Mancata emissione dello scontrino fiscale: alcune opzioni per il contenzioso

esaminiamo alcune possibilità di tutela del contribuente in caso di contenzioso contro la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in caso di mancata emissione ripetuta dello scontrino fiscale (tra l’altro servono quattro violazioni, non più tre)

scontrino-fiscale-storiaLe violazioni relative all’inosservanza della normativa in tema di scontrino fiscale1 sono un tema sempre attuale, visto che, oltre alla normale sanzione pecuniaria di cui all’art. 6 del D.Lgs. 471/97, ne è prevista anche una accessoria2

L’art. 12, cc. 2 – 2-quinquies, del D.Lgs. 471/97 attualmente così dispone: “2. Qualora siano state contestate ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio3 quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale4 compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997 è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’art. 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.

2-ter. L’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.5

2-quater. L’esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato.

2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione dell’operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell’art. 6”.6

Presupposto

Il presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria e, quindi, della emissione del provvedimento di sospensione dell’attività, è rappresentato dalla contestazione di quattro violazioni (non più tre) dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio. La sospensione dell’attività non può essere disposta anche a seguito di un solo atto di contestazione riferito a 4 violazioni di mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale constatate nello stesso giorno. Pertanto le violazioni constatate contestualmente, o nello stesso giorno, da uno o più processi verbali, concorrono quale unica violazione ai fini della realizzazione della “quaterna” di violazioni rilevante per la chiusura temporanea dell’esercizio. Gli altri presupposti applicativi della sanzione accessoria, sono in particolare:

  • la sospensione dell’attività va applicata anche quando il soggetto interessato ha definito in via agevolata la sanzione principale, in deroga a quanto disposto dall’art. 16, c. 3, del d.Lgs. n. 472 del 19977;

  • le violazioni che danno luogo all’applicazione della sanzione accessoria, possono riguardare sia la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, sia l’emissione di tali documenti con corrispettivo inferiore a quello reale;

  • per i soggetti che esercitano l’attività in diversi punti vendita, la “quaterna” di violazioni utile ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria in argomento sarà costituita dalle violazioni commesse e constatate presso il medesimo negozio8, e la sanzione si applica esclusivamente presso il locale nel quale sono state commesse e constatate le quattro violazioni;

  • per i soggetti che svolgono più attività, affinché possa essere applicata la sanzione accessoria, è necessario che vengano commesse e constatate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino/ricevuta fiscale per ciascuna attività, e la sospensione temporanea sarà disposta esclusivamente per l’attività per la quale si sono perfezionati gli indicati presupposti.

Irrogazione della sanzione

In merito al soggetto competente ad emettere il provvedimento di sospensione di cui al comma 2 dell’articolo 12 del d.lgs. 471/1997, occorre precisare che la sospensione dell’attività è disposta dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.

Decadenza

Il dies a quo per la decorrenza dei termini di decadenza del potere di irrogare la sanzione in argomento è rappresentato dalla data di notifica dell’atto con cui si contesta la quarta violazione9.

Si ritiene opportuno sottolineare che, per quanto riguarda la sanzione accessoria prevista dall’art. 12, c. 3, del D.Lgs. 471/1997 a carico di chi non adempie l’obbligo di installazione del misuratore fiscale, la competenza ad emettere il provvedimento di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività è attribuita, ai sensi dell’art. 16, c. 1, del D.Lgs. 472/1997, allo “ufficio competente all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono”.

Esecuzione della sanzione

In caso di ripetuta omissione dell’emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, si rende applicabile la sanzione accessoria di cui all’art. 12, c. 2 del D.Lgs. 471/1997, per cui, qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio,quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizi o dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.

Nell’esecuzione del provvedimento di chiusura dell’esercizio non deve essere più esposto l’avviso pubblico recante la motivazione della chiusura. La notifica dei provvedimenti sanzionatori è eseguita da messi speciali (nominativamente individuati con lettera di incarico e scelti tra il personale degli Uffici ), e, possibilmente, in modo congiunto con i militari della Guardia di Finanza. Il provvedimento è immediatamente esecutivo a prescindere dal decorso dei termini per l’impugnazione dell’atto di contestazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia in caso di impugnazione.

Tutela cautelare

L’attuale disciplina, caratterizzata da una evidente stretta punitiva per i contribuenti che non rilasciano scontrini e ricevute fiscali, richiede un percorso ermeneutico ricostruttivo della tutela apprestata dall’ordinamento avverso la chiusura illegittima e soprattutto avverso l’uso distorto ed illegale della sanzione accessoria in parola. Tale provvedimento di chiusura non è impugnabile innanzi al Giudice Ordinario, nelle forme dell’articolo 700 del c.p.c., in virtù del difetto di giurisdizione in capo a tale giudice in materia di impugnazione del provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale per evasione fiscale. Il provvedimento della DRE che dispone la chiusura dei locali commerciali può essere impugnato innanzi alla commissione tributaria; non è soggetto a reclamo10, in quanto atto avente valore indeterminabile.

Esso può essere impugnato innanzi alla Commissione Tributaria, che può disporne la sospensione in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora (cd. coincidenza necessaria tra giudice della tutela cautelare e giudice del merito). L’esecuzione del provvedimento di chiusura può essere sospeso qualora cagioni un danno grave e non più riparabile mentre il fumus boni iuris richiede che il ricorso, anche a seguito di una cognizione sommaria del merito della causa allo stato degli atti, deve apparire ammissibile e fondato. La Commissione Tributaria non può accontentarsi di una mera valutazione di non manifesta infondatezza del ricorso di merito in quanto il fumus boni iuris è la verosimile fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente avverso il provvedimento di chiusura.

L’irreparabilità attiene al pregiudizio che non può essere eliminato dall’accoglimento nel merito del ricorso (si pensi alla perdita di clientela dovuta alla chiusura; si pensi ai mancati ricavi dovuti alla chiusura dell’attività; si pensi al deperimento di derrate alimentari – carne e pesce fresco…; si pensi il venir meno per il contribuente della unica fonte di reddito; si pensi all’impossibilità per la chiusura di realizzare programmi di sviluppo dell’impresa; si pensi a causa della chiusura alla revoca dell’affidamento bancario; si pensi a causa della chiusura ad una situazione di illiquidità o insolvenza; si pensi a causa della chiusura ai necessari tagli occupazionali dell’azienda; si pensi alla necessità a causa della chiusura di vendere il proprio patrimonio al di sotto dell’effettivo valore di mercato) l’irreparabilità va intesa come irreversibilità in senso naturalistico del danno ovvero come irrisarcibilità. Vanno valutati il pregiudizio al diritto all’immagine di onesto contribuente, al diritto ad una esistenza libera e dignitosa, al diritto alla libertà di impresa.

L’immediata esecutività del provvedimento (in deroga all’art. 19 c. 7 DLgs.472/97) rende spesso inutile il ricorso con contestuale richiesta di sospensione giudiziale della pena. Infatti nel momento in cui i verificatori contestano la quarta violazione sugli scontrini fiscali, la DRE può disporre la sanzione accessoria, che è immediatamente esecutiva; per quanto la Commissione Tributaria possa essere celere nel concedere la sospensiva, di solito il periodo di chiusura del locale è già terminato (essendo il periodo minimo pari a 3 giorni).

Il provvedimento di sospensione dell’attività è immediatamente esecutivo. Il soggetto interessato, fermo restando quanto sopra evidenziato in termini di interesse a ricorrere per mancanza di interesse, può comunque, in sede di eventuale impugnazione del provvedimento di sospensione, richiedere alla Commissione11 la “sospensione12 del provvedimento stesso .

L’art. 9, c. 1, lett. r, del D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015, apporta modifiche alle disposizioni in materia di sospensione dell’atto impugnato, di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Le modifiche al comma 3 riguardano la sospensione in caso di eccezionale urgenza, inaudita altera parte. Il D.Lgs. n. 156/2015 prevede che in caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell’ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

Con la nuova formulazione si consente di disporre tale sospensione “con decreto motivato”; con tale locuzione sembra doversi intendere che il giudice può disporre tale sospensione con un provvedimento diverso da quello che fissa l’udienza di trattazione e, dunque, ancor prima della suddetta decisione concernente la trattazione dell’istanza di sospensione. Il comma 3 ha subìto talune modifiche nella parte relativa alla facoltà del presidente di disporre,in caso di eccezionale urgenza e previa delibazione del merito, la provvisoria sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, inaudita altera parte. Invero, mentre nel precedente testo della disposizione tale facoltà andava esercitata con lo stesso decreto di fissazione dell’udienza per la trattazione dell’istanza di sospensione, la novella consente di disporre la sospensione “con decreto motivato” e, quindi, anche con un provvedimento diverso da quello di fissazione dell’udienza ed eventualmente anteriore a questo. Per tale conclusione fa propendere la ratio della norma, identificabile nell’esigenza di non vanificare gli effetti della tutela cautelare a causa di una concessione tardiva della stessa, letta alla luce del criterio di delega relativo al rafforzamento dell’istituto. Nel comma 4 è introdotto un secondo periodo ove è previsto che il dispositivo dell’ordinanza motivata non impugnabile con cui il collegio (sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito) provvede sull’istanza di sospensione (anche adottando la decisione definitiva sull’eventuale sospensione provvisoria di cui sopra) “deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza“.

Giova precisare, infine, che secondo il nuovo regime delle spese, configurato dal nuovo comma 2- quater dell’articolo 9 del dlgs n 156/2015, la statuizione sulle spese di lite deve essere contenuta anche nell’ordinanza con cui il giudice definisce la fase cautelare del giudizio. La pronuncia sull’istanza cautelare in ordine alle spese di giudizio produce effetti anche dopo l’adozione del provvedimento giurisdizionale che definisce il merito. Resta ferma, comunque, la possibilità per il giudice di disporre nella sentenza di merito diversamente in ordine alle spese di lite della fase cautelare. Trattasi di una disposizione che, analogamente a quanto previsto dall’art. 57 del Codice del Processo Amministrativo mira ad evitare un abuso delle richieste di tutela cautelare.

 

22 giugno 2016

Ignazio Buscema

 

NOTE

1 Secondo la CTR della Toscana (sentenza numero 115 del 01.03.2011) non è corretto il sillogismo secondo cui alla non contestazione immediata corrisponda l’accettazione e il riconoscimento dell’accertamento. Dal che, in sede contenziosa, va ritenuta corretta l’irrogazione della sanzione se il contribuente non dia la prova che la prestazione, per la quale viene contestata la mancata emissione del documento fiscale non è avvenuta. Infatti, il processo verbale di constatazione redatto dai verificatori deve ritenersi veritiero fino a querela di falso. Secondo la CTR dell’Emilia Romagna (sentenza numero 115 del 01.03.2011) laddove non sia precisato che gli agenti accertatori abbiano fermato il consumatore privo di scontrino nell’immediatezza dell’acquisto (fuori dall’esercizio o a poca distanza) e l’esercente abbia prodotto documenti indiziari tali da far presumere che la vendita al cliente fosse stata contabilizzata, l’irrigazione di sanzioni è da valutare illegittima. La CTR della Valle d’Aosta (sentenza n. 10 del 28.05.2010) ha sostenuto poi, che, nel caso in cui sussistano dubbi circa l’emissione dello scontrino fiscale, poiché il cliente ne è risultato sprovvisto, spetta all’esercente provarne l’emissione. A tal fine, le risultanze del giornale di fondo che evidenziano che nel giorno e nell’ora presunta dell’emissione è stato rilasciato uno scontrino di valore pari a quello contestato, costituiscono sufficiente adempimento dell’onere probatorio, da parte del contribuente. La CTR della Lombardia (sentenza n. 122 del 11.10.2010) ha chiarito che la mancata coincidenza (sotto i profili dell’importo e dell’orario tra scontrino e pagamento con carta di credito) non prova affatto che in un certo esercizio non siano stati emessi gli scontrini fiscali all’atto della cessione dei prodotti, unica condotta, questa, passibile di sanzione Non è passibile di sanzione l’esercente che in giudizio fornisce la prova di tutti gli scontrini fiscali emessi durante il lasso di tempo in cui la persona fermata dai verbalizzanti, al di fuori dell’esercizio commerciale, veniva trovata priva di scontrino, dimostrando che alcuni di questi risultavano emessi col medesimo importo contestato. Così la CTR di Milano, con la sentenza del 13 maggio 2011 n. 47, ha stabilito che risulta impossibile determinare con certezza se il mancato possesso dello scontrino in capo alla persona fermata fosse causa di smarrimento, mancato ritiro o mancata emissione. Il Collegio ha, quindi, ritenuto fondato il ricorso del contribuente. Secondo la CTR di Aosta del 21 giugno 2010 n. 10/01/10, la mancata dimostrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di aver fornito prove certe a sostegno della ritenuta omissione del rilascio dello scontrino da parte dell’esercente non sarebbe stata sufficiente per la pretesa richiesta. Inoltre, secondo la Commissione, lo scontrino fiscale si configura come mero documento anonimo, non riconducibile con certezza ad un preciso cliente, pertanto la prova richiesta deve fondarsi necessariamente sulle dichiarazioni del contribuente e sulla verifica della concordanza con le risultanze contabili dell’esercente. Nel caso di specie, la verifica consisteva nello strumento di controllo del giornale di fondo del bar. Da tale riscontro risultava che il medesimo giorno, nella stessa fascia oraria prossima al momento della verifica effettuata dai verbalizzanti, l’esercente rilasciava uno scontrino fiscale di uguale importo e avente lo stesso oggetto di consumazione del fatto contestato.

2 La sanzione accessoria di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D.L. n. 262/2006 (sospensione dall’esercizio dell’attività in seguito ad omesso rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale), non costituisce vessazione ingiusta ed arbitraria nei confronti del contribuente, ma è la conseguenza, sic et simpliciter, di un comportamento del contribuente stesso che integra la fattispecie descritta dalla norma per sanzionarla con le modalità previste dalla legge stessa, nel pieno rispetto, quindi, della legalità (Sentenza n. 48 del 3 marzo 2008 della CTP di Milano, Sez. XV).

3 Ai fini dellindividuazione del quinquennio, si ritiene che abbia rilievo il giorno in cui è stato formalmente notificato l’atto di contestazione della sanzione (non il momento della constatazione ad opera dei verificatori) e che si debba procedere al conteggio secondo le disposizioni civilistiche (stesso giorno del 5° anno precedente). Sul punto, secondo l’Agenzia la sanzione “accessoria” è applicabile indipendentemente: dal decorso dei termini per la contestazione della sanzione principale; dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. La sanzione può essere applicata anche se le 4 sanzioni sono contestate unitariamente, a prescindere dall’applicabilità del cumulo giuridico e della continuazione (CM 1/2007).

4 Lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento. Al termine della giornata (entro le ore 24 anche per quelle attività con chiusura dopo tale orario) l’utente deve stampare, con apposito comando, lo scontrino di chiusura giornaliera, che riporta il totale dei corrispettivi del giorno nonché il totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri. I dati dello scontrino di chiusura vengono memorizzati in maniera indelebile nella “memoria fiscale” dell’apparecchio misuratore. Il regime sanzionatorio concernente la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale è disciplinato dal combinato disposto dagli artt. art. 6, c. 3, e 12, cc. 2 – 2-quater, del D.Lgs n. 471/1997.In base alla prima disposizione richiamata, la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

5 L’esecuzione del provvedimento di sospensione è assicurata mediante applicazione del sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali. Al riguardo, si osserva che le modalità di apposizione del sigillo devono essere tali da consentire la riconoscibilità del provvedimento di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Delle operazioni compiute è redatto verbale. Alla Polizia Tributaria e agli uffici dell’agenzia viene demandato l’effettivo adempimento delle sospensioni dell’attività, la cui esecuzione è assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini fiscali

6 Quest’ultima disposizione (comma 2-quinquies) rappresenta una misura diretta a contrastare le frodi Iva nel settore della telefonia. In particolare, il comma 158 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 ha previsto l’obbligo, a carico dei soggetti che rilasciano mezzi tecnici di telecomunicazione (ovvero tutti quegli strumenti utilizzati per la vendita del traffico telefonico prepagato, sia fisso che mobile, quali carte prepagate, ricariche via internet e phone center, tessere per le cabine telefoniche publiche, calling cards) di assolvere l’Iva sulla base del corrispettivo dovuto dal cliente finale, oppure sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico. Inoltre, al fine di “tracciare” i passaggi attraverso i quali i mezzi tecnici giungono all’utente finale e di verificare, in tal modo, la corretta applicazione dell’Iva, la medesima disposizione normativa ha previsto che chi vende, anche tramite canale telematico, mezzi tecnici per servizi di telecomunicazione ad imprese o professionisti ha l’obbligo di rilasciare un documento attestante denominazione e partita Iva del soggetto che ha assolto l’Iva. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l’irrogazione di sanzioni sia a carico del cedente che del cessionario. In particolare, il mancato rilascio della certificazione suindicata comporta:

  • l’irrogazione, sia nei confronti del cedente che nei confronti del cessionario, della sanzione pari al 20% del corrispettivo dell’acquisto;

  • l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività di cui al comma 2 dell’articolo 12 del d.lgs. 471/1997 nei confronti del cedente a cui, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni.

Si evidenzia che, differentemente dai casi di mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali, per i quali il legislatore richiede come presupposto per la chiusura dell’esercizio di cui al comma 2 dell’articolo 12 del D.Lgs. 471/97, la contestazione di 4 violazioni (compiute in giorni diversi nell’arco di 5 anni), per il mancato rilascio, da parte dei soggetti che vendono mezzi tecnici di telecomunicazione, della citata certificazione di assolvimento dell’IVA il presupposto per la medesima chiusura di cui comma 2 dell’articolo 12 del D.Lgs. 471/97 è invece rappresentato dalla contestazione di 3 distinte violazioni nell’arco di 12 mesi. Pertanto, in caso di constatazione di almeno tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione dell’operazione di acquisto di mezzi tecnici, gli uffici provvedono ad emettere celermente uno o più atti di contestazione delle medesime violazioni, avendo cura (se le tre contestazioni avvengono nell’arco dei 12 mesi) di trasmettere alla scrivente Direzione Regionale il relativo fascicolo ai fini dell’irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio di cui al comma 2 dell’articolo 12 D.Lgs n. 471/97.

7 Si ricorda, che secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 22976 del 12 novembre 2010), in caso di mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale, la licenza può essere temporaneamente sospesa, anche se il contribuente ha pagato un quarto dell’importo della sanzione entro 60 giorni. Come noto, infatti, l’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad (allora) un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. I giudici di legittimità hanno, a tal proposito, confermato la recente posizione giurisprudenziale in base alla quale “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, secondo il consolidato orientamento di questa, l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione”.

8 Secondo la giurisprudenza la sanzione accessoria relativa la chiusura temporanea dei locali commerciali presuppone che le violazioni siano riscontrate presso il medesimo esercizio commerciale e non presso esercizi diversi (CTC Bologna n. 399/4/12 del 2012). Qualora il contribuente svolga attività commerciale e artigianale soggetta a fatturazione, la sanzione è irrogabile solo alla parte commerciale, per la quale è contemplato l’obbligo di rilascio dello scontrino fiscale; es. se un contribuente svolge l’attività di panettiere, producendo il pane e, nel contempo, esercita commercio al dettaglio (CTP Firenze n.10/33/09 del 2010).

9 La sentenza della CTP di Bari (Sez. II, n. 13/2/10 del 13.02.10) ha stabilito che la sanzione irrogata per mancata emissione dello scontrino fiscale è nulla se il comportamento illecito non è stato constatato direttamente dai verificatori. “La non contestualità della constatazione di quanto accaduto e la successiva assenza di contraddittorio portano alla lesione del diritto di difesa non avendo la parte avuto diritto di replica a quanto contestato”. In pratica, i militari della GdF hanno proceduto all’irrogazione della sanzione senza aver potuto constatare direttamente la presunta violazione (poiché essa sarebbe precedentemente avvenuta) e senza contraddittorio con l’esercente, il quale sosteneva che lo scontrino era stato emesso e non ritirato. Secondo la CTP, la segnalazione di un privato consumatore(come tale va considerato il militare fuori servizio) il quale afferma la mancata emissione dello scontrino fiscale” è equivalente, in mancanza di una constatazione diretta dell’illecito da parte degli organi di controllo ed in assenza di altre fonti di prova, alla “affermazione della controparte la quale afferma che lo scontrino incriminato era stato emesso e sicuramente non ritirato”.In pratica, la sola segnalazione da parte di un consumatore, sia pure appartenente alle Forze dell’Ordine, non è sufficiente a provare un illecito fiscale se esso non sia stato constatato direttamente dai verificatori o debitamente provato in altro modo.

10 Le controversie sulla sanzione di cui all’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 devono ritenersi escluse dalla mediazione tributaria, in quanto sono caratterizzate da valore indeterminabile. La circolare n. 9/E del 2012, sottolinea che Poiché l’articolo 17-bisrichiede che la controversia sia contraddistinta da un valore espressamente individuato, restano escluse dalla fase di mediazione le fattispecie di valore indeterminabile ertanto, sebbene tale sanzione sia irrogata dall’Agenzia delle entrate, nelle relative controversie difetta il requisito del valore non superiore a 20.000 euro, richiesto dall’articolo 17–bis del D.Lgs. n. 546 del 1992”.

11 Sussiste il periculum in considerazione della evidente difficoltà/impossibilità di riduzione in pristino e di riparazione del danno che può derivare alla contribuente dalla chiusura dell’esercizio in termini di mancata vendita, di immagine e di costi (Ord. n. 2 del 18/01/2011 della CTR di Milano, Sez. XLVI).

12 La CTP può respingere il ricorso, avverso la irrogazione della sanzione di chiusura dell’esercizio. affermando la carenza di interesse della ricorrente all’annullamento di tale sanzione in quanto già applicata alla data dell’udienza.