E’ inesistente la notifica di avvisi e cartelle per posta privata

l’avviso di ricevimento di una raccomandata postale costituisce atto pubblico, le cui attestazioni godono di fede privilegiata, e quindi non può essere esteso alle notificazioni eseguite tramite un servizio di posta privata

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postino_immagineL’avviso di ricevimento di una raccomandata postale costituisce atto pubblico, le cui attestazioni godono di fede privilegiata, non può essere esteso alle notificazioni eseguite tramite un servizio di posta privata. Il principio espresso più volte dai Giudici della Corte di Cassazione è costantemente ripreso dalla dominante giurisdizione di merito secondo cui è inesistente e non sanabile la notifica degli atti amministrativi impositivi ed di riscossione eseguita a mezzo delle poste private.

Ambito normativo

La finalità giuridica cui è rivolta la notificazione si concretizza nel portare nella sfera di disponibilità del destinatario un atto, con onore della prova dell’avvenuta consegna a carico del mittente.

La norma generale in materia di notificazione è l’articolo 60 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 cui rinviano espressamente anche le disposizioni in materia di imposte indirette e di riscossione, che, a sua volta, rinvia alle norme contenute nel codice di procedura civile (articolo 137 e seguenti), seppure introducendo talune modifiche, ed espressamente escludendo l’applicabilità alle notifiche fiscali degli articoli 142, 143, 146, 150.

La notificazione può essere eseguita tramite servizio postale, a condizione che non esistano specifici divieti (art. 149 c.p.c.) e i relativi adempimenti sono regolati dalla legge n. 890 del 20 novembre 1982, che consente il ricorso all’ufficiale giudiziario, al messo comunale e ai messi speciali autorizzati dall’Amministrazione.

Nell’ambito del processo tributario una della forme di notificazione degli atti è disciplinata dell’articolo 16, comma 3, del D.lgs 31.12.1992, n. 546, mediante spedizione “diretta”, vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore) dell’atto, a mezzo del servizio postale, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. “… In base al co. 5 dell’articolo 16, la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione (ovvero, nel giorno in cui il plico viene affidato al servizio postale, per il successivo inoltro e recapito al destinatario), mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione “decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto1.

Si chiede dunque di indagare sulla valenza probatoria delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento compilati in sede di “notificazione” di un atto, effettuata tramite raccomandata di un operatore postale privato, quando il notificante (Agente della riscossione) si è rivolto per la notifica direttamente all’agenzia privata2.

La posizione dei concessionari

Nell’interpretazione degli Agenti della riscossione la notifica degli atti impositivi da parte del Concessionario affidata ad agenzia privata non può considerarsi giuridicamente inesistente. Ciò per due ordini di ragioni: la prima, desunta da quanto disposto dagli artt. 1, c. 2, e 16, c. 3, del D.lgs. n. 546/92, nonché dal Regolamento di esecuzione del codice postale n. 655/82 e al D.M. 9/04/2001, secondo cui nel caso di raccomandata ordinaria cd. “bianca”, sottratta al regime della raccomandata di cui alla L. n. 890/92 è possibile la notifica a mezzo posta attraverso una agenzia privata; la seconda, valorizzando il contenuto degli artt. 156 e 160 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3, rilevando come, in ogni caso, non si tratterebbe di inesistenza della notifica, ma di nullità sanabile per il raggiungimento dello scopo.

Tesi giurisprudenziali di legittimità

Le formalità a conferire certezza alla spedizione dell’atto ed al suo ricevimento da parte del destinatario costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti ed impiegati addetti (i quali soltanto assumono la veste di pubblici ufficiali) con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei servizi postali di accettazione e recapito per espresso di corrispondenza che possono essere dati in concessione ad agenzie private ex D.P.R. n. 156/73.

In tale ottica l’avviso di ricevimento di una raccomandata postale costituisce atto pubblico, le cui attestazioni godono di fede privilegiata, non può essere esteso alle notificazioni eseguite tramite un servizio di posta privata. Il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 30/01/2014, n. 2035. Nell’interpretazione dei Giudici di Piazza Cavour, in tema di notificazione, quando il legislatore prescrive, per la sua esecuzione il ricorso alla “raccomandata con avviso di ricevimento”, non può “… che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad una agenzia privata di recapito, essa non è conforme alle formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c. e pertanto non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell’ambito dei servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. 890/82, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 3, co. D.lgs. n. 546/92, ove la notifica sia stata effettuata nei confronti del contribuente o società privata…”. Qualora, dunque, prosegue la Corte di Cassazione “… tale adempimento sia affidato ad una agenzia privata di recapito, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio…”. In tal senso, vedi Corte di Cassazione, Sez. V, 7/05/2008, sentenza n. 11095.

La stessa Corte di Cassazione, Sezione Tributaria 13.2.2015, sentenza n. 2922 ha precisato che “… l’incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell’agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso…”.

Sulla stessa linea di pensiero si pone Corte di Cassazione n. 13812/07, n. 17723/06 e n. 20440/06 che ha valorizzato il principio, espressione di carattere generale, secondo il quale, nel caso di notificazioni eseguite in via diretta, mediante spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento “… quest’ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699, c.c., e pertanto le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione eseguite tramite dell’ufficiale giudiziario…”.

Soluzioni dei Giudici di merito

La giurisprudenza delle Commissioni tributarie ha assunto, in virtù del chiaro orientamento del Supremo Collegio, una posizione che rischia di compromettere la validità di migliaia di atti impositivi anche se per i quali siano già decorsi i termini per l’impugnazione. Difatti, gli atti amministrativi in quanto non notificati dal servizio pubblico sono considerati inesistenti, sanzione ancor più grave della nullità, quindi mai notificati stante l’assenza dell’utilizzo del servizio postale pubblico.

La soluzione proposta dalle Corti di merito3, assume la notifica inesistente. Nell’interpretazione dei Giudici tributari “… un vizio così radicale, quale è quello di avvenuta esecuzione della notifica della cartella di pagamento da parte di un soggetto non rientrante nel novero di coloro ai quali è normativamente conferito il potere notificatorio, non può dar luogo né ad una irregolarità dell’atto di notificazione, né ad annullabilità, perché tale da rendere l’atto inefficace, si da non essere rimovibile da un provvedimento adottabile dal giudice…”4.

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9 febbraio 2016

Antonino ed Attilio Romano

1 M. CANCEDDA, E’ nulla la notifica effettuata tramite servizio postale privato, Fisco oggi, 18/02/2014.

2 Va menzionata anche la sentenza di Cassazione n. 9111/2012, secondo cui, se l’Agente della riscossione si rivolge per la notifica a Poste Italiane e quest’ultima affida il plico all’Agenzia privata, la notifica è da considerarsi valida. E difatti, “… la notificazione a mezzo posta è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio (Cass. 6.6.2012, n. 9111), trattandosi di fattispecie diversa in cui il notificante si è rivolto per la notifica direttamente alle Poste Italiane e non ad una società privata…”.

3 Per tutte si cita C.T.P Reggio Emilia, 28/04/2015, Sent. n. 199/03/2015. Tutte le altre sentenze di Corti di merito edite sulla vicenda in trattazione sono richiamate nella bozza di ricorso alla cartella di pagamento pubblicata separatamente.

4 F. FALCONE, Cartella nulla se non passa dalle Poste, Il Sole 24 Ore, 18/05/2015.