Obbligo di conservazione delle dichiarazioni fiscali: è possibile anche presso soggetti esterni

i soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni devono conservare, anche su supporti informatici, copia delle dichiarazioni trasmesse: un approfondimento sulle delicate modalità di conservazione, dedicato agli “intermediari fiscali”

daccordo_immagineL’obbligo di conservazione delle dichiarazioni inviate telematicamente è prevista dal D.P.R. luglio 1998 n. 322.
I soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione, copia delle dichiarazioni trasmesse.
Il Provv. n. 25747 del 17 Febbraio dell’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, nel senso che l’utente può avvalersi anche di soggetti esterni per la conservazione delle dichiarazioni fiscali a condizione che le stesse siano sottoposte, preventivamente, a cifratura da parte dell’utente.
Rif. Normativi:
– Decreto Dirigenziale del 31 Luglio 1998
– Delibera CNIPA 19 Febbraio 2004 n. 11 art 5
– D.M. 23 Gennaio 2004
.- DPCM 13 Dicembre 2013
.- Provv. Agenzia delle Entrate n. 25747 del 17 Febbraio 2016….

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