La notifica del ricorso di primo grado: l’uso della busta anziché del plico

le problematiche della notifica del ricorso in busta chiusa anzichè con plico raccomandato senza busta

pecRicorso

Nel processo tributario, all’evidente scopo di semplificarne lo svolgimento, il ricorso di primo grado, può essere proposto anche mediante semplice spedizione alla controparte dell’atto “in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento”, con effetti dalla data di spedizione. La Corte di Cassazione, sez. tributaria, con la Sent. n. 10481/2003, ha disatteso l’orientamento giurisprudenziale, in materia di notifiche a mezzo posta, favorevole all’inammissibilità del ricorso presentato alla Commissione tributaria, a mezzo del servizio postale, in busta chiusa. La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che l’uso della busta anziché del plico costituisse mera irregolarità.

Secondo la successiva Sent. n. 29290/2008 della Corte di Cassazione la spedizione mediante consegna all’ufficiale postale in busta chiusa costituisce una mera irregolarità, salvo che il contenuto della busta non sia contestato dal destinatario. Nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso anziché in plico senza busta come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante (Cass. 04-07-2014 n.15309 sez. T).

La notificazione dell’appello a mezzo posta in busta chiusa non comporta inesistenza della notificazione bensì semplice irregolarità sanabile con la costituzione in giudizio della controparte (Cass., Sent. 11 gennaio 2005, n. 333). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:

– il vizio della notificazione postale con busta chiusa, anziché del plico, “costituisce una mera irregolarità se… il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati…” (Cass. Sent. nn. 8172/2011, 19519/2011, 30747/2011, 966/2013, 9576/2013, 18252/2013 e 23117/2013) – in questa ipotesi, ha precisato la Suprema Corte, per la valutazione della tempestività dell’invio postale, fa fede la data di spedizione (Cass. Sent. nn. 3146/2011, 8172/2011, 30747/2011 e 9576/2013);

– laddove, invece, la controparte costituita contesti il contenuto della busta e la riferibilità dell’invio al notificante, è onere del ricorrente dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata.

Si intende ugualmente notificato alla data di spedizione (per il notificante) e non a quella di ricezione dello stesso da parte del destinatario, il ricorso tributario spedito all’interno di una busta chiusa, anziché tramite plico senza busta. La regola del doppio termine di perfezionamento della notifica (spedizione per il notificante e ricezione per il destinatario) è principio generale applicabile al processo tributario e non c’è motivo di discostarsi dallo stesso, anche nel caso in cui il ricorso sia disposto all’interno di una busta chiusa, anziché in plico. La prescrizione relativa all’invio in piego senza busta è volta esclusivamente a conferire certezza, in ordine all’individuazione dell’atto notificato. Per cui, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato ai sensi dell’art. 22, non vi è ragione per non applicare il principio del doppio termine di notifica, individuando il perfezionamento principio del doppio termine di notifica individuando il perfezionamento della stessa, per quanto concerne il decorso dei termini per il notificante, alla data di spedizione, anziché a quella di ricezione (Corte di cassazione sentenza n. 9820 del 13 maggio 2016).

La normativa che prescrive la spedizione diretta del ricorso a mezzo di plico ha la evidente ragione di evitare ogni contestazione in ordine alla identità del ricorso, che potrebbe sorgere ove fosse spedito in busta chiusa, e ciò perché, dato il tipo di spedizione, mancherebbe la possibilità di certificarne l’identità. Essendo questa la ratio, non appare possibile inferirne la deroga del generale principio che la tempestività di un invio (o notifica o simili) va rapportato all’invio e non alla ricezione, in mancanza di una contestazione della predetta identità (Cass. 27-01-2016 n. 1461).

Secondo diverso orientamento l’inosservanza del plico senza busta preclude al ricorrente la possibilità di fornire la prova della tempestività della proposizione del ricorso con riferimento alla data di spedizione (Commissione tributaria Roma sez. iv sentenza n. 143 del 31 marzo 2011).

Agente della riscossione

Equitalia deve dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato. Non è corretto affermare che la spedizione effettuata dall’agente della riscossione dà di per sé garanzia che nella busta vi era la cartella di pagamento. Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima. In caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente , anche quando si tratta del concessionario della riscossione (Cass. 11-02-2015 n. 2625 sez. T).

In tema di notificazione della cartella di pagamento spedita a mezzo del servizio postale in busta chiusa, è onere del contribuente dimostrare che il plico non conteneva l’atto in questione o che conteneva un atto diverso; di contro, l’agente della riscossione assolve alla prova del perfezionamento della notificazione mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, la cartella di pagamento si ritiene ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale (Cass. 18-03-2016 n.5397 sez. V).

28 giugno 2016

Isabella Buscema