Diritto annuale Camera di Commercio: ripasso dell'adempimento

Ripassiamo le regole per il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese.

cciaaIl prossimo 16 giugno scade il versamento del diritto camerale dovuto con cadenza annuale alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese.

Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale, per le unità locali, per le sedi secondarie o uffici di rappresentanza.

Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto viene versato alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell’anno in corso.

Sono obbligate al pagamento annuale del diritto camerale dovuto alla Camera di Commercio, le seguenti categorie di soggetti:

  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciali;
  • società a Responsabilità Limitata (anche società unipersonali), società per Azioni e società in Accomandita per Azioni;
  • società di persone (società in nome collettivo e società in Accomandita Semplice);
  • società semplici agricole;
  • società semplici non agricole;
  • società cooperative e consorzi;
  • enti economici pubblici e privati;
  • aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge n. 267/00;
  • Geie – Gruppo europeo di interesse economico;
  • imprese estere con unità locali in Italia;
  • società consortili a responsabilità limitata per azioni.

 

Sono escluse dal pagamento del diritto camerale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2015 , salvo l’esercizio provvisorio dell’attività ;

  • le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento nel 2015;

  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2016;

  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nell’anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2016;

 

Con la nota n. 279880 del 22 Dicembre 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico sono stati definiti gli importi per l’anno 2016, tenendo conto della riduzione degli importi del diritto camerale stabilita dall’articolo 28 della Legge n. 114/2014 (di conversione del Decreto Legge n. 90/2014) per gli anni 2015 e seguenti. Gli importi sono di seguito indicati:

  • imprese individuali (piccoli imprenditori): 52,80 € e 10,56 euro importo unità locale;
  • società semplici iscritte con la qualifica di impresa agricola 60,00 € – Unità locale 12,00 €;
  • società semplici non agricole o inattive 120,00 euro – 24,00 euro;
  • società tra professionisti 120,00 € e 24,00 €;
  • unità locali o sedi secondarie di imprese estere: 66,00 €;
  • soggetti iscritti solo al Repertorio economico amministrativo – REA versano solo per la sede: 18,00 €.

 

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, versano un importo del diritto camerale commisurato al fatturato complessivo ottenuto nell’anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2015. Sul totale così determinato va applicata una riduzione del 40%.

Le imprese che esercitano l’attività economica anche mediante unità locali sono tenute a versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di €. 120,00 per ciascuna unità locale. Se sono dovuti diritti per differenti Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la sigla della provincia, l’anno di riferimento 2016 e il codice tributo 3850.

Le imprese di nuova iscrizione possono optare per il pagamento del diritto annuale al momento dell’iscrizione oppure, tramite modello di pagamento F24, entro 30 giorni dalla stessa.

Le nuove imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese o vengono annotate al REA nel corso dell’anno 2016 sono tenute al versamento entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione ed annotazione o mediante modello F24 oppure direttamente allo sportello camerale.

 

Il termine per il versamento del diritto annuale, coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Tuttavia, le imprese iscritte in sezione speciale e le imprese che determinano l’importo del diritto dovuto in base agli scaglioni di fatturato ed hanno approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, sono tenute al versamento del diritto annuale entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo la chiusura dell’esercizio e quindi entro il giorno 16 giugno 2016 (articolo 17 comma 1, DPR n. 435/2001 e successive modificazioni).

I soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, effettuano il versamento del diritto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

Il contribuente che non effettua il versamento del diritto camerale oppure lo versa in misura insufficiente, o in ritardo, può usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso con modello F24. Nel modello di pagamento dovrà indicare il codice tributo 3852 per la sanzione e il codice 3851per gli interessi.

 

14 giugno 2016

Giovanna Greco