Riscossione, ripartizione, restituzioni e rimborsi IVA nel regime fiscale speciale del commercio elettronico

il regime particolare IVA dedicato al commercio elettronico prevede regole particolari per riscossione, ripartizione, restituzioni e rimborsi relativi all’imposta: una piccola introduzione a tale complesso regime IVA

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prodotti-gratuitiL’articolo 3 del D.Lgs. 42/2015 ha introdotto l’art. 74-octies sulla riscossione e la ripartizione dell’IVA relativa al regime speciale dell’IVA sull’e-commerce di servizi prestati ai consumatori (che trattiamo nel nostro e-book sul commercio elettronico, i contratti a distanza ed il loro regime speciale dell’IVA). Il versamento dell’imposta dovuta ai sensi degli artt. 74-quinquies, comma 9, e 74-sexies è effettuato secondo modalità stabilite con un Decreto del Ministero dell’Economia senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 che permette di compensare tale debito di imposta con gli eventuali crediti relativi ad imposte (IVA compresa) ed a contributi previdenziali.

Per incassare i versamenti di tale regime speciale dell’IVA effettuati dai soggetti passivi dell’imposta identificati in Italia la Banca d’Italia ha aperto una nuova contabilità speciale intestata all’Agenzia delle Entrate che gestisce la ripartizione dell’imposta versata nel nostro paese fra gli Stati membri dell’UE in cui sono state effettuate le operazioni imponibili, cioè le prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele radiodiffusione a cui tale regime si applica, e che raccoglie la quota italiana dei versamenti dello stesso regime speciale dell’IVA fatti all’estero per le prestazioni di questi servizi effettuate in Italia, versata dagli altri Stati membri dell’UE. Tale contabilità speciale rendiconta i risultati ottenuti (art. 74-octies, commi 1, 2 e 3).

La lettera b) dell’art. 4 del Dlgs 42/2015 ha introdotto l’art. 38-bis3 del DPR 633/1972 sui rimborsi delle eccedenze di versamento dell’IVA dovuta da parte dei soggetti che si sono identificati od hanno optato in Italia per l’applicazione dei regimi speciali dell’IVA disciplinati dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies dello stesso decreto per le prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. In questi casi, qualora tali soggetti abbiano versato somme in eccesso rispetto a quanto risulta dovuto dalla dichiarazione trimestrale di cui al 6° comma dell’art. 74-quinquies e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme versate tra i vari Stati membri dell’UE in cui sono state effettuate le prestazioni di servizi, l’Agenzia delle Entrate rimborsa al contribuente l’eccedenza di versamento entro 30 giorni dalla data della ripartizione citata (1° comma).

Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui all’art. 54-quater del DPR 633/1972, si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro dell’UE, l’Agenzia delle Entrate effettua il relativo rimborso sempre entro 30 giorni dalla rilevazione. Tuttavia, se l’eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta fino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell’art. 46, paragrafo (comma) 1, del Regolamento UE n° 904 del 2010, vale a dire il 30% di quanto versato per gli anni di imposta 2015 e 2016 ed il 15% per gli anni di imposta 2017 e 2018 (dall’anno di imposta 2019 in poi questa trattenuta si azzererà). L’Agenzia stessa comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l’importo dei rimborso già effettuato e quello del rimborso di competenza dello Stato di identificazione (comma 2).

Nel caso in sui uno Stato membro di consumo (vale a dire quello in cui è stata effettuata la prestazione del servizio) diverso dall’Italia abbia rimborsato un’eccedenza di versamento IVA che si riferisce a periodi di imposta fino al 2018 ad un soggetto passivo che ha optato in Italia per il regime speciale di cui agli artt. 74-quinquies o 74-septies, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro 30 giorni da essa al contribuente la quota dell’imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1°, del Regolamento UE 904/2010. La stessa Agenzia comunica per via elettronica allo Stato membro di consumo l’effettuazione di tale rimborso (3° comma).

Sulle somme rimborsate dall’Agenzia delle Entrate di cui ai tre capoversi precedenti si applicano gli interessi in ragione del 2% annuo, come previsto dall’art. 38-bis, comma 1, del DPR 633/1972, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo ad una di queste date:

  1. la data di ripartizione dell’imposta, nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 38-bis3, illustrata nel terzultimo capoverso precedente a questo;

  2. la data di conclusione dei controlli automatici di cui all’art. 54-quater, nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 38-bis3, illustrata nel penultimo capoverso precedente a questo;

  3. la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 38-bis3, illustrata in precedenza.

All’esecuzione di questi rimborsi dell’IVA ed al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione sull’apposita contabilità speciale tenuta dalla Banca d’Italia, di cui abbiamo parlato prima nel secondo capoverso di questo articolo. A questi rimborsi non si applicano l’art. 28-ter del DPR 602/1973, cioè il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti di imposta, e l’art. 23 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 sulla sospensione dei rimborsi e delle compensazioni a causa di violazioni di norme tributarie e di irrogazione delle relative sanzioni amministrative (comma 5 e 6).

Infine, i soggetti passivi non domiciliati o residenti nell’UE identificati in Italia che applicano questo regime speciale dell’IVA hanno diritto ai rimborsi di cui stiamo parlando anche in assenza della condizione di reciprocità di trattamento con lo Stato extra UE in cui il soggetto è domiciliato o residente ed anche se hanno effettuato sul territorio dello Stato Italiano prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione o di teleradiodiffusione (comma 1°-bis dell’art. 38-ter del DPR 633/1972 introdotto dalla lettera c dell’art. 4 del Dlgs 42/2015).

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5 maggio 2016

Gianfranco Visconti