CU 2016 e modello 770: cambia il paradigma degli adempimenti dei sostituti d'imposta

la Legge di Stabilità prevede alcune ‘semplificazioni per i sostituti di’imposta’: la trasmissione telematica della CU è adempimento equiparato alla presentazione del 770 e occorre prendere immediata confidenza con le disposizioni di modifica in quanto operative già a decorrere dagli adempimenti da porre in essere nel 2016 con riferimento al 2015

 

 

La Legge di stabilità 2016, con la finalità di forgiare semplificazioni, ha profondamente modificato gli adempimenti dei sostituti di imposta.

La trasmissione telematica della CU è adempimento equiparato alla presentazione del 770, per la quota parte dei dati che sono per tale via trasmessi all’AE.

Gli operatori dovranno prendere immediata confidenza con le disposizioni di modifica perché le stesse sono operative già a decorrere dagli adempimenti da porre in essere nel 2016 con riferimento al 2015.

 

RAPPORTO CU E 770 SEMPLIFICATO 2016

La legge di stabilità 2016, propone rilevanti modifiche all’articolo 4 del DPR 322/1998, rubricato “dichiarazione e certificazione dei sostituti di imposta”.

L’articolo disciplina gli adempimenti fiscali e contributivi dei sostituti di imposta. E’ l’articolo che stabilisce le regole della presentazione del modello 770 sostituti di imposta e della presentazione della Certificazione unica anche ai fini contributivi previdenziali.

A seguito delle modifiche apportate risulta che la trasmissione della CU costituisce adempimento equiparato, a tutti gli effetti, alla esposizione dei dati in essa contenuti nella dichiarazione modello 770.

Tale disposizione genera non poche riflessioni soprattutto con riferimento all’impianto sanzionatorio.

Sotto il profilo normativo il comma 952 della L.S. 2016, modifica il comma 3 bis dell’articolo 4 del DPR 322/1998 che ora prevede che:

Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all’anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno”.

E’ il comma che disciplina la nuova dichiarazione 770 semplificato. Fino al 2015, tale comma disciplinava la trasmissione telematica dei dati contenuti nella CU e degli altri dati richiesti con apposito provvedimento. Tale trasmissione telematica era equiparata alla presentazione del modello 770 di cui al primo comma.

A seguito delle modifiche apportate con la LS 2016, il comma 3 bis, sopra riportato, prevede ora uno specifico e autonomo adempimento che consiste nella presentazione del modello 770 semplificato avente ad oggetto i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, autonomi, provvigioni ed erogati dai condomini con riferimento a rapporti di appalto.

Da una prima lettura delle istruzioni del nuovo modello 770/2016 emerge immediatamente come lo stesso sia stato snellito e che sia composto unicamente dai quadri ST, SV, SX e SY. In altri termini, nel 770/2016 sono riportati unicamente i dati relativi ai versamenti delle ritenute. Tutti gl’altri dati che erano indicati nelle precedenti versione del 770 semplificato sono ora dichiarati mediante la trasmissione della CU.

Il successivo co. 6 quinquies dell’articolo 4 del DPR 322/1998, a seguito delle modifiche apportate dalla lettera b) del comma 952 della L.S., a decorrere dagli adempimenti da porre in essere dal 2016, prevede che:

 

Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. Per ogni certificazione, omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997, con un massimo di euro 50.000,00.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000”.

In altri termini e da una prima interpretazione letterale delle disposizioni in rassegna, emerge che la dichiarazione 770 (ed in particolare l’adempimento della presentazione della dichiarazione 770) è scomposta in due adempimenti autonomi:

  • La trasmissione telematica della CU entro il 7 marzo;

  • La presentazione del 770 entro il 31 luglio (1 agosto 2016, per l’anno 2016).

 

LA DOPPIA FUNZIONE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CU

Come noto, a decorrere dall’anno 2015, le CU di cui al comma 6 ter dell’articolo 4 del DPR 322/1998, relative all’erogazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati e quelle relative all’erogazione dei redditi di lavoro autonomo, redditi diversi, provvigioni ed erogati dai condomini (Artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973), devono essere trasmesse in via telematica all’AE entro il termine del 7 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Tale adempimento è stato introdotto con il D.Lgs. 175/2014 (articolo 2) ai fini della trasmissione dei dati reddituali, fiscali e contributivi, necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata.

L’inosservanza di tale adempimento o la non esatta ottemperanza è presupposto dell’irrogazione di una speciale sanzione: euro 100.00 per ogni CU omessa, tardiva o errata, sanzione che si applica in misura ridotta in caso di presentazione corretta entro il termine di giorni 60 dalla data di scadenza legale.

Ai sensi delle nuove disposizioni contenute nella L.S. è previsto, a decorrere dall’anno 2016, che, la trasmissione telematica delle CU è equiparata alla presentazione della dichiarazione 770. Come noto, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del DPR 322/1998, la presentazione del modello 770 assolve a funzioni di controllo, accertamento e verifica del corretto adempimento fiscale in imposizione sostitutiva come pure ai fini contributivi.

Art. 4 c. 2 DPR 322/1998:

La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del sostituto d’imposta, dell’intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell’ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l’Agenzia delle entrate, l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi”.

Funzioni, evidentemente non coincidenti con quelle della predisposizione della precompilata.

Ne deriva che l’adempimento unico della trasmissione telematica della CU assolve a due funzioni marcatamente diverse:

  • Trasmissione dei dati ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata;

  • Trasmissione dei dati ai fini dell’adempimento dichiarativo 770 semplificato.

 

GIALLO SULL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

Se quindi la trasmissione della CU assorbe in un unico adempimento quello della trasmissione telematica ai fini della precompilata e quello di quota parte dell’adempimento della presentazione del 770, ci si interroga se per le stesse ragioni, l’omessa, tardiva o infedele trasmissione della CU potrà essere assoggettata sia alle sanzioni speciali di euro 100,00 che alle sanzioni per omessa o infedele presentazione del modello 770.

Da una prima interpretazione appare anomalo che un’unica violazione possa essere presupposto dell’irrogazione di due diverse sanzioni (ma nel nostro ordinamento situazioni sanzionatorio del genere sono già presenti).

L’agenzia delle Entrate dovrà, RAPIDAMENTE, chiarire tale scenario sanzionatorio.

 

 

2 febbraio 2016

Mario Agostinelli