Bonus ammortamenti: gli effetti su plusvalenze e minusvalenze future

quale impatto avrà al momento della cessione del bene il bonus ammortamenti al 140%, l’agevolazione prevista dalla Legge di stabilità 2016?

computer_immagineLe imprese e i professionisti potranno fruire, già dal periodo di imposta che chiude al 31 dicembre del 2015, della maggiore quota di ammortamento calcolata sul 140 per cento del costo anziché sull’onere effettivamente sostenuto. La disciplina è prevista dall’art. 1, cc. da 91 a 94 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e riguarda gli acquisti di beni strumentali nuovi anche se effettuati nel periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2015, oltre a quelli relativi al 2016.

Il costo “rinforzato”, cioè maggiorato della predetta quota (non sostenuta) del 40 per cento, non assume alcun rilievo ai fini del calcolo delle plusvalenze. In buona sostanza il beneficio si sostanzia esclusivamente in una maggiore deduzione del costo, ma non nella riduzione delle eventuali plusvalenze realizzate o in un incremento delle minusvalenze.

La soluzione si desume in base ad un’interpretazione letterale del comma 91 in base al quale “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”. La formulazione letterale fa comprendere chiaramente che il maggior costo assume rilievo ai soli fini dell’ammortamento e non riguarda neppure l’ipotesi di noleggio il cui onere detraibile è quello effettivamente sostenuto.

Si consideri il caso in cui il contribuente abbia acquistato un bene strumentale il 10 novembre 2015 il cui costo ammonta a 10.000 euro. L’ammortamento, secondo quanto previsto dalla disposizione in commento, potrà essere determinato, ai fini fiscali, sulla base maggiorata di 14.000 euro. Pertanto se il coefficiente di ammortamento, valido anche ai fini civilistici, è del 20 per cento, la quota risultante dal bilancio sarà pari a 2.000 euro. Al fine di fruire della detrazione “rinforzata” il contribuente potrà apportare nel quadro RF del Modello Unico 2016 una variazione in diminuzione pari a 800 euro, determinata applicando il coefficiente di ammortamento del 20 per cento sul maggior costo di 4.000 euro. Fin qui non sussistono dubbi interpretativi.

Si consideri ancora il caso in cui successivamente, nel corso del periodo di imposta 2016, l’impresa effettui la vendita del predetto bene conseguendo un corrispettivo di 9.000 euro. In tale ipotesi la plusvalenza rilevante sia ai fini civilistici, ma anche ai fini fiscali ammonta a 1.000 euro. Infatti, il costo di acquisto al netto delle quote di ammortamento, cioè il costo fiscalmente riconosciuto, ammonta a 8.000 euro e l’importo realizzato è pari a 9.000 euro.

Viceversa se l’effetto reddituale fosse determinato considerando l’agevolazione fiscale ne conseguirebbe una minusvalenza, ma l’operazione non sarebbe corretta. In tale ipotesi il maggior costo al netto dell’ammortamento sarebbe pari a 11.200 euro e considerando il corrispettivo conseguito (di 9.000 euro), ne conseguirebbe una minusvalenza di 2.200 euro.

Tale modo di operare non è corretto in quanto, come ricordato, il maggior costo virtuale (non effettivamente sostenuto) non assume alcun rilievo se non ai fini della determinazione delle quote di ammortamento. In pratica, a seguito della successiva cessione, l’impresa realizza una plusvalenza e non una minusvalenza.

Dal momento della cessione, quindi dal periodo di imposta 2016, l’impresa non potrà più fruire della deduzione delle quote di ammortamento rinforzate. In pratica avrà fruito della detrazione di una sola quota di ammortamento “maggiorata” di 800 euro. L’importo del costo residuo, calcolato tenendo conto della maggiorazione del 40 per cento, è pari a 3.200 euro (dopo aver effettuato gli ammortamenti relativi al primo anno) e non potrà più essere considerato in detrazione dal reddito d’impresa.

4 febbraio 2016

Nicola Forte