Il nuovo ravvedimento operoso

le novità per il ravvedimento operoso sono contenute nel testo della Legge di Stabilità e riguardano le nuove sanzioni ridotte per i contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle violazioni concernenti omessi, insufficienti o ritardati pagamenti e/o dichiarazione e comunicazioni obbligatorie non presentate entro i termini

L’istituto del ravvedimento operoso consente ai contribuenti di sanare il tardivo pagamento mediante il versamento di una sanzione ridotta: è uno strumento utilissimo che permette di rimediare ad eventuali dimenticanze o errori di calcolo commessi dal contribuente in sede di pagamento dei tributi dovuti, o per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA e altre comunicazioni obbligatorie.

 

Come si perfeziona il ravvedimento?

Il ravvedimento operoso si perfeziona pagando il tributo omesso, la sanzione ridotta (che varia in percentuale in base ai giorni di ritardo) e gli interessi, calcolati in base al numero dei giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria.

 

Cosa cambia per il ravvedimento nel 2016?

presentazione della dichiarazione a zero e ravvedimento operoso della infedele dichiarazioneLe novità per il ravvedimento operoso sono rappresentate da una diversa rimodulazione della riduzione delle sanzioni per i contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle violazioni concernenti omessi, insufficienti o ritardati pagamenti e/o dichiarazione e comunicazioni obbligatorie non presentate entro i termini.

Il contribuente ha più tempo per porre rimedio alla violazione commessa grazie al nuovo ravvedimento lunghissimo, che consente di sanare la situazione anche oltre un anno dalla violazione.

Il nuovo ravvedimento infatti non pone limiti temporali, nel senso che fino a quando l’Amministrazione non notifica la violazione, il contribuente può ravvedersi (i.e. anche dopo 2 anni dalla data di scadenza originaria, calcolando una nuova sanzione ridotta pari al 5% contro il 30% previsto in caso di accertamento fiscale da parte dell’Amministrazione).

Tale ravvedimento lungo però può essere utilizzato solo in caso di tributi e dichiarazioni di competenza all’Agenzia delle Entrate quindi in caso di errori, ritardi o omissioni concernenti IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro, ipotecaria, catastale, imposta di bollo, successione… mentre non si applica a tributi comunali come IMU, TASI e TARI oppure bollo auto.

 

Ravvedimento 2016 nuove sanzioni ridotte

Fino ad oggi esistevano 3 forme di ravvedimento: sprint, breve e lungo, il primo prevedeva una sanzione ridotta dello 0,2% se si rimediava alla violazione entro il 14′ giorno, il secondo 0,3%, se il pagamento avveniva dal 15′ al 30′ giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria, e 3,75% per i versamenti dal 31′ giorno in poi ma entro l’anno.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, le nuove sanzioni sono così calcolate:

  • Sanzione ravvedimento sprint 2016: 0,1% giornaliero se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
  • Sanzione ravvedimento breve: 1,5% se il pagamento avviene tra il 15′ ed il 30′ giorno;
  • Sanzione ravvedimento intermedio: 1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni.,
  • Sanzione ridotta al 4,2% (1/7 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva.
  • Sanzione ravvedimento lunghissimo 5% (1/6 del minimo) se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore. La possibilità di ravvedimento lunghissimo di cui alle lettere b-bis) e b-ter), è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate per cui non può essere utilizzato per i tributi comunali (IMU, TASI, TARI, COSAP, TOSAP…).

 

Tasso d’interesse applicato

Ricordiamo che un ulteriore vantaggio per i contribuenti è rappresentato dal fatto che il tasso d’interesse legale (utilizzato per il calcolo del ravvedimento operoso) è sceso allo 0,2% dall’1 gennaio 2016.

 

Favor rei

Il D.Lgs. n. 158/2015 dispone la decorrenza delle nuove sanzioni dal 1° gennaio 2017, ma la legge di Stabilità 2016, considerando il principio del favor rei, non derogato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 158/2015, ha anticipato la decorrenza all’1 gennaio 2016. In pratica, le previsioni del D.Lgs. n. 158/2015 devono trovare applicazione, se più favorevoli, anche per le violazioni commesse anteriormente all’1 gennaio 2016.

Ad esempio, va rilevato che la sanzione per l’insufficiente/omesso versamento del tributo (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) viene ridotta alla metà dal D.Lgs. n. 158/2015, se il versamento viene eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni (fermo restando che se il tributo viene versato con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione si riduce ulteriormente a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo). Pertanto, nel caso di pagamento entro il novantesimo giorno successivo, la penalità passa dal 30% al 15% (e all’1% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno). In questo modo, nel caso degli acconti di novembre non regolarmente eseguiti, se il contribuente versa quanto dovuto nei primi giorni del 2016 potrà applicare la riduzione da ravvedimento – 1/9 – sul 15%, se il ravvedimento viene eseguito nei 90 giorni.

 

5 gennaio 2016

Giovanna Greco