Attività di lavoro autonomo svolto occasionalmente: casistiche

Le casistiche di svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale: i limiti fiscali, i limiti per il versamento dei contributi alla gestione separata INPS, l’imposta di bollo dovuta sulle ricevute emesse…

Il lavoro autonomo occasionale: definizione

lavoro autonomo occasionaleSi può definire lavoro autonomo occasionale qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione;  il lavoro autonomo occasionale non prevede obbligatoriamente un contratto scritto, ma si ritiene comunque consigliabile sottoscriverne uno che contenga tutte le caratteristiche della prestazione ed il compenso spettante.

La disciplina delle attività occasionali trova la propria regolamentazione generale nell’articolo 2222 del Codice Civile (contratto d’opera) secondo il quale si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

 

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Nota

E’ opportuno sottolineare che, contrariamente ad una diffusa quanto erronea opinione, il lavoro autonomo occasionale non è subordinato al ricorrere congiunto dei requisiti reddituali (massimo Euro 5.000,00 annuali) e di durata (rapporti di lavoro complessivamente non superiori a trenta giorni nel corso dell’anno solare con il medesimo committente).

Tali requisiti delineavano viceversa le tipologie di lavoro coordinato e continuativo occasionale  (c.d. mini co.co.co), abrogate dal D.Lgs. 15 giugno n.81 (attuativo del Jobs Act) con effetto dal 25 giugno 2015, e che “condividevano” con il  lavoro autonomo occasionale esclusivamente il regime contributivo, mentre differivano profondamente per quanto alla qualificazione contrattuale (e conseguentemente al rito procedurale applicabile alle eventuali liti), al regime fiscale ed agli adempimenti ricadenti sul committente.

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La Previdenza per i lavoratori autonomi occasionali

Ai fini previdenziali, in base all’art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, a decorrere dall’1 gennaio 2004, qualora il reddito percepito nell’anno derivante da attività occasionali (anche da una pluralità di committenti) superi i 5.000 euro gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps ed al versamento dei relativi contributi.

In tal caso, i contributi previdenziali devono essere versati sull’eccedenza rispetto ai 5.000 euro con le aliquote previdenziali in vigore al momento di superamento della soglia.

 

Emissione di fattura

Per poter svolgere un’attività di lavoro autonomo in modo occasionale non è obbligatoria l’apertura della partita IVA: in presenza di un contratto per prestazione occasionale non deve pertanto essere emessa la fattura, tuttavia appare opportuno rilasciare apposita quietanza per gli importi percepiti.

Una tale ricevuta per prestazione occasionale, dovrebbe riportare (indichiamo i dati minimo consigliati):

  • dati anagrafici del lavoratore occasionale (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale);

  • importo lordo del compenso;

  • ritenuta d’acconto;

  • importo percepito al netto della ritenuta;

  • data, luogo e firma del lavoratore e del ricevente.

 

Ritenuta d’acconto

La ritenuta d’acconto del 20% deve essere versata dal committente all’Erario mediante modello F24, con codice 1040, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso. Il committente dovrà inoltre indicare i dati nel modello 770.

Se l’importo del compenso per prestazione occasionale supera i 77,47 euro, sulla ricevuta dovrà essere apposta una marca da bollo da 2 euro (soltanto nella ricevuta originale, quella che vine consegnata al cliente; sulla copia che rimane all’emittente sarà sufficiente indicare: “Imposta di bollo assolta sull’originale”).

Per la compilazione della ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale bisogna fare attenzione alla data, che deve essere quella in cui il prestatore ha ricevuto il compenso da parte del committente. La ricevuta, infatti, ha la funzione di certificare al committente l’avvenuto pagamento della prestazione richiesta, e allo stesso tempo rappresenta strumento utile al contribuente per rendicontare i propri compensi percepiti, per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi.

Ai fini fiscali il reddito di lavoro occasionale rientra tra i “redditi diversi” di cui all’art.67 comma 1 lettera i) del Tuir. I redditi di lavoro autonomo si determinano, secondo quanto disciplinato dall’art. 71, comma 2, del Tuir, quale differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo e spese inerenti l’attività. Il termine “percepito” esplicita l’applicazione a tale categoria reddituale del “principio di cassa” (e non di competenza), quindi compensi e spese dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui i compensi sono stati materialmente percepiti e le spese materialmente sostenute.

 

I professionisti iscritti in appositi albi (commercialisti, notai, avvocati, ingegneri…), devono obbligatoriamente aprire la partita IVA per ogni tipo di prestazione professionale, anche occasionale.

 

30 marzo 2016

Giovanna Greco