Dichiarazioni sostitutive di notorietà non efficaci nel processo tributario

la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede di processo tributario

giudice2-immagineSe le dichiarazioni di terzi possono essere utilizzate all’interno del processo tributario, seppur con evidenti limitazioni, in termini di possibilità di impatto sul libero convincimento del giudice, diversa sorte è, viceversa, stata dettata dal giudice di legittimità in ordine alla natura probatoria dell’atto notorio o della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

Sul punto specifico, la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 703 del 29/11/2006, dep. 15/01/2007) aveva già affermato che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale, trovando ostacolo invalicabile, nel contenzioso tributario, la previsione dell’art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 546/1992 e ciò perché altrimenti si finirebbe per introdurre nel processo tributario (eludendo il divieto di giuramento sancito dalla richiamata disposizione) un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato ma, anche costituito al di fuori del processo. Posizione confermata anche successivamente (cfr. Cass. Sent. n. 16348 del 08/04/2008, dep. 17/06/2008).

E sempre la Corte di Cassazione, (cfr. sent. n. 14328 del 19/06/2009, ud. 28/05/2009), proprio in ordine all’efficacia probatoria della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ha rilevato che nessuno può costituire titoli di prova a favore di se stesso, essendo giustificato il sospetto che chi affermi o neghi un dato fatto possa farlo anche contro la verità, mosso dal proprio interesse, con la naturale conseguenza che la prova a favore può provenire soltanto da terzi mentre una dichiarazione o un documento provenienti da un soggetto possono essere solo titoli di prova contro di lui1.

La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7107 del 20 luglio 1998, ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, quanto lo stesso atto notorio, devono essere considerati documenti la cui libera valutazione da parte del giudice deve essere in concreto ammessa ogni volta che la dichiarazione venga resa non già da una delle parti, ma da un soggetto estraneo al processo che attesta un fatto rilevante ai fini della decisione. La principale differenza fra atto notorio e dichiarazione sostitutiva del medesimo consiste nel fatto che il primo assolve alla funzione di far conoscere fatti, stati e qualità personali che sono a diretta conoscenza del dichiarante, e che non risultano in altro modo noti alla Pubblica Amministrazione, mentre la seconda mira a portare conoscenza della Pubblica Amministrazione circostanze a questa già risultanti in propri atti.

Ricordiamo che sempre la Cassazione, con la sentenza n. 5154 del 6 aprile 2001, ha affermato che “… non può attribuirsi valore di prova all’atto notorio, precostituito al processo al di fuori di qualsiasi contraddittorio con l’avversario, né tale atto può implicare un’inversione dell’onere della prova, che deve essere espressamente prevista da una norma positiva e non può derivare esclusivamente dalla mera iniziativa di parte“. In pratica, il pieno valore probatorio dell’atto notorio resta limitato al fatto che la dichiarazione sia stata resa in presenza di un pubblico ufficiale, ma non si estende alla rispondenza alla verità delle circostanze indicate nell’atto stesso.

E da ultimo, con la sentenza 26 gennaio 2015, n. 1290, la Corte di Cassazione ha confermato che “l’attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992, giacché finirebbe per introdurre nel processo tributario – eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo (Cass. 15 gennaio 2007, n. 703; 17 giugno 2008, n. 16348; 19 marzo 2010, n. 6755; 24 gennaio 2013, n. 1663).

3 febbraio 2016

Gianfranco Antico

1 In senso conforme, Cass. sentenza n. 14065 del 20/06/2014 (ud. 14/04/2014) che ha ritenuto che l’attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.7, comma 4, giacchè finirebbe per introdurre nel processo tributario – eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale – un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo (Cass. sent. n. 6755/2010)”.