I contribuenti forfettari e gli sconti INPS 35%: solo per artigiani e commercianti

la scelta di destinare gli sconti sulla contribuzione INPS ai contribuenti che aderiscono al regime dei forfettari solo se iscritti alla gestione ‘artigiani e commercianti’ rischia di rendere penalizzante il regime per i soggetti iscritti ad altre gestioni INPS o alle Casse Previdenziali private

wallctI contribuenti che si avvalgono del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014 potranno ottenere una riduzione dei contributi dovuti nella misura del 35 per cento. La riduzione riguarda esclusivamente gli imprenditori individuali iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Sono esclusi dal beneficio gli esercenti arti e professioni. L’interpretazione si desume dal dato letterale del nuovo comma 77 come modificato dalla legge di stabilità del 2016.

Il regime forfetario in rassegna è applicabile con decorrenza dal 1 gennaio 2015. Fino allo scorso anno gli artigiani e i commercianti erano tenuti ad effettuare il versamento dei contributi in misura piena sull’imponibile. Non era però dovuto il minimale. Conseguentemente risultavano maggiormente avvantaggiati gli imprenditori che dichiaravano redditi di modesta entità.

Ora, invece, a seguito delle modifiche previste dalla legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità del 2016), la situazione si è invertita e risultano meno avvantaggiati i contribuenti che dichiarano ricavi (e quindi redditi) di minore entità. Dal 1° gennaio 2016 (redditi 2016) risultano dovuti sia i contributi calcolati sul minimale, sia i contributi a percentuale, calcolati sulla quota eccedente. L’importo totale così determinato fruisce di uno “sconto” del 35 per cento.

La predetta riduzione non si applica agli esercenti arti e professioni che continuano ad essere tenuti all’obbligo contributivo secondo le regole della Cassa di appartenenza. La soluzione si desume sulla base di un’interpretazione letterale del comma 77 come modificato dalla legge di Stabilità del 2016.

La prima parte della disposizione prevede espressamente che “Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233”. Vale a dire il reddito determinato secondo i predetti criteri forfetari deve essere preso quale base per il calcolo della contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

La norma sopra indicata prosegue precisando al secondo periodo che “Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”. In buona sostanza la riduzione si applica esclusivamente ai predetti soggetti. Diversamente per gli altri professionisti continueranno a trovare applicazione le regole ordinarie. Ad esempio i dottori commercialisti determineranno il contributo soggettivo in base al reddito risultante a seguito dell’applicazione del coefficiente di redditività del 78 per cento. A tal fine dovranno tenere conto del minimale contributivo previsto dalla Cassa di appartenenza. Non potranno fruire della predetta riduzione del 35 per cento a vantaggio esclusivo degli artigiani e commercianti.

Gli esercenti la professione notarile determineranno il contributo secondo le regole proprie della relativa Cassa. In tal caso i contributi dovranno essere versati mensilmente all’archivio notarile in base agli onorari iscritti nel relativo repertorio. Anche in questo caso, come per gli altri professionisti, non è applicabile la riduzione prevista per gli imprenditori individuali dalla legge di Stabilità del 2016.

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2 marzo 2016

Nicola Forte