo d’imposta precedente.

A parte ciò, viene chiarito che l’infedele compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore non preclude l’accesso ai benefici del regime premiale quando non “sposta” la congruità o la coerenza agli indicatori.

La neo circolare delle Entrate, di fatto, introduce alcune importanti novità sugli studi di settore, tra cui quelle riguardanti i casi di indicazione infedele dei dati, che non sempre precludono l’accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.

In questi casi, quindi, porte aperte al regime premiale, l’opzione che permette ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto).

Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 Dlgs 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

Riguardo le altre novità sugli studi di settore 2016, l’Agenzia fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore, come precisato sopra.

 

2 giugno 2016

Vincenzo D’Andò