Regime forfettario: il limite di valore per i beni strumentali e l'eventuale superamento

Il nuovo regime forfettario è profondamente diverso rispetto al precedente regime dei minimi, una delle diversità riguarda le modalità di determinazione del limite del costo dei beni strumentali quale condizione essenziale per accedere al forfait

forte-immagineL’Agenzia delle entrate è intervenuta recentemente con una corposa circolare (n. 10/E del 2016) con l’intento di fornire i primi chiarimenti relativi al nuovo regime forfettario previsto dalla legge n. 190/2014. Il nuovo regime, contrariamente a quanto si può affermare a prima vista, è profondamente diverso rispetto al precedente regime dei minimi.

Una delle diversità riguarda le modalità di determinazione del limite del costo dei beni strumentali quale condizione essenziale per accedere al forfait.

Nel regime dei minimi la soglia era inferiore ed ammontava a 15.000 euro. Inoltre si doveva fare riferimento all’ammontare complessivo dei beni strumentali relativi al triennio precedente. Il periodo di riferimento era dunque mobile in quanto una volta decorso un anno doveva essere scartato il quarto anno e doveva essere considerato l’anno successivo.

Diversamente, per il regime forfetario, il legislatore, oltre ad aver aumentato il limite passato da 15.000 euro a 20.000 euro, ha previsto la necessità di fare riferimento al “dato storico” al 31 dicembre dell’anno precedente. Sotto questo profilo la norma è sicuramente di più agevole applicazione.

Non deve essere neppure effettuato il ragguaglio ad anno. Pertanto se, ad esempio, il contribuente acquista in data 29 dicembre un bene strumentale, il cui costo ammonta a 10.000 euro, l’onere sostenuto assumerà rilevanza per l’intero senza che rilevi in alcun modo che il possesso del bene si è protratto per soli due giorni.

La norma, ha rilevato l’Agenzia delle entrate, non distingue i beni materiali da quelli immateriali, facendo esclusivamente riferimento ai beni strumentali. Conseguentemente assumono rilevanza al fine di verificare il mancato superamento della predetta soglia di 20.000 euro, anche i beni immateriali considerata la strumentalità degli stessi.

Invece devono essere esclusi dal computo gli altri elementi immateriali dell’attivo, la cui utilità si protrae nel tempo, diversi dai beni. L’Agenzia delle entrate ha così ritenuto di dover escludere dal predetto limite di 20.000 euro i costi pluriennali. Si tratta, anche in questo caso, di costi la cui utilità è pluriennale, quindi che partecipano alla determinazione del reddito del periodo di imposta per il tramite di quote di ammortamento. Tuttavia, trattandosi di costi e non di beni, gli stessi non possono essere in linea di principio oggetto di trasferimento.

Ad esempio è riconducibile nell’ambito dei costi pluriennali l’avviamento che un imprenditore potrebbe aver pagato con l’acquisto dell’azienda. Il costo così sostenuto non concorrerà alla formazione del limite di 20.000 euro.

Sono parimenti esclusi, quindi non concorrono alla formazione del limite di 20.000 euro, i beni strumentali il cui costo unitario non supera 516,45 euro. E’ probabile che il legislatore abbia effettuato questa scelta per esigenze di semplificazione.

Il superamento del limite di 20.000 euro non determina l’uscita immediata dal regime forfetario. Il contribuente dovrà fare riferimento al valore raggiunto al 31 dicembre dell’anno precedente per verificare la possibilità di entrata nel nuovo regime. Tuttavia, nell’ipotesi di superamento della soglia nel corso dell’anno lo stesso contribuente sarà obbligato ad uscire dal regime forfetario con decorrenza dall’inizio dell’anno successivo.

Deve essere però osservato che, diversamente dal regime dei minimi, qualora il contribuente dovesse tornare ad essere in possesso delle condizioni previste dalla legge, potrà nuovamente beneficiare del regime forfetario. In tale ipotesi il regime sarà più oneroso essendo obbligatoria l’applicazione dell’imposta sostitutiva non più nella misura del 5 per cento, ma del 15 per cento.

26 aprile 2016

Nicola Forte