Legge Pinto e Legge di Stabilità: modifiche in peius

le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità alla Legge Pinto aggiungono paletti che rendono estremamente difficoltoso riuscire ad ottenere un rimborso per lentezza della giustizia

Viene confermato il risarcimento danni per irragionevole durata del processo, ma con l’aggiunta di paletti che rendono estremamente difficoltoso – quasi a scoraggiarlo – il ricorso alla Legge Pinto.

La Legge n. 89/2001 (cd. legge Pinto) ha previsto e disciplinato un rimedio di carattere risarcitorio in favore dei soggetti che hanno subito la violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Si tratta di un procedimento che si può attivare dopo “l’irragionevole” durata del processo (in linea generale, non oltre 6 anni per tutti i gradi di giudizio), al fine di ottenere la cd. equa riparazione del danno subito.

Tuttavia, da ultimo, la legge di stabilità 2016 ha modificato il Capo II della legge 89/2001, introducendo, a carico dei cittadini, l’obbligo di porre in essere delle specifiche attività volte ad accelerare l’andamento del processo per prevenire l’eccessiva durata dello stesso !!!

Ed infatti, il diritto a percepire l’indennizzo conseguente all’eccessiva durata del processo è stato ora subordinato all’esperimento da parte dei soggetti del processo di rimedi preventivi, e ciò a pena di inammissibilità della successiva domanda risarcitoria.

Sono stati, inoltre, previsti casi di esclusione dell’indennizzo ed altre ipotesi nelle quali si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria.

Costituiscono rimedi preventivi, nel processo civile:

a) l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione disciplinato dall’art. 702-bis e ss c.p.c.;

b) la richiesta di passaggio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario;

c) l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale (art. 281-sexies c.p.c.), nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione (compresi i giudizi d’appello).

Nel processo penale, nel procedimento contabile avanti la Corte dei Conti, nei giudizi di natura pensionistica avanti la Corte dei Conti, l’imputato e/o le altre parti del processo possono depositare un’istanza di accelerazione del processo.

Anche nei giudizi avanti la Corte di Cassazione è riconosciuta alle parti la possibilità di depositare una richiesta di accelerazione.

Non è, invece, riconosciuto alcun indennizzo nei casi in cui la parte abbia abusato del processo.

In particolare, dopo l’intervento della Legge di stabilità 2016 (comma 777) è stata esclusa qualsiasi indennità nel caso in cui, alternativamente:

1) la parte abbia agito o resistito in giudizio pur essendo consapevole dell’infondatezza originaria e/o sopravvenuta delle proprie domande o difese;

2) la domanda venga accolta in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa rifiutata dalla parte in maniera immotivata;

3) il provvedimento che definisce il giudizio sia uguale al contenuto della proposta di mediazione rifiutata dalla parte vincitrice;

4) vi sia stato un abuso dei poteri processuali che abbia determinato la dilazione ingiustificata dei tempi del processo.

Sono state poi introdotte alcune presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, salva la prova contraria; si tratta di:

– dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato;

– contumacia della parte;

– estinzione del processo per rinuncia e/o inattività della parte;

– irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata con riferimento alle condizioni personali della parte;

– conseguimento, per effetto della irragionevole durata del processo, di vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto.

L’indennizzo è stato determinato in una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine di ragionevole durata del processo.

E’ stata, altresì, prevista la possibilità di aumentare la somma così determinata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni ulteriori.

Infine, è stato previsto che:

– la somma da liquidare può essere diminuita fino al 20% nel caso in cui le parti del processo siano più di 10 e fino al 40% nel caso in cui le parti del processo siano più di 50;

– la somma può essere diminuita fino ad un terzo, in caso di rigetto totale della domanda avanzata nel processo cui la richiesta di equa riparazione si riferisce.

§§§

Insomma, come si può ben evincere da quanto sopra sinteticamente riportato, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto modifiche sostanziali alla Legge Pinto.

Nello specifico, il comma 777 della predetta legge ha modificato l’art. 2 della Legge 89/2001, intervenendo sulle procedure per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella detta Legge Pinto, riducendo l’entità dell’indennizzo e introducendo l’obbligo per la parte lesa dall’eccessiva durata di sollecitare i tribunali, le corti d’appello e finanche la corte di cassazione con rimedi preventivi della violazione del termine, rimedi che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno.

Sono state, inoltre, introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito e vengono disciplinate nuove modalità di pagamento (con risarcimenti più bassi).

Trattasi di modifiche pregiudizievoli per le parti dei processi, considerata la normale lunga durata dei processi e l’indisponibilità dei giudici ad acconsentire l’accelerazione degli stessi.

Ed infatti, chi abbia subito la violazione del proprio diritto alla ragionevole durata del processo non solo potrà ottenere la liquidazione di un indennizzo sostanzialmente più basso, ma dovrà concretamente attivarsi per evitare di incorrere nelle situazioni in cui la nuova legge non riconosce il diritto all’indennizzo.

La finalità della norma è evidente: quella di ridurre l’importo dovuto dallo Stato ai cittadini a causa dei “processi fiume”.

Tutto ciò è stato posto in essere nel silenzio generale.

Per il futuro, infatti, si avrà diritto all’equa riparazione solo se il cittadino si è fatto carico di ricorrere ai rimedi preventivi e cioè di chiedere al giudice di accelerare in ogni modo la definizione del contenzioso, anche nel caso in cui, non certo per colpa sua, la causa non sia ancora pronta ad andare in decisione.

L’effetto, specie per quel che riguarda il settore civile, potrebbe essere addirittura paradossale: per garantirsi l’eventuale possibilità del risarcimento il cittadino dovrebbe chiedere di rinunciare al rito ordinario e invocare una decisione allo stato degli atti, anche a rischio di ottenere una decisione negativa.

Se non farà ricorso ai detti rimedi preventivi, rinuncerà di fatto alla possibilità di richiedere la riparazione del danno per la violazione del termine fissato dalla Legge Pinto.

Trattasi di una “innovazione” chiaramente regressiva, in quanto da un lato i processi continueranno ad avere una durata interminabile, dall’altro, con tale norma, è stata azzerata e/o resa ampiamente difficoltosa per i cittadini la possibilità di ottenere la liquidazione dell’indennizzo.

Come se non bastasse, rispetto alle norme attuali che prevedono un indennizzo da 500 a 1.500 euro per ogni anno che eccede il termine di ragionevole durata, le somme sono state ora ridotte: si passa a 400 euro fino a un tetto massimo di 800 ulteriormente ‘scontabili’ per le casse dello Stato. L’indennizzo infatti può essere diminuito fino al 20 per cento, e fino al 40 per cento se le parti sono più di 50.

Ma non è finita: nel caso in cui il processo duri un’eternità e alla fine le richieste vengano rigettate, l’indennizzo dovuto per la violazione della ragionevole durata del processo sarà ridotto fino a un terzo.

Infine, non poteva certo mancare una ulteriore limitazione: gli indennizzi potranno essere erogati entro il limite delle risorse disponibili di un apposito capitolo del ministero della Giustizia.

Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate”.

6 febbraio 2016

Orazio Mannino