L'applicazione del favor rei

chiarimenti e indicazioni sull’applicazione del favor rei agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016

APPUNTICon la circolare n. 4/E del 4 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e indicazioni sull’applicazione del favor rei, agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.n.158/2015 al sistema sanzionatorio amministrativo contenuto nel D.Lgs.n.471/97 e 472/97.

 

Principi generali di applicazione a regime del favor rei

Nell’ipotesi di successione di norme nel tempo in relazione alla medesima fattispecie ricorre il principio del favor rei, in base al quale si applica la legge più favorevole ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.3, del D.Lgs.n.472/97, sia quando una legge posteriore prevede che la stessa fattispecie non sia più punibile sia quando stabilisce sanzioni di entità diversa rispetto alla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione.

Per stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio applica i principi generali seguiti nel diritto penale tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario.

Inoltre, l’Ufficio deve raffrontare le norme sanzionatorie, ante e post modifica, in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore, al fine di stabilire il trattamento sanzionatorio più mite”.

La circolare precisa che “sugli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, saranno esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor rei che ha determinato l’irrogazione della sanzione più favorevole.”

 

Applicazione del favor rei sugli atti emessi e non ancora definitivi

La circolare appena pubblicata ha confermato che anche per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l’irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica e per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso ovvero il giudizio avanti all’autorità giudiziaria, trova applicazione il principio del favor rei.

A tale riguardo si conferma il diritto del contribuente al ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata in modo da corrispondere quella più favorevole. Unica limitazione a tale diritto risiede nella definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione che impedisce in ogni caso l’applicazione del regime più favorevole, anche se la sanzione non è stata ancora pagata”.

I contribuenti destinatari di atti emessi con irrogazione delle sanzioni ante modifica per i quali non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso possono richiedere all’Ufficio – con una semplice istanza – la rideterminazione della sanzione irrogata.

La circolare, precisa, ancora che, con riferimento agli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, il contribuente ha diritto ad usufruire della definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, in quanto il comma 2-bis, dell’art.15, del D.Lgs.n.218/97 era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto ( la soppressione del comma 2-bis ha efficacia solo con riferimento “agli atti definibili notificati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2016” ).

Per gli atti pendenti davanti alle commissioni tributarie, nei casi in cui sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 3, comma 2, gli Uffici provvedono autonomamente a ricalcolare i provvedimenti a suo tempo emessi e a comunicarne l’esito sia al contribuente che all’organo presso il quale pende la controversia. Nei casi in cui, invece, sussistono i presupposti per l’applicazione del comma 3, il ricalcolo delle sanzioni irrogate, sulla base dei principi generali sopra descritti, è effettuato dagli uffici direttamente o su richiesta dell’organo giudicante.

 

5 marzo 2016

 

Roberto Pasquini – Luca Bianchi