Guida pratica all'invio dello spesometro

Guida pratica all’invio dello spesometro: gli obblighi di invio ed i casi di esclusione; l’invio dei dati analitico o aggregato; le sanzioni per errata od omessa comunicazione e le opzioni di ravvedimento operoso; analisi di alcuni casi dubbi, le operazioni coi Paesi black list, le operazioni con San Marino; le fatture in reverse charge; la comunicazione delle autofatture…

L’invio dello spesometro – Premessa generale

spesometroL’articolo 21 del D.L. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica per gli acquisti di beni e/o servizi ricevuti e per le relative cessioni e/o prestazioni effettuate dal contribuente al fine di utilizzare lo “spesometro” come strumento di controllo che consente all’Amministrazione Finanziaria di vigilare e prevenire le false fatturazioni, le “frodi carosello” e le operazioni di vendita simulate tra più soggetti per sfuggire al pagamento dell’Iva e all’imposizione sul reddito.

L’art. 2 comma 6, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, ha stabilito che

“l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate”,

tenendo presente che per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura

“la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600,00, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto”.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013, n. 94908, è stato approvato il modello di comunicazione polivalente e sono state definite le modalità tecniche e i termini di presentazione dello stesso.

 

Modalità e termini per l’invio della Comunicazione:

In via generale sono tenuti alla Comunicazione dello Spesometro tutti i soggetti passivi Iva secondo i seguenti termini di presentazione:

  • 11/04/2016 (il 10 aprile è festivo): per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
  • 20/04/2016: per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA trimestrale.

 

Lo spesometro può essere inviato in forma analitica o in forma aggregata (l’opzione è vincolante per tutto il contenuto della comunicazione) e se, in luogo delle fatture di importo inferiore ai 300 euro, è stato registrato un documento riepilogativo deve essere comunicato il numero del documento e il relativo imponibile/imposta.

 

Nota: cambio regime e termini per l’invio

a) soggetto con liquidazione mensile nel 2015 e trimestrale nel 2016: 20 aprile 2016;

b) soggetto con liquidazione trimestrale nel 2015 e mensile nel 2016: 10 aprile 2016 (ovvero 11 Aprile 2016 in quanto festivo).

 

Comunicazione analitica

Scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute; le note di variazione emesse o ricevute vanno indicate rispettivamente nei quadri NE e NR, in cui devono essere indicati gli estremi della controparte (cliente o fornitore), data del documento, data di registrazione, importo e imposta.

 

Comunicazione aggregata

La forma aggregata prevede la compilazione del quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura ; le note di variazione emesse o ricevute sono considerate come documenti autonomi da non sommare algebricamente all’operazione principale .

Non è consentito inviare i dati in via aggregata se riguardanti le seguenti operazioni:

  • acquisti da San Marino;
  • acquisti e cessioni acquisti e cessioni da e nei confronti di produttori agricoli di cui all’art.34 del DPR 633/72 ;
  • cessione di beni/servizi in contanti per importi pari o superiori ai mille euro e fino a 15.000 euro effettuate a turisti extra UE (gli operatori del turismo che intendono beneficiare del maggior limite di € 15.000,00 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti extra Unione europea, sono tenuti a trasmettere telematicamente una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, nella quale, devono specificare i dati di uno o più conti correnti che saranno utilizzati dal cedente ovvero ottenere dal cliente la fotocopia del passaporto ed un’autocertificazione al fine di attestare e per ultimo versare il denaro incassato sul proprio c/c entro e non oltre il primo giorno feriale successivo all’operazione consegnando alla banca o all’agenzia delle Poste italiana la copia della ricevuta dell’invio all’Agenzia delle Entrate).

 

 

Soggetti obbligati all’adempimento

Ricordiamo che rientrano tra gli altri soggetti tenuti all’adempimento i seguenti (elenco non esaustivo):

  • enti non commerciali limitatamente alle operazioni nell’esercizio di attività commerciali;
  • enti non commerciali in regime agevolato di cui alla Legge n. 398/91;
  • soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati;
  • imprese agricole esonerate ai fini Iva ai sensi dell’art.34 Dpr. n.633-72;
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori;
  • soggetti dispensati dagli adempimenti per le operazioni esenti di cui all’art. 36 del D.p.r. 633-72;
  • contribuenti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui alla legge 388-2000;
  • contribuenti che adottano il regime agevolato degli ex-minimi.

Nota: Enti pubblici per le operazioni istituzionali (Stato, Regioni, Comuni…): si ricorda che a decorrere dall’1 gennaio 2014 tali soggetti sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica.

 

Soggetti esclusi dall’adempimento

Sono esclusi dall’adempimento i seguenti soggetti:

  • contribuenti minimi di cui al D.L. 98/2011 (se si supera il volume di ricavi di euro 45.000 devono essere comunicate le operazioni dal momento in cui vengono meno i requisito e pertanto l’obbligo non è retroattivo per tutto l’anno; se invece si supera il limite di euro 30.000 ma non di euro 45.000 l’obbligo decorre dall’anno successivo);
  • soggetti in regime forfetario di cui alla legge 190/2014; (Leggi: Forfettari: fattura elettronica, esterometro e altre novità 2022)

  • gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (senza partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;
  • i soggetti che dall’1 gennaio 2015 provvedono alla trasmissione quotidiana delle fatture emesse e ricevute e dei relativi corrispettivi come disposto dall’art. 50bis del D.L. 69/2013.

 

 

Presenza di operazioni straordinarie

In presenza di operazioni straordinarie il subentrante ha l’obbligo di comunicazione se vi è estinzione del soggetto dante causa ovvero , in caso contrario, l’obbligo rimane a suo carico.

 

Operazioni escluse dalla comunicazione per lo spesometro

Sono escluse dalla Comunicazione le seguenti operazioni:

  • ESPORTAZIONI (art. 8 Lett. a-b-c DPR.633/1972);
  • OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE;
  • OPERAZIONI GIA’ IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE ovvero utenze, telefonia…;
  • OPERAZIONI FINANZIARIE ESENTI IVA ART. 10/633 già comunicate all’amministrazione finanziaria;
  • per quanto attiene alla comunicazione clienti-fornitori, in quanto i soggetti esonerati dagli adempimenti IVA per le operazioni esenti ex art. 36-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono tenuti a porre in essere la presentazione dell’adempimento in esame, a meno che le medesime informazioni, come detto, non abbiamo costituto oggetto di specifica comunicazione al “Sistema tessera sanitaria”;
  •  SONO ESCLUSE DALLO SPESOMETRO ANCHE LE SPESE FUNEBRI GIA’ OGGETTO DI APPOSITA COMUNICAZIONE;
  • OPERAZIONI BLACK-LIST: sono escluse le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi della cosiddetta black list (si ricorda che con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.02.2014, è stata disposta l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list”e pertanto le operazioni poste con soggetti ivi residenti non devono più essere incluse nel quadro BL, relativo alla comunicazione black list; inoltre con il decreto del 16 dicembre 2014 pubblicato sulla G.U. n. 297 del 23 dicembre 2014 ,anche il Lussemburgo è stato eliminato dalla lista dei Paesi black list);

Nota: si rammenta che sempre con stesso modello polivalente, utilizzato per lo spesometro, vanno comunicate anche le operazioni effettuate da parte dei soggetti passivi IVA, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti black list, ai sensi dell’art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40 (Legge del 22.05.2010 n. 73) fatto salvo che la comunicazione ha periodicità annuale ed è stato fissato a 10mila Euro il limite oltre i quale vi è obbligo di presentazione.

 

  •  FATTURE EMESSE IN RELAZIONE A CESSIONI DI IMMOBILI (già comunicate dal Notaio);
  • FATTURE RELATIVE A CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI (in quanto soggette a registrazione);
  • ACQUISTI DI CARBURANTE EFFETTUATI IN VIA ESCLUSIVA A MEZZO CARTE DI CREDITO/BANCOMAT: in quanto trattasi di operazioni non soggette all’obbligo della registrazione della scheda carburante (per le schede carburanti registrate vi è la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo);
  • Non sono da comunicare perché irrilevanti ai fini IVA le operazioni escluse, fuori campo, non soggette, come ad esempio: art. 1 mancanza presupposto oggettivo – soggettivo; art. 2 somme di denaro; art 15 risarcimento danni o somme anticipate in nome e per conto della controparte; – sono escluse anche le operazioni di cui all’art. 74 comma 1 in quanto operazioni fuori campo IVA;
  • CESSIONI SUPERIORI AI 3.600 EURO NEI CONFRONTI DI PRIVATI: sono escluse quelle effettuate tramite pagamento con carta di credito.

 

 

Operazioni soggette a comunicazione per lo spesometro

Come noto con l’anno 2013 è terminata la deroga prevista per i commercianti al minuto e assimilati e pertanto tali soggetti devono: i commercianti al minuto e assimilati (ex art. 22 DPR 633/1972: alberghi, ristoranti…) e le agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/1972) sono tenuti a comunicare tutte le operazioni certificate da fattura senza tenere conto del limite di euro 3.600 e pertanto, l’emissione della fattura determina l’obbligo di indicare l’operazione nell’elenco.

Dal tenore letterale della norma (provvedimento n.94908 del 2 agosto 2013 Agenzia Entrate), a partire dal 2014, l’emissione della fattura (anche per importi inferiore ai 3.600 euro) determina comunque l’obbligo di indicare l’operazione nell’elenco clienti.

Secondo alcune interpretazioni tuttavia , quando la fattura è emessa in aggiunta ad altro idoneo documento fiscale (ovvero viene emesso anche lo scontrino fiscale) dovrebbe venir meno l’inclusione della stessa nello spesometro e, al contrario, se si emette fattura senza emissione di scontrino fiscale, è necessario comunicare l’operazione.

Nota: probabilmente pochi soggetti dettaglianti (si pensi ad un ristorante) hanno provveduto alla registrazione singola delle fatture emesse ma hanno utilizzato il solo registro dei corrispettivi con annotazione anche delle operazioni con emissione di fattura. La registrazione dei documenti potrebbe far lievitare i costi di gestione della contabilità, soprattutto in presenza di un numero considerevole di fatture emesse, rendendo preferibile rischiare la sanzione prevista in caso di errata compilazione del modello polivalente.

 

Sono soggette a comunicazione le seguenti tipologie di operazioni:
  • operazioni imponibili ai fini Iva;
  • operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 Dpr.633-72;
  • sono soggette a comunicazione le operazioni effettuate a seguito di lettera d’intento e le operazioni non imponibili effettuate in regime di triangolazione;
  • cessione di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’IVA (l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque l’obbligo di comunicazione dell’operazione con le modalità previste per le altre operazioni fatturate);
  • le fatture emesse dai soggetti che si trovano nel regime dei minimi sono comunque operazioni rilevanti e soggette a registrazione ai fini IVA e pertanto da comprendere nella comunicazione;
  • le fatture emesse ai sensi dell’art. 9 DPR 633/1972;
  • le fatture registrate in inversione contabile attive e passive di cui all’art. 17 (edili…) e art. 74 commi 7 e 8 (microprocessori, rottami…);
  • le Operazioni in applicazione del regime IVA del margine: è il regime IVA previsto dai commi da 36 a 40 del DL 41/1995; (Leggi anche Lo spesometro in regime del margine)
  • schede carburante: per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo (sono esclusi dalla comunicazione gli acquisti carburanti effettuati con carte si credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione); LeggiAbolizione scheda carburante: la fattura per detrarre-dedurre il carburante per autotrazione sarà davvero obbligatoria? Possibili soluzioni
  • cessione gratuita di beni che formano oggetto dell’attività di impresa (sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del cedente);
  • le prestazioni di servizi ex art. 7-ter: devono essere incluse nello spesometro le fatture emesse nei confronti di committenti non residenti relative a prestazioni di servizi articoli da 7-ter a 7-sexies (ad esempio per un servizio svolto nei confronti di un soggetto extra-ue occorre emettere la fattura fuori campo IVA articolo 7-ter “operazione non soggetta”);
  • le autofatture emesse per acquisti da 7 bis a 7 septies e registrate a mezzo integrazione contabile: devono essere indicate nello spesometro di competenza ( l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli acquisti effettuati da soggetti non residenti – in possesso di partita Iva in Italia o meno – per i quali si è proceduto al reverse charge vanno indicati, oltre che tra le operazioni passive, anche tra le operazioni attive; inoltre viene specificato che il modello Intra2-bis inviato dal rappresentante fiscale non esonera dalla comunicazione nello spesometro);
  • Associazioni in regime agevolato Legge 398/91: vi è l’obbligo di presentazione dello spesometro per gli enti non commerciali in regime forfettario di cui alla Legge n. 398/91 (pur in assenza dell’obbligo di registrazione contabile dei documenti).
    Devono pertanto essere comunicate le operazioni attive effettuate e viene specificato che l’obbligo di comunicazione riguarda anche le operazioni passive ivi inclusi i costi riferibili sia l’attività commerciale che a quella istituzionale (rimangono esclusi i soli costi riferiti esclusivamente all’attività istituzionale). L’agenzia ritiene che laddove risulti difficoltoso individuare la quota riferita alle attività commerciale è possibile comunicare l’intero importo della fattura di acquisto senza procedere ad alcuno scorporo della quota imputabile all’attività istituzionale.

  • Attività in contabilità separata ai sensi dell’art.36 DPR 633/72: la fattura del fornitore che contiene costi promiscui può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico.
  • Autotrasportatori iscritti all’Albo: possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell’art. 74 c. 4 del DPR 633/72, l’obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le fatture sono registrate (quindi se le fatture del 4 trimestre 2014 vengono registrate nel 2015 saranno oggetto della comunicazione del prossimo anno).
  • Farmacie: sono oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL sono oggetto di comunicazione.
  • SNAI: sono oggetto di comunicazione i corrispettivi degli estratti conto al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS; le fatture del pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi, i corrispettivi da singole giocate al Lotto da soggetti privati (nel rispetto del limite dei 3.600 ).
  • Cessioni gratuite oggetto di autofattura rientrante nell’attività propria dell’impresa cedente: sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del cedente.
  • Operazioni documentate da fatture cointestate: devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.
  • Leasing: per i contratti di leasing e noleggio, c’è l’esonero dalla comunicazione per i soli prestatori che effettuano la specifica e più dettagliata comunicazione.
  • Vendite per corrispondenza: vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari.
    Quindi: per le operazioni con fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo, per quelle senza fattura la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3 mila 600 euro (sempre al lordo dell’Iva).

 

 

Dubbio pratico: il caso del reverse charge

Come noto la Legge di stabilità n. 190-2014, con decorrenza 2015, ha introdotto il meccanismo dell’inversione contabili a nuovi settori e tipologie di prestazioni tra cui spiccano quelle relative alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici art. 17 c. 6 lett. a-ter. Per questo motivo crescerà il numero delle aziende che dovrà comunicare tale tipologia di operazioni (che si aggiungono a quelle già note del settore edile).

Per tale motivo si è pensato di fornire un esempio pratico di compilazione dedicato a questo capitolo particolare.

 

Operazioni con reverse charge

Si ipotizzi che la ditta ROSSi srl abbia effettuato nel 2015 una prestazioni di servizi senza IVA ex art. 17, comma 6, lett. a), per l’importo di euro 5.000 a favore della ditta NERI srl.

 

Spesometro con dati analitici

Nel caso di specie la ditta Rossi comunica l’operazione indicando l’importo della fattura nella sola casella imponibile (senza indicazione di IVA).

La ditta NERI srl invece deve procedere ad integrare la fattura ricevuta (IVA 10%) e annotare il documento sia negli acquisti che nelle vendite.

AI FINI DELLO SPESOMETRO IL SOGGETTO DEVE COMUNICARE SOLO I DATI DELLA FATTURA RICEVUTA E NON QUELLI RELATIVI ALLA FATTURA INTEGRATA NEL REGISTRO DELLE VENDITE CON LE SEGUENTI MODALITA’: QUADRO FATTURE RICEVUTE – IMPONIBILE 5.000 IVA 500 BARRARE CASELLA REVERSE CHARGE.

Nota: Si ricorda invece che, come chiarito nelle Faq pubblicate nel sito dell’agenzia delle Entrate, in presenza di operazioni con soggetti non residenti in cui deve essere emessa l’autofattura da parte del cessionario/ committente, tale autofattura deve essere evidenziata, attraverso la barratura della apposita casella, all’interno del quadro FE (fatture emesse) e andrà inserita, alternativamente, all’interno del quadro FR (fatture ricevute), nel caso in cui sia impossibile identificare la controparte estera, o all’interno del quadro SE (acquisti di servizi da non residenti), nel caso in cui sia, invece, possibile identificare la controparte.

 

 

La trasmissione telematica dello spesometro

L’intermediario abilitato è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate il modello di comunicazione precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o se verrà dallo stesso predisposta.

Inoltre l’Intermediario deve rilasciare al soggetto dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

 

 

Le sanzioni in caso di omessa / infedele o incompleta comunicazione delle operazioni rilevanti

L’ art. 21 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 , stabilisce che per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si rende operativa la sanzione amministrativa nella misura da euro 250,00 a euro 2.000,00, tenendo in considerazione che, ai sensi dell’art. 16, c. 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è consentita la definizione agevolata, con riduzione della sanzione

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2010, rende possibile la rettifica o l’integrazione entro i 30 giorni successivi al termine ordinario con le seguenti modalità operative:

a) trasmissione entro i 30 giorni successivi al termine ordinario: il soggetto interessato ha la possibilità di procedere ad integrare e/o a rettificare l’adempimento originario trasmettendo una comunicazione sostitutiva, previo annullamento della precedente senza dover corrispondere sanzioni amministrative;

b) trasmissione dopo i 30 giorni successivi al termine ordinario: il soggetto interessato può sanare l’adempimento avvalendosi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mediante invio della comunicazione oppure ettificare l’invio precedente con dati incompleti o inesatti con una nuova elaborazione corretta corrispondendo la prevista sanzione amministrativa in misura ridotta ovvero:

  1. entro 90 giorni dall’omissione/errore: euro 27,78 (1/9 di euro 250,00);
  2. entro un anno dall’omissione/errore: euro 31,25 (1/8 di euro 250,00);
  3. entro due anni dall’omissione/errore: euro 35,71 (1/7 di euro 250,00);
  4. oltre due anni dall’omissione/errore: euro 41,67 (1/6 di euro 250,00);
  5. dopo la notifica del processo verbale di constatazione: euro 50,00 (1/5 di euro 250,00).

 

22 marzo 2016

Celeste Vivenzi