La responsabilità dell’amministratore non consegue a errori o vizi contabili

Il caso pratico dell’azione di responsabilità proposta dal curatore contro l’amministratore della società fallita: vediamo quali possono essere le condotte che determinano una responsabilità patrimoniale diretta dell’amministratore.

responsabilità amministratore srl scritture contabilitAccantonando le affascinanti tematiche della riforma della materia concorsuale che, a dispetto del proposito di una rivisitazione organica suggerita dalla commissione Rordorf, vengono invece distillate in frammentati provvedimenti legislativi, affronterei in questa tornata il tema delle azioni di responsabilità verso gli amministratori che costituisce un argomento immanente nelle procedure concorsuali e vieppiù trasversale dopo che la riforma dell’agosto 2015 (d.l. 83/2015) ha specificamente incaricato i commissari giudiziali di evidenziare nella propria relazione (ex art 172 l.f.) che prepara i creditori al voto del concordato di

“illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie”.

Per quanto si vede e legge nelle sentenze, la tematica è spesso fonte di dispiaceri per i curatori che si vedono respinte azioni che, all’avvio, sembravano destinate a facili trionfi perché fondate su macroscopici errori, se non falsità, di contabilità.

L’occasione per toccare il tema è offerto da una sentenza del Tribunale di Palermo (24/03/2016) che propone un caso abbastanza frequente risolto in termini rigorosi e dunque emblematici che ne giustifica un commento anche in quanto successivo alla nota sentenza delle S.U. 9100/2015 che ha ispirato la motivazione.

Responsabilità dell’amministratore: il caso

Il curatore ha citato in giudizio un amministratore di società fallita addebitandogli:

i) la tenuta di contabilità di magazzino che non permetteva la ricostruzione delle vendite dell’ultimo anno i cui ricavi risultavano di molto inferiori rispetto alla linea di marginalità consueta, con conseguente danno al patrimonio sociale

e

ii) la mancata consegna al curatore dei documenti attestanti pagamenti effettuati in epoca liquidatoria con impedimento alle azioni revocatorie ex art 67 l.f.

L’azione di responsabilità si fonda sull’addebito di condotte tenute dall’amministratore in violazione di comportamenti dovuti dal cui rispetto il danno sarebbe stato evitato.

Occorre dunque individuare con esattezza la violazione e il danno che ne è conseguito in termini di causalità diretta.

Il compito dell’amministratore è fitto di regole da osservare ma non tutte destinate, in caso di loro violazione, a provocare danni diretti.

La mancata o irregolare tenuta della contabilità che viene spesso addebitata agli amministratori pur essendo certamente rilievo di negligenza non altrettanto può essere considerata fonte di danni salvo per quelli che derivino in modo diretto dalla violazione: i.e. la mancata conservazione o registrazione di una quietanza che obbliga il curatore ad un secondo pagamento in difetto della prova del primo, espone l’amministratore alla relativa responsabilità.

Più frequentemente la contabilità non è di per sé fonte di danni in quanto ha la sola funzione di registrare gli accadimenti economici e non di provocarli (così Cass. S.U.9100/2015): la loro determinazione invece è legata alla condotta dell’amministratore rispetto alla quale occorre indicare l’antigiuridicità e le conseguenze dannose.

L’antigiuridicità se non collegata ad un dovere espresso (i.e. il mancato pagamento di un’imposta da cui derivano sanzioni) è spesso legata alla violazione del dovere di diligenza, prudenza e avvedutezza che sempre deve ispirare la condotta di chiunque si occupa di gestire un patrimonio altrui (quello della società appunto).

La giurisprudenza della S.C. (con la sentenza a Sez. Un. n. 13533/2001) ha offerto un aiuto interpretativo formidabile nel chiarire che ogni qualvolta venga imputato ad un terzo un inadempimento comportamentale, l’attore ha l’onere di indicare il comportamento atteso per legge e le conseguenze dannose che dalla condotta sono derivate.

Alla luce di questi insegnamenti è allora evidente che nessuna conseguenza dannosa può essere derivata in maniera diretta dalla mancata registrazione della contabilità di magazzino o dalla vendita sottocosto dei prodotti che, in difetto di altre coloriture indispensabili, possono essere state dettate dall’esigenza di drenare liquidità per far fronte alle pressioni creditorie.

Altrettanto per i pagamenti eseguiti, la descrizione della condotta dipinta dal curatore non ha chiarito se l’imprenditore avesse soddisfatto crediti pregressi (astrattamente revocabili) o forniture in corso (non revocabili secondo il comma III dell’art 67 l.f. che esclude dall’azione “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso”).

La Cass. S.U. n 9100/2015 ha chiarito come non siano addebitabili all’amministratore danni che, in difetto della descrizione dell’antigiuridicità delle condotte che li avrebbero gemmati, acquistino il significato di forme risarcitorie punitive; il Tribunale di Palermo, facendo applicazione di questi principi ha respinto le richieste risarcitorie della curatela in quanto non precisavano quale fosse l’antigiuridicità della condotta attribuita all’amministratore (i.e la vendita sottocosto o il pagamento di debiti non sono condotte antigiuridiche ex se) nè la loro relazione con il danno dedotto (il lucro cessante riferito al patrimonio, o la perdita di chance di azioni revocatorie).

In conclusione la sentenza riferita costituisce la conferma che per il successo di queste azioni occorra uno sforzo descrittivo più selettivo orientato all’indicazione dell’illiceità della condotta in immediata relazione con il danno raffigurato che di tale condotta sia la conseguenza immediata e diretta.

22 giugno 2016

Gianfranco Benvenuto