Ravvedimento operoso più conveniente dal 2016: ridotte sia le sanzioni che gli interessi

dal 2016 le norme sul ravvedimento operoso verranno incontro ai contribuenti rendendo meno costoso regolarizzare le proprie pendenze col fisco: diminuiscono le sanzioni e diminuisce il tasso di interesse

Cambiano le regole del ravvedimento operoso e dal prossimo 1 gennaio 2016 costerà di meno regolarizzare eventuali violazioni commesse. La riduzione del costo è dovuto ad una duplice ragione riguardante sia il computo degli interessi legali che le sanzioni eventualmente irrogabili.

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. La disposizione prevede che se il contribuente adempie spontaneamente all’omissione, la violazione può essere regolarizzata con il pagamento di una sanzione ridotta. In buona sostanza, a seguito di tale procedura il contribuente non potrà più essere destinatario dell’irrogazione di una sanzione in misura “piena”, qualora oltre all’imposta eventualmente dovuta abbia versato spontaneamente le sanzioni ridotte ed i relativi interessi.

In particolare, il successivo comma 2 prevede che “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

In passato sono sorti dubbi sul significato attribuibile all’espressione “contestualmente”. In base ad un’interpretazione letterale della disposizione sembra che se il pagamento della sanzione e degli interessi venga effettuato in un momento diverso rispetto al versamento del tributo la regolarizzazione non abbia effetto. Questa interpretazione non può essere condivisa e le ragioni potranno essere meglio comprese se l’analisi viene effettuata facendo riferimento alle disposizioni in vigore anteriormente all’approvazione dell’articolo 13 in rassegna.

L’istituto del ravvedimento operoso non rappresenta una novità assoluta nel sistema tributario. Ai fini Iva, più di venti anni fa, la disciplina era prevista dall’art. 48 la cui rubrica era “Circostanze attenuanti ed esimenti”. In passato, però, nel vigore della “vecchia” norma, numerosi contribuenti ritenevano di potersi avvalere di tali circostanze esimenti regolarizzando esclusivamente il versamento omesso rinviando, ad un momento successivo, il versamento della “maggiorazione” dovuta a titolo di penalità.

Per tale ragione il legislatore, nel modificare completamente l’istituto del ravvedimento operoso ha utilizzato l’espressione (puntuale) “contestualmente”. In buona sostanza il legislatore ha inteso affermare che fin quando il contribuente non versa l’imposta, le sanzioni ridotte ed i relativi interessi legali, la regolarizzazione non può considerarsi effettuata (fatta salva l’ipotesi di ravvedimento parziale).

Si consideri ad esempio il caso in cui un contribuente non abbia effettuato il versamento dell’acconto Irpef entro il 30 novembre dell’anno corrente. In questa ipotesi il saldo sarà versato in un’unica soluzione entro il 16 giugno successivo e la somma non versata avrà concorso ad incrementare l’importo dovuto a titolo di saldo.

Il contribuente sarà destinatario di un preavviso di irregolarità con la richiesta della sanzione pari al 30% e dei relativi interessi. L’imposta, come ricordato, sarà confluita nel saldo. Tale circostanza non impedisce però, la regolarizzazione dell’operazione prima di ricevere la comunicazione di irregolarità da parte del Fisco. In questo caso il contribuente dovrà versare unitamente al saldo Irpef anche le sanzioni ridotte e gli interessi calcolati con decorrenza dal 30 novembre, cioè la data di scadenza per il versamento dell’acconto.

Si potrà però procedere anche in altro modo. Si consideri il caso in cui il contribuente abbia versato l’acconto Irpef in ritardo entro il 5 dicembre (cinque giorni dopo la scadenza naturale), ma non la sanzione e neppure gli interessi. Tale circostanza non impedirà al contribuente di regolarizzare l’operazione ad esempio entro il 30 dicembre. In tale ipotesi, dopo aver versato l’imposta (in data 5 dicembre), dovrà versare la sanzione ridotta pari al 3 % entro il 30 dicembre (dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo) e gli interessi legali sul tributo per i cinque giorni di ritardo.

Interpretando letteralmente l’art. 13 in commento il ravvedimento non dovrebbe avere valore in quanto le sanzioni ridotte non sarebbero state versate “contestualmente” al pagamento del tributo. Invece, più correttamente la norma deve essere interpretata nel senso che il ravvedimento non produce effetti fino quanto non sono state versate (oltre all’imposta) anche le sanzioni e gli interessi.

La circostanza che l’imposta sia stata versata il 5 dicembre non consente di applicare la sanzione ridotta dello 0,2% per ogni giorno di ritardo nei primi quattordici giorni (c.d. ravvedimento operoso sprint) se il completamento del ravvedimento operoso avviene il 30 dicembre. In pratica se il contribuente omette il versamento della sanzione ridotta, pur versando il tributo in data 5 dicembre deve considerare che se la penalità è versata dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo l’importo dovuto ammonta al 3%. In buona sostanza l’ammontare della sanzione deve essere calcolata avendo riguardo al momento in cui si perfeziona il ravvedimento operoso e non in corrispondenza del momento precedente, cioè all’atto del versamento del solo tributo.

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Con decorrenza dall’1 gennaio 2016, come ricordato, più in generale, il costo del ravvedimento operoso diminuirà. In primis saranno ridotti dallo 0,5% allo 0,2% annuo gli interessi legali dovuti. La riduzione è dovuta all’articolo 1 del decreto del Ministero dell’economia dell’11 dicembre 2015. La norma stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è fissata allo 0,2% con decorrenza dall’inizio dell’anno nuovo.

Dall’inizio dell’anno nuovo il legislatore ha altresì previsto che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30 per cento è ridotta del 50% (quindi al 15%). La novità è stata inserita con l’aggiunta di un periodo nell’art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 471/1997. In particolare, la norma così dispone: “Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e’ ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e’ ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.

A seguito della novità in commento il ravvedimento operoso sprint costerà nei primi quattordici giorni un importo (a titolo di penalità) pari allo 0,1% giornaliero anziché dello 0,2%. Dal quattordicesimo al trentesimo giorno la sanzione ridotta sarà pari all’1,5% anziché al 3%. Dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno di ritardo la sanzione ridotta sarà pari all’1,67% anziché al 3,33%. Successivamente torneranno applicarsi le regole ordinarie del ravvedimento operoso, quindi da questo momento in avanti la sanzione sarà pari al 3,75% regolarizzando la violazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione.

22 dicembre 2015

Nicola Forte