Antiriciclaggio e professionisti: regime sanzionatorio e formazione dei dipendenti

Analizziamo il regime sanzionatorio e le attività da svolgere per la formazione dei dipendenti dello studio professionale nella gestione del censimento dei clienti.

In questa 3a parte del nostro intervento sugli obblighi antiriciclaggio per gli studi professionali analizziamo il nuovo regime sanzionatorio e le attività necessarie da svolgere per la formazione dei dipendenti dello studio

N.B. Se non lo ha già fatto puoi trovare la parte precedente della guida antiriclaggio qui >>

Obbligo di formazione Antiriciclaggio per i dipendenti dello Studio professionale

La formazione deve essere continua e sistematica e deve tenere conto dell’evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

La Direttiva prevede inoltre che il personale interessato sia messo in condizione di accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette: questo punto è stato esplicitamente sottolineato dal Decreto Legislativo dove dispone che la autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le pressi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Nel caso in cui l’attività venga svolta in forma associata o societaria, è obbligo della società o dell’associazione farsi carico della formazione del personale.

La formazione è obbligatoria:

  • con cadenza annuale
  • deve essere erogata organicamente (non suppliscono all’obbligo in parola, secondo la prassi interpretativa dell’UlC, l’autoformazione o la partecipazione episodica di qualche elemento della struttura a convegni ed iniziative esterne di portata generale).
  • deve essere concordata tra il “dominus” ed i suoi collaboratori
  • deve essere relazionata annualmente

Devono essere inoltre assicurati i controlli sull’operato di dipendenti e collaboratori, in modo discreto ed ovviamente non “contra legem”; bisognerà predisporre strutture di controllo che prevengano eventuali infedeltà di tutti i dipendenti e dei collaboratori.

Per i professionisti persone fisiche l’obbligo di formare il personale nella particolare materia dell’antiriciclaggio, non è assistito da una sanzione specifica che è, invece, prevista solo per le società di revisione, oltre che per gli intermediari finanziari.

Il regime sanzionatorio

  • Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, pubblicato sulla G. U. n. 17 del 22/01/2016, dal 6 febbraio 2016, vengono depenalizzati (art. 1) i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda, contenuti in leggi speciali (fuori dal codice penale) e con alcune eccezioni per le materie e i reati espressamente elencati nell’allegato al decreto stesso.
  • La normativa antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007 non è stata inserita tra le materie escluse, pertanto alcuni reati penali previsti dall’art. 55 del decreto puniti con la sola pena pecuniaria della multa, e specificatamente dai commi 1, 4, 6 e 7, dal 6 febbraio 2016 non integrano più reato, ma illecito amministrativo.
  • ln base al combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 8/2016 viene previsto che l’istituto dell’oblazione ex art. 16 della Legge 689/81 non si applichi in caso di reiterazione dell’illecito depenalizzato, si potrà, quindi, oblare solo la prima violazione in assoluto.
  • Con l’oblazione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
  • Viene altresì prevista, con l’art. 8 del D.lgs. n. 8/2016, una fase transitoria per cui la depenalizzazione si applica anche alle violazioni commesse anteriormente al 06/02/2016 sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
  • Nel caso in cui sia già avvenuta la definizione con sentenza o con decreto divenuto irrevocabile il giudice dell’esecuzione è tenuto a revocare la sentenza o il decreto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

ll legislatore ha inoltre stabilito che ai fatti commessi prima del 06/02/2016 non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato.

In caso di azione penale non ancora esercitata: il pubblico ministero trasmette gli atti all’autorità amministrativa. Se il reato risulta estinto il PM chiede l’archiviazione.

In caso di azione penale già esercitata il giudice pronuncia sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e trasmette gli atti come sopra.

Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

L’autorità amministrativa che riceve gli atti, notifica entro 90 giorni gli estremi della violazione agli interessati residenti (360 giorni ai residenti all’estero); entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’oblazione. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.

Sanzioni penali (D.lgs. 231/2007 art. 55)

REATO

VIOLAZIONE COMMESSA

SANZIONE PENALE

Delitto Comma 1 Inosservanza dell’obbligo di identificazione della clientela Multa da 2.600 euro a 13.000 euro Depenalizzato dal 06/02/2016
Delitto Comma 2 Omessa o falsa indicazione, da parte del cliente, delle generalità del soggetto per conto del quale sta operando Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a 5.000 euro
Delitto Comma 4 Omessa, tardiva, incompleta registrazione negli archivi informatici e cartacei Multa da 2.600 euro a 13.000 euro Depenalizzato dal 06/02/2016
Aggravante Comma 6 Le tre precedenti violazioni se attuate con mezzi fraudolenti Raddoppio della sanzione prevista nelle precedenti violazioni ai commi 1, 4 e 2

Depenalizzato dal 06/02/2016 il raddoppio per le sole violazioni dei commi 1 e 4

Delitto Comma 5 Omesse comunicazioni delle infrazioni antiriciclaggio da parte degli organi di controllo e vigilanza Reclusione fino ad un anno e multa da 100 euro a 1.000 euro
Delitto Comma 7 Omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei rapporti continuativi Multa da 2.600 euro a 13.000 euro Depenalizzato dal 06/02/2016 (solo per agenti di cambio, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria)
Aggravante Commi 9-bis e 9-ter Violazione dei commi 1 e 4 qualora gravi e reiterate in abbinamento con il reato ex art. 131-ter D.lgs. 385/1993 Confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato (solo per agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro)
Delitto Comma 9 Carte di credito o di pagamento e qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro, all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi: INDEBITO UTILIZZO Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro
Delitto Comma 9 idem: FALSIFICAZIONE E ALTERAZIONE Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro
Delitto Comma 9 idem: INDEBITO POSSESSO

(se falsificati, alterati o di provenienza illecita)

Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro
Delitto Comma 9 idem: CESSIONE

(se falsificati, alterati o di provenienza illecita)

Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro
Delitto Comma 9 idem: ACQUISIZIONE

(se falsificati, alterati o di provenienza illecita)

Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro
Contravvenzione Comma 3 Omesse o false informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, fornite dal cliente Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro

(sanzione specifica applicabile al cliente del professionista)

Contravvenzione Comma 8 Violazione del divieto di comunicare al cliente e/o a terzi l’avvenuta segnalazione e/o il relativo flusso di ritorno Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro

Sanzioni amministrative (D.lgs. 231/2007 artt. 55, 56, 57 e 58)

SOGGETTI

VIOLAZIONE COMMESSA

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Tutti i soggetti destinatari norme antiriciclaggio

Art. 55, c.1

Inosservanza dell’obbligo di identificazione della clientela Fino al 05/02/2016 delitto con multa;

dal 06/02/2016: Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per la prima violazione)

Medesimi soggetti di cui sopra

Art. 55, c.4

Omessa, tardiva, incompleta registrazione negli archivi informatici e cartacei Fino al 05/02/2016 delitto con multa;

dal 06/02/2016: Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per la prima violazione)

Medesimi soggetti di cui sopra

Art. 55, c.6

Le due precedenti violazioni se attuate con mezzi fraudolenti Fino al 05/02/2016 delitto con multa;

dal 06/02/2016: Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per la prima violazione)

Agenti di cambio, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria

Art. 55, c.7

Omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei rapporti continuativi Fino al 05/02/2016 delitto con multa;

dal 06/02/2016: Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per la prima violazione)

Società di gestione strumenti finanziari; intermediari finanziari di 1° e 2° livello e assicurativi; società di revisione

Art. 56, c.1

Inosservanza delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore relative agli adempimenti di adeguata verifica del cliente, l’organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro
Medesimi soggetti di cui sopra

Art. 56, c.1

Inosservanza dell’obbligo di formazione del personale

Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro

Medesimi soggetti di cui sopra se “prestatori di servizi di pagamento”

Art. 56, c.1

Inosservanza della verifica della completezza dei dati informativi previsti nei trasferimenti di fondi per via elettronica in ambito CE Sanzione pecuniaria da 10.000 euro av200.000 euro
Medesimi soggetti di cui sopra se “prestatori di servizi di pagamento”

Art. 56, c.1

Mancata adozione dei provvedimenti nei confronti di “prestatori di servizi di pagamento” per trasferimenti superiori a 1.000 euro o 1.000 USD da paesi con soglia di esenzione dei dati informativi

Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro

Intermediari finanziari di 1° e

2° livello

Art. 57, c. 1-bis

Inosservanza del divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo (anche indirettamente)

Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro

Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio

Art. 57, c. 1

Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta emesso dall’UIF Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro
Intermediari finanziari di 1° livello e società fiduciarie; società di revisione; altri soggetti: offerenti l’utilizzo di giochi telematici

Art. 57, c. 2

Omessa istituzione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) (ex reato penale contravvenzionale fino al 28/12/2007) Sanzione pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro.

Nei casi più gravi e prolungati è prevista anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani di cui uno economico a cura e spese del sanzionato

Professionisti e revisori legali;

Art. 57, c. 3

Omessa istituzione del registro della clientela (si ritiene estendibile la sanzione anche all’omessa istituzione dell’archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici) Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
Altri soggetti (esclusi offerenti l’utilizzo di giochi telematici)

Art. 57, c. 3

Mancata adozione delle modalità di registrazione specificatamente previste Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
Tutti i soggetti destinatari norme antiriciclaggio

Art. 57, c. 4

Omessa segnalazione di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) (salvo il concorso nel reato: sanzione penale) Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata. Nei casi più gravi e rilevanti è prevista anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani di cui uno economico a cura e spese del sanzionato
Tutti i soggetti destinatari norme antiriciclaggio

Art. 57, c. 5

Mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
Chiunque

Art. 58, c. 1

Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli a portatore tra soggetti diversi, con valore dell’operazione, anche se frazionata, => a 3.000 euro (nuovo limite dal 01.01.2016* prima 1.000)

Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito. * Minimo euro 3.000

* Per importi > € 50.000 minimo + 5 volte

* (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro)

Chiunque

Art. 58, c. 1

Emissione, nonché trasferimento e presentazione all’incasso, di assegni bancari o postali per importi => di 1.000 euro senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità

Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.

* Minimo euro 3.000

* Per importi > € 50.000 minimo + 5 volte *

(Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro)

Chiunque

Art. 58, c. 1

Trasferimento e presentazione per l’incasso a banche o Poste Italiane da soggetti diversi dall’emittente, di assegni bancari o postali emessi a favore del traente.

Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito * Minimo euro 3.000

* Per importi > € 50.000 minimo + 5 volte *

(Non oblabile)

Chiunque

Art. 58, c. 1

Emissione, nonché trasferimento e presentazione all’incasso, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità se obbligatoria

Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito. * Minimo euro

3.000 * Per importi > € 50.000 minimo + 5 volte *

(Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro)

Chiunque

Art. 58, c. 1

Trasferimento di denaro contante per importi => a 1.000 euro effettuato tramite Money transfer.

(Abrogata la precedente norma derogatoria** Legge 148/2011)

Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
* Minimo euro 3.000
* Per importi > € 50.000 minimo + 5 volte*

(Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro)

Chiunque

Art. 58, c. 2

Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo => a 1.000 euro Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del saldo

* Minimo euro 3.000

* Per importi > € 50.000 min. e max. + 50% *

Chiunque

Art. 58, c. 3

Mancata estinzione o riduzione del saldo entro il 31.03.2012, dei libretti bancari o postali al portatore posseduti al 06.12.2011 con saldo => a 1.000 euro Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del saldo
* Minimo euro 3.000 * Per importi > € 50.000 min. e max. + 50% *

(se il saldo è inferiore ad € 3.000 la sanzione è pari al saldo)

Chiunque

Art. 58, c. 3

Mancata comunicazione alla banca o a Poste Italiane Spa dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento dei libretti al portatore nei 30 giorni Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del saldo
* Minimo euro 3.000
* Per importi > € 50.000 min. e max. + 50%
* (se il saldo è inferiore ad € 3.000 la sanzione è pari al saldo) *
Chiunque

Art. 58, c. 5

Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo con un minimo di 3.000 euro

Chiunque

Art. 58, c. 6

Utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo con un minimo di 3.000 euro
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio

Art. 58, c. 7

Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni all’uso del denaro contante, di titoli al portatore e di libretti, se conosciute (obbligatoria per le dieci precedenti violazioni) Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto con un minimo di 3.000 euro **

(Non oblabile)

Cambiavalute

Art. 58, c. 1

Negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta => di 3.000 euro (nuovo limite dal 01.01.2016* prima 2.500) Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
* Minimo euro 3.000
* Per importi > € 50.000 minimo + 5 volte *

(Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro)

Tutti i soggetti destinatari norme antiriciclaggio Inosservanza dell’obbligo di fornire al cliente l’informativa sulla privacy (Art. 13, D.lgs. 196/2003) Sanzione pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro, aumentata dei 2/3, da 5.000 a 30.000 euro, in caso di dati sensibili o giudiziari. Può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
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A cura di Giuseppe (lvan) Zambon

Febbraio 2016

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