Sistema Tessera Sanitaria e spese sanitarie nel 730 precompilato

l’inserimento dei dati relativi alle spese sanitarie detraibili dall’IRPEF nel prossimo 730 precompilato rischia di generare molte criticità per gli operatori dato che l’invio dei dati (in particolare quelli relative alle spese effettuate in farmacia) potrebbe risultare incompleto….

Il Sistema Tessera Sanitaria

L’articolo 3, commi 2 e 3, del D.Lgs 175/2014, prevede che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi 730/precompilata, l’AE può utilizzare i dati del sistema Tessera Sanitaria ed inoltre che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le FARMACIE, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza proteica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, gli iscritti all’ALBO dei medici chirurgici e degli odontoiatrici, sono tenuti ad inviare al SISTEMA tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate (quindi i dati delle spese sanitari sostenute dal contribuente) dal 2015 con esclusione di quelle già inviate mediante tessere sanitaria.

Come noto, tale ultimo adempimento era previsto per il 31 gennaio 2016, poi prorogato al 9 febbraio 2016. Molte le criticità emerse nell’espletamento di tale adempimento, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati da parte delle Farmacie.

Tali criticità stanno seriamente minando la corretta predisposizione del 730/precompilato ad opera dell’Agenzia delle Entrate.

In tal contesto, l’Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento del 31 luglio 2015 Prot. N. 103408/2015, ha individuato le modalità tecniche di utilizzo dei dati presenti nel sistema Tessera Sanitaria, ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 del D.Lgs 175/2014.

Di seguito si rappresentano i termini normativi essenziali che disciplinano l’utilizzabilità dei dati riconducibili alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, nell’ambito della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015 – Comunicazione tessera sanitaria

Il provvedimento del 31 luglio 2015 prevede che, dal 1° marzo 2016, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati Consolidati di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del D.Lgs 175/2014 (si tratta delle spese sanitarie i cui dati sono trasmessi al sistema tessera sanitaria).

In attuazione di tale disposizione e ai sensi del provvedimento 31 luglio 2015, il sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione all’AE i dati di cui alla tabella che segue.

DATI TRASMESSI DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA ALL’AGENZIA ENTRATE

PUNTO 1.3 E 1.4 PROVVEDIMENTO
  • CF del contribuente o del familiare a carico;
  • CF o PI dell’operatore sanitario che eroga il servizio sanitario;
  • Data del documento di spesa;
  • TIPOLOGIA DI SPESA che si distinguono in: ticket – farmaci – dispositivi con marcatura ce – farmaci per uso veterinario – prestazioni sanitarie – spese agevolabili solo a particolari condizioni (protesi integrative, cure termali,
    chirurgia estetica) – altre spese;
  • Importo della spesa o rimborso per ogni tipologia – data del rimborso con riferimento a prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
  • Ai sensi del punto 2.1 del provvedimento, l’AE potrà accedere ai dati del sistema tessera sanitaria mediante procedure automatizzate, avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria.

PROCEDURA DI TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE ALL’AAGENZIA DELLE ENTRATE

  • l’AdE invia al gestore del sistema tessera sanitaria l’elenco dei CF dei potenziali destinatari del 730 precompilato e dei familiari a carico indicati nelle CU Trasmesse ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 175/2014;
    • Il sistema Tessera Sanitaria invia all’AE i dati dei totali delle spese e dei rimborsi riconducibili a ciascun Codice Fiscale di cui al punto precedente;
    • L’AE elabora i dati di cui sopra con sistemi automatici, determinando l’importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali. Il sistema suddivide le
    spese in:
    • Spese automaticamente agevolabili ai sensi della legislazione fiscale vigente;
    • Spese agevolabili a particolari condizioni;

Ai sensi del paragrafo 2.2, in sede di accesso alla dichiarazione precompilata il contribuente potrà visualizzare i seguenti dati riferibili anche ai familiari a carico:

DATI VISUALIZZABILI NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

  • Totale spese automaticamente agevolabili e i relativi rimborsi aggregati indicati come oneri deducibili o detraibili nella dichiarazione;
  • Totale spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni che non sono inserite nella dichiarazione;
  • Se il familiare risulta a carico di più soggetti nella dichiarazione precompilata le spese vengono riparte in proporzione della percentuale di carico indicata nella CU.
  • I rimborsi, dovuti alla mancata erogazione totale o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in annualità diversa da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nel dichiarativo tra i redditi a tassazione separata e il contribuente potrà correggere tale rappresentazione reddituale laddove necessario;
  • Tutte le informazioni di cui sopra sono rese disponibili anche ai CAF e professionisti e ai sostituti di imposta che, mediante apposita delega, accedono al 730 precompilato.

Ai sensi del paragrafo 2.3 i dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie sono consultabili unicamente dal contribuente.

CONSULTAZIONE DEI DETTAGLI DI SPESA SANITARIA

Il contribuente potrà, a partire dal 15 aprile, accedere dal sito AGENZIA ENTRATE nell’area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa esposto dal Sistema Tessera Sanitaria,  alle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie;

Il contribuente può opporre l’opposizione al trattamento da parte dell’AGENZIA ENTRATE dei propri dati di spesa sanitarie.

In tal caso tutti i dati delle spese sanitarie, compresi quelli inerenti i relativi rimborsi, non saranno visibili né all’AGENZIA ENTRATE, né ai CAF o professionisti abilitati e ai sostituti di imposta.

Il contribuente può esercitare l’opposizione a rendere disponibili i dati spese sanitarie all’AGENZIA ENTRATE mediante diverse procedure.

A regime la procedura consiste:

  1. Nel non dare il CF per le spese documentate con scontrino fiscale;
  2. Nel Chiedere al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

Per altro, dal 1° al 28 febbraio l’opposizione può essere effettuata in relazione ad ogni singola voce, accedendo all’area autenticata del sito web sistema tessera sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS o tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’AGENZIA ENTRATE.

Si precisa che il contribuente è libero, in sede di compilazione della propria dichiarazione 730 anche nella modalità precompilato, di inserire le spese sanitarie per le quali ha esercitato l’opposizione alla trasmissione telematica all’AGENZIA ENTRATE.

Leggi anche:

Nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

L’opposizione ai dati delle spese sanitarie in dichiarazione precompilata 

24 febbraio 2016

Mario Agostinelli

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