Compensazione dei crediti tributari e visto di conformità

siamo nella fase in cui inizia ad essere importante l’utilizzabilità dei crediti fiscali, in particolare del credito IVA, per l’utilizzazione in compensazione in fase di versamento; proponiamo un ripasso aggiornato all’apposizione del visto di conformità

iva_immagineIl Legislatore, con il D.L. 78/2009, convertito con modifiche nella L. 102/2009, ha introdotto alcuni limiti e alcuni adempimenti diretti ad evitare l’utilizzo  improprio della compensazione dei vari tributi con crediti Iva inesistenti.

La norma ha sostanzialmente diviso in tre scaglioni il credito IVA e ha congiunto ad ognuno di essi determinati adempimenti, ossia:

  1. fino a euro 10.000 di credito, ridotti a euro 5.000 dall’art. 8 del D.L. 16/2012, convertito con modifiche dalla L. 44/2012, a partire dall’1 aprile 2012: il credito è utilizzabile in compensazione senza effettuare nessun adempimento particolare;

  2. per importi superiori a euro 10.000 (che erano euro 5.000 dall’1.4.12) e fino a euro 15.000: il credito è compensabile solo se prima dell’utilizzo è stata già presentata la dichiarazione Iva annuale, pertanto, è compensabile a partire dal giorno 16 del mese successivo al mese di presentazione della dichiarazione;

  3. per importi superiori a euro 15.000: il credito è compensabile, dal giorno 16 del mese successivo al mese di presentazione della dichiarazione, solo se in precedenza è stata presentata la dichiarazione Iva annuale munita di visto di conformità rilasciato da uno dei soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a – b, D.P.R. n. 322/98, ovvero mediante sottoscrizione della dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Sono legittimati al rilascio del visto di conformità: i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese e dei Caf- dipendenti, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, gli iscritti entro il 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi. Come chiarito con la risoluzione n. 82/2014, il professionista autorizzato ad apporre il visto di conformità, che intende utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte dirette superiori a 15.000 euro risultanti dalla propria dichiarazione, può effettuare l’operazione in autonomia, senza rivolgersi ad altri. Il principio vale anche per le compensazioni orizzontali dei crediti Iva. In alternativa al visto di conformità, le società tenute al controllo contabile (articolo 2409-bis del codice civile) possono utilizzare in compensazione i crediti afferenti alle imposte dirette superiori a 15.000 euro, se la dichiarazione è sottoscritta dallo stesso organo che si occupa del controllo contabile (collegio sindacale o revisore legale). In questo caso, infatti, si ritiene ugualmente eseguita l’attività di controllo prevista ai fini del rilascio del visto di conformità.

Per poter apporre il visto di conformità, i soggetti interessati devono presentare una comunicazione alla direzione regionale competente sulla base del proprio domicilio fiscale, contenente: dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita Iva; domicilio e altri luoghi ove viene esercitata l’attività professionale; denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il Cda, ovvero del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per svolgere l’assistenza fiscale.

Alla comunicazione va allegata: polizza assicurativa; fotocopia di un documento d’identità; dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza; dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, come non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (vi rientrano anche i reati tributari, come la bancarotta fraudolenta), non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria, non aver fatto parte di società incappate in provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti.

Inoltre, il professionista che intende apporre il visto di conformità deve essere stato abilitato dall’Agenzia delle Entrate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. La circolare, al riguardo, precisa che l’avvenuta presentazione dell’istanza all’ufficio territoriale per il rilascio dell’abilitazione all’invio telematico non esime dall’obbligo della comunicazione necessaria per il visto.

Il professionista, infine, deve stipulare una polizza assicurativa, con un massimale non inferiore a 1.032.913,80 euro, per garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Se svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato, può anche utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un’autonoma copertura assicurativa per l’attività prestata da ogni singolo professionista. Copia conforme di tale polizza va allegata alla comunicazione.

Modalità applicative del visto

I primi chiarimenti in merito alle modalità applicative del visto sono stati forniti con la Circolare n.10/E/14, in cui si è precisato che l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità della dichiarazione (di cui all’art. 35, comma 1, lett a, D.Lgs. n. 241/97) riguarda esclusivamente la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle citate imposte per importi superiori a 15.000 euro. Inoltre, la Circolare n. 57/E/09 evidenzia che in relazione alla compensazione dei crediti Iva, l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, previsto dall’art. 35 D.Lgs. n. 241/97, costituisce, in via generale, uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il Legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione finanziaria.

In particolare, con l’apposizione del visto previsto dal comma 1 del citato art.35, richiamato dalla disposizione in esame, viene attestata l’esecuzione dei controlli volti a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione (art. 2 c. 2 decreto n. 164/99).

L’apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati o la sottoscrizione della dichiarazione fiscale da parte del revisore incaricato del control­lo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. assumono, ai fini della compensazione dei crediti fiscali, la medesima valenza.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.134/E/99, ha chiarito che tale verifica non comporta valutazioni di merito ma riveste carattere di solo riscontro formale della corrispondenza di quanto riportato nella dichiarazione. Pertanto, la sottoscrizione della dichiarazione fiscale finalizzata agli adempimenti previsti dalla Legge di Stabilità 2014 non rappresenta l’espressione di un giudizio di merito del revisore circa la correttezza sostanziale e completezza della dichiarazione fiscale. Dette valutazioni rimangono di esclusiva competenza e responsabilità del contribuente.

In relazione alla natura dell’incarico, il revisore non emetterà alcuna relazione. L’incarico sarà concluso con la sottoscrizione della dichiarazione fiscale (casella “Attestazione”) presente nel riquadro “Firma della dichiarazione”.

25 marzo 2016

Giovanna Greco