Mediazione fiscale e riduzione delle sanzioni

il decreto di riforma del processo tributario ha apportato rilevanti modifiche all’istituto della mediazione che, oltre a risultare semplificato sotto il profilo procedurale, appare più accattivante sotto il profilo della riduzione delle sanzioni: in caso di perfezionamento della procedura amministrativa ad esempio le sanzioni sono ridotte al 35%

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Il decreto di riforma del processo tributario (DL 156/2015) ha apportato rilevanti modifiche all’istituto del reclamo/mediazione che, oltre a risultare semplificato sotto il profilo procedurale, appare più accattivante sotto il profilo della riduzione delle sanzioni: in caso di perfezionamento della procedura amministrativa le sanzioni sono ridotte al 35%, rispetto alla precedente misura di riduzione al 40%.

Le disposizioni del reclamo si incrociano con le nuove disposizioni in materia di autotutela parziale. L’agenzia delle Entrate ha chiarito la misura delle sanzioni in caso di reclamo e di autotutela parziale.

I NUOVI BENEFICI PER LA MEDIAZIONE

Il decreto di riforma del processo tributario ha apportato rilevanti modifiche all’istituto del Reclamo/mediazione, che oltre a risultare semplificato sotto il profilo procedurale appare più accattivante sotto il profilo della riduzione delle sanzioni.

In sintesi e come chiarito dalla circolare 38/2015 le modifiche introdotte sono riconducibili in particolare a quelle di cui alla seguente tabella:

1 – estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione (Equitalia) e ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 446/1997, nonché alle controversie in materia catastale;

2 – semplificata la procedura di instaurazione del procedimento del reclamo, che è ora attuata mediante la semplice notifica del ricorso quando sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma;

3 – aumentata la quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni;

4 – modifica alla modalità di pagamento delle somme dovute;

5 – compatibilità degli istituti del reclamo e della conciliazione.

SANZIONI RIDOTTE PER LA MEDIAZIONE

Il comma 7 dell’articolo 17 bis del D.Lgs. 546/1992 prevede che, in caso di perfezionamento della procedura di reclamo/mediazione, le sanzioni amministrative sono dovute nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

La nuova disciplina risulta più favorevole per il contribuente sotto un duplice aspetto:

  • le sanzioni sono ridotte al 35%, mentre in precedenza la percentuale era fissata al 40%;

  • le sanzioni sono determinate e, quindi, irrogabili, sulla base del minimo edittale previsto dalla legge e non più in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione.

La nuova misura della riduzione delle sanzioni si colloca nell’ambito della più ampia (e rilevante) modifica che rende compatibili, in una sequenza organizzata in modo progressivo, gli istituti deflattivi dell’adesione, mediazione/reclamo e della conciliazione.

L’attuale impianto normativo prevede la seguente gradazione di riduzione delle sanzioni:

Adesione: riduzione ad 1/3 delle sanzioni amministrative;

Reclamo/mediazione: riduzione al 35%;

Conciliazione in CTP: riduzione al 40%;

Conciliazione in CTR: riduzione al 50%.

Si segnala che, nel caso di perfezionamento della procedura amministrativa del reclamo (come pure per le altre sopra indicate), sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti sanzioni e interessi.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL RECLAMO

Tanto sopra precisato, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 38/E/2015 fornisce un ulteriore chiarimento con riferimento all’applicabilità delle nuove disposizioni in materia di reclamo all’istituto dell’autotutela parziale.

Le disposizioni in materia di reclamo, in effetti, si incrociano con quelle dell’autotutela e di cui al comma 1-sexies dell’articolo 2quater del DL 564/1994, come modificato dall’articolo 11 comma 1 lettera a) del D.Lgs 159/2015.

Tale particolare norma prevede che: “Nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.”

L’AE, con il documento di prassi sopra evocato, fornisce due precisazioni:

  • la particolare norma in materia di autotutela, si applica anche nei casi di accoglimento parziale del reclamo, ovvero come pare più corretto interpretare quando il reclamo dia luogo ad un annullamento o revoca parziale dell’atto oggetto di impugnazione;

  • il contribuente potrà quindi beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/3 e di cui all’istituto dell’acquiescenza (articolo 15 del D.Lgs 218/1997) in luogo della riduzione al 35% se rinuncia alla costituzione in giudizio.

Si segnala, che al di fuori dell’istituto del reclamo, l’AE, con la prassi richiamata, ha di fatto precisato che, in tutti i casi di annullamento parziale in autotutela dell’atto oggetto di ricorso, laddove il contribuente rinunci al deposito del ricorso per il sostenimento dei motivi non accolti in sede amministrativa, lo stesso potrà beneficiarie della riduzione delle sanzioni ad 1/3.

Si badi bene, tale particolare ipotesi di riduzione delle sanzioni si applica a prescindere dal regime del reclamo e quindi con riferimento anche a controversie di importo superiore ad euro 20.000,00.

27 gennaio 2016

Mario Agostinelli