Bonus ammortamenti 140%: il momento di effettuazione dell'operazione

per godere dell’agevolazione definita ‘bonus ammortamenti’ fa fede il momento di consegna del bene: in questo articolo analizziamo come il momento di consegna del bene va valutato per verifcare se è possibile accedere all’agevolazione fiscale per il 2016

forte-immagineLa possibilità di fruire del bonus ammortamenti previsto dalla legge di Stabilità del 2016 ha affetti immediati sul Modello Unico 2016. E’ possibile aumentare la base di calcolo (il costo) delle quote di ammortamento nella misura del 40% per gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2015 (oltre che nel 2016).

La possibilità di agevolare anche gli acquisti effettuati nell’ultima parte dell’anno assolve ad un fine ben preciso. Il legislatore temeva una contrazione degli investimenti nei mesi compresi tra ottobre e dicembre con l’intento di rinviare gli acquisti al successivo anno con l’unico fine di beneficiare del maxi ammortamento. Per tale ragione la legge di Stabilità ha aperto una “finestra” estendendo l’agevolazione fiscale ad un periodo antecedente rispetto a quello di entrata in vigore del provvedimento di fine anno.

Risulterà quindi decisivo comprendere in quali casi i beni possano considerarsi acquistati nel periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2016. Gli acquisti effettuati precedentemente non saranno agevolabili. Gli acquisti effettuati dopo il 31 dicembre daranno diritto ad attribuire l’agevolazione fiscale nel Modello Unico 2017, quindi nel periodo di imposta successivo.

Al fine di fornire un criterio da seguire è necessario distinguere la consegna materiale dei beni acquistati rispetto alla spedizione degli stessi.

La consegna può essere effettuata mediante il ritiro dei beni presso il magazzino del venditore. In tal caso assume rilievo il momento in cui l’acquirente entra fisicamente in possesso dei cespiti. In futuro potrà essere necessario dimostrare che la consegna è avvenuta il 15 ottobre o nei giorni successivi. Si potrà quindi fare riferimento alla fattura emessa a condizione, però, che risulti evidente la data di consegna della merce o all’eventuale documento di trasporto.

Si verifica la consegna non solo nel caso in cui la merce è ritirata presso il magazzino del venditore, ma anche laddove il trasporto sia effettuato con mezzi propri del cedente/venditore. In tale ipotesi non assume rilevanza la data di partenza del mezzo di trasporto, ma la data di arrivo a destinazione con la consegna materiale dei beni oggetto di acquisto. Pertanto se tale momento coincide con il 15 ottobre o con i giorni successivi, l’investimento risulterà agevolabile.

Le regole sono diverse nel caso in cui la merce non sia consegnata, ma spedita. Tale fattispecie si verifica allorquando il venditore si avvale di uno spedizioniere o di un vettore. Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria rileverà (ai fini dell’agevolazione) il momento della spedizione, cioè la data in cui il venditore affida i beni al trasportatore. Il chiarimento è stato fornito dalla nota ministeriale n. 9/2171 del 1977. In pratica la consegna dei beni effettuata allo spedizioniere al vettore equivale alla consegna dei beni all’acquirente. E’ irrilevante la data in cui i beni arriveranno a destinazione e saranno consegnati materialmente all’acquirente.

Ad esempio un bene consegnato al vettore in data 13 ottobre non sarà agevolabile anche se arriva a destinazione il 16 ottobre successivo. Analogamente, se un bene è consegnato al vettore il 30 dicembre del 2015 sarà agevolabile nel Modello Unico 2016 anche se è arrivato a destinazione il 3 gennaio del 2016.

Sotto questo profilo, ai fini probatori, assumerà rilevanza la documentazione relativa al trasporto e quindi la lettera di vettura ove risulterà indicata la data di presa in carico dei beni da consegnare. Questo criterio deve essere applicato se non sono previste particolari clausole nel contratto di compravendita. Solitamente il venditore si libera dell’obbligo di consegna dei beni affidando la merce al vettore (art. 1510 c.c.).

In alcuni casi, però, potrà assumere rilevanza la data di arrivo. Tale circostanza è dovuta all’applicazione dalle clausole di trasporto appartenenti al gruppo D (clausole internazionali Incoterms 2000). Ciò si verifica per i contratti nei quali il venditore deve condurre la merce a proprio rischio e spese fino alla sede dell’acquirente o fino alla dogana di importazione. La volontà di applicare questa clausola, affinché sia valida, deve risultare dal contratto di vendita. In questo caso il trasferimento della disponibilità giuridica della merce risulterà differito all’arrivo a destinazione con la materiale consegna. Sarà questo il momento in cui l’investimento deve considerarsi effettuato.

27 aprile 2016

Nicola Forte