Le comunicazioni di Equitalia ai clienti dei contribuenti inadempienti

è stata attivata la procedura che consente ad Equitalia di inviare lettera di pignoramento di crediti presso terzi al fine di tentare il recupero delle somme dovute all’Erario: attenzione perchè la comunicazione avviene mediante recapito di Posta Elettronica Certificata presso i clienti dei contribuenti inadempienti

Questo approfondimento è tratto dalla nostra circolare settimanale…

È stata attivata la procedura che consente ad Equitalia di inviare lettera di pignoramento di crediti presso terzi al fine di tentare il recupero dellesomme dovute all’Erario. La comunicazione avviene mediante recapito di Posta Elettronica Certificata presso i clienti dei contribuenti inadempienti.

In pratica, scavalcando coloro i quali non hanno provveduto alla regolarizzazione di cartelle di pagamento o atti di accertamento esecutivi, l’Ente riscossore può chiedere ai loro debitori di versare i crediti vantati direttamente nelle proprie casse.

In ogni caso, affinché la procedura possa essere attivata è necessario che siano trascorsi alternativamente:

    • 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;

    • 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo;

    • 5 giorni dalla notifica dell’avviso di mora.

È noto, infatti, che, qualora il contribuente non provveda ad onorare il pagamento, anche per il tramite di rateazione, gli Enti riscossori possono decidere di adottare misure cautelari – ad esempio il fermo amministrativo o l’ipoteca – ovvero esecutive (il pignoramento di crediti presso terzi appunto).

È ovvio che, ai fini dell’attivazione della richiesta de quo, si rende necessaria una preliminare indagine finalizzata alla ricostruzione della rete dei rapporti tra clienti e fornitori, la quale può essere condotta mediante:

  1. accessi in azienda, ovvero attraverso l’utilizzo di questionari ai clienti del contribuente moroso (pratica questa utilizzata in passato);

  2. ricostruzione dei rapporti commerciali basata sui dati disponibili in Anagrafe tributaria (al momento non sembra ancora possibile la visualizzazione dei dati contenuti nello spesometro) quali ad esempio:

    1. la sussistenza di un contratto di lavoro e pertanto di datori di lavoro;

    2. l’esistenza di contratti di locazione attivi;

  1. indagine dell’archivio dei rapporti finanziari intesa come verifica della sussistenza di un conto corrente. Sono esclusi da tale analisi eventuali consistenze, saldi e sintesi dei movimenti.

Rispetto tale ultimo punto è importante porre attenzione a quanto sottolineato il 24 febbraio scorso dall’Ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione presso la Commissione parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe tributaria: “Anche l’integrazione nell’archivio dei rapporti finanziari di informazioni di dettaglio relative ai rapporti che i debitori intrattengono con gli operatori finanziari (le banche) consentirebbe ad Equitalia di massimizzare, attraverso il necessario bilanciamento tra le esigenze di gettito degli Enti creditori e la garanzia del diritto alla privacy dei contribuenti, l’efficacia dell’azione di riscossione e di evitare di esperire attività improduttive, con il risparmio conseguente dei relativi costi, o eccessivamente invasive a danno dei contribuenti”.

Dal punto di vista pratico, la comunicazione del pignoramento dei crediti presso terzi consiste nell’intimazione di Equitalia, nei confronti del cliente del contribuente moroso, al pagamento delle somme dovute fino a concorrenza del credito.

Il pagamento potrà essere effettuato con le usuali modalità:

  1. recandosi direttamente presso gli sportelli dell’agente della riscossione;

  2. mediante bollettino postale, avendo cura di indicare nella causale il codice identificativo del fascicolo riportato nell’atto.

Il cliente, da parte sua, dovrà adempiere entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, pagando le somme per le quali sia già maturato il diritto alla percezione da parte del debitore di Equitalia. Eventuali somme residuali potranno essere pagate entro le successive scadenze.

Qualora però il cliente abbia provveduto al pagamento delle somme richieste nella lettera di pignoramento in data antecedente la notifica dell’atto, potrà presentare entro 60 giorni una dichiarazione al concessionario della riscossione per evitare eventuali spiacevoli conseguenze come la citazione in giudizio.

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11 aprile 2016

Gianfranco Costa