Il contribuente minimo può detenere una partecipazione di maggioranza in una SRL?

secondo il parere del Fisco il contribuente minimo può detenere la partecipazione di maggioranza in una SRL senza perdere il diritto a permanere nel regime fiscale agevolato

omino_immagineLa partecipazione di maggioranza in s.r.l. ordinaria, operante nel medesimo settore ATECO, non esclude la permanenza del socio, che svolga anche attività libero professionale, nel regime fiscale di favore per l’imprenditoria giovanile.

È questa la precisazione fornita dell’Agenzia delle Entrate, in una nota emanata in risposta ad un interpello presentato, nel caso specifico, alla Direzione regionale Toscana.

In particolare, il riferimento normativo per la risoluzione del quesito proposto è rinvenibile nell’art. 1, comma 99, della 1. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). La lettera d) della disposizione richiamata prevede che “non sono considerati contribuenti minimi […] gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico”, che si riferisce alle s.r.l. per cui sia stata esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale.

La norma di cui all’art. 1, comma 99, della l. n. 244/2007, sebbene abrogata e sostituita dall’art. 27 del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stata completamente trasposta nella disciplina del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Infatti, il testo coordinato dell’art. 27 del d.l. n. 98/2011 ripropone gli stessi presupposti già previsti per l’accesso al previgente regime fiscale agevolativo. In questo senso, anche le incompatibilità preclusive della sua fruizione sono le medesime: in particolare, la contemporanea partecipazione a società di persone ed associazioni ex art. 5 del TUIR, o a s.r.l. in regime di trasparenza.

Evidentemente, con tale esplicita esclusione, si è inteso sottrarre all’applicazione della disciplina agevolativa quei contribuenti ai quali fossero direttamente ed immediatamente riferibili, oltre a redditi da lavoro autonomo, anche introiti ulteriori derivanti dall’esercizio di società e, nondimeno, dichiarati dai soci e tassati in capo ad essi, per evitare che la tassazione di redditi sostanzialmente riconducibili ad una stessa categoria avvenisse secondo differenti sistemi.

Questo problema, invece, non si pone in caso di partecipazione ad una s.r.l. ordinaria, trattandosi di reddito di capitale.

Dal 1° gennaio 2015, il regime forfettario introdotto dall’art. 1, commi 54 e ss., della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha sostituito tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014 (regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità, regime contabile agevolato, regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo). A questo proposito, è da segnalare, tuttavia, che la legge di stabilità 2015, ha sì abrogato (per mezzo dell’art. 1, comma 85) l’art. 27 del d.l. n. 98/2011, ma ne ha anche disposto l’ultrattività, per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, in favore di quei soggetti che, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, se ne avvalgano.

Coerentemente, i precedenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, recante le “Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, e la circolare n. 17 del 30 maggio 2012 non menzionano, tra i requisiti richiesti per l’ammissione al regime fiscale dei “minimi”, l’esclusione di partecipazione in una s.r.l. (cfr. art. 2), rifacendosi integralmente a quanto disposto dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cfr. art. 1).

Quanto sopra è confermato anche in sede consultiva, con argomentazione a contrario, dalla risoluzione n. 146 del 9 giugno 2009, che ha fornito risposta negativa al quesito sulla possibilità di accesso al regime fiscale di vantaggio da parte del socio accomandatario di una s.a.s. scioltasi nello stesso esercizio. Infatti, altrimenti, “si determinerebbe l’effetto che il legislatore ha inteso sfuggire allorquando ha previsto la fattispecie di esclusione in commento, ossia che redditi, prodotti in un solo periodo d’imposta, imputabili ad un unico contribuente ed appartenenti alla stessa categoria, seguano regole di determinazione differenti e siano assoggettati ad imposte diverse (IRPEF o imposta sostitutiva)”.

L’Agenzia delle entrate, pertanto, ha ritenuto che la veste di socio di maggioranza in s.r.l. ordinaria non costituisca causa di decadenza dal regime di cui all’art. 27 del d.l. n. 98/2011, applicato con riferimento all’attività professionale svolta in forma di ditta individuale.

9 marzo 2016

Valentina Prudente – Vincenzo Ignesti