Rinuncia dei crediti da parte dei soci: dal 2016 cambia tutto!!

dal 2016 la rinuncia dei soci ai finanziamenti alle società rischia di produrre una sopravvenienza attiva tassabile ai fini della determinazione fiscale del reddito d’impresa

Premessa generale

Il Decreto Legislativo n. 147/2015 ha previsto che la rinuncia dei crediti da parte dei soci si considera per la società “sopravvenienza attiva” per la parte che eccede il relativo valore fiscale se certificato dal socio mentre, in caso di omessa certificazione, l’intera rinuncia costituisce una “sopravvenienza attiva imponibile”.

In capo al socio, inoltre, l’ammontare della rinuncia si aggiunge al “costo fiscalmente riconosciuto” della partecipazione “nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia”.

La novità Legislativa si applica dal periodo d’imposta successivo alla data del 7 ottobre 2015, ovvero a far data dal 1′ gennaio 2016.

LE REGOLE GENERALI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO SOCI

Le regole generali più importanti da tenere in considerazione in relazione alla materia del finanziamento soci sono le seguenti:

a) il finanziamento dei soci alla società si caratterizza per il diritto dei soci ad ottenere la restituzione delle somme versate con i limiti in materia di postergazione di cui all’art. 2467 del c.c.;

Nota: l’art. 2467 del Codice Civile stabilisce che i finanziamenti fruttiferi e non fruttiferi dei soci, ove effettuati in una situazione di “squilibrio finanziario”, vanno restituiti ai soci solo successivamente al soddisfacimento degli altri creditori (postergazione).

b) le “somme versate alle società commerciali e agli enti dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”;

Nota: nel caso di finanziamento infruttifero per vincere la presunzione di fruttuosità (art. 1282 c.c.) vi è l’obbligo di prova scritta con data certa (atto pubblico/scrittura privata autenticata, scrittura privata registrata, verbale assemblea soci o scambio di raccomandata A/R). In mancanza di un atto scritto il finanziamento si considera fruttifero e gli interessi al tasso legale si presumono corrisposti per la parte maturata al termine dell’esercizio.

c) il nuovo principio contabile OIC n. 28 dispone che la rinuncia del credito da parte del socio costituisce un apporto di patrimonio, trasformando il debito della società in una riserva di capitale;

d) per il socio: la rinuncia al credito comporta un incremento del costo della partecipazione (principio contabile OIC 21) indipendentemente dalla natura finanziaria o commerciale del credito.

La rinuncia del credito da parte dei soci dopo il decreto internazionalizzazione

Vi è da sottolineare che prima del decreto internazionalizzazione (abbiamo a disposizione un ebook che affronta le novità introdotte da questo decreto, vedi…) la rinuncia ai crediti da parte dei soci non determinava una sopravvenienza attiva imponibile per la società mentre, nel caso del socio, tale rinuncia non era deducibile, ma si aggiungeva al costo fiscale della partecipazione.

Il Decreto internazionalizzazione ha modificato l’art. 88, comma 4-bis TUIR e nello specifico: la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.

Il socio quindi, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore e , in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.

Pertanto secondo l’articolo 13 del Decreto internazionalizzazione la rinuncia del credito da parte dei soci determina in capo alla società una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale del credito in capo al socio mentre in capo al socio tale rinuncia si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione “nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia” .

Tuttavia, nel caso in cui la sopravvenienza si è generata da riduzione dei debiti nell’ambito di una delle seguenti situazioni di crisi d’impresa: concordato fallimentare, concordato preventivo liquidatorio, concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-bis), piano attestato di risanamento, tale sopravvenienza non è imponibile .

ESEMPIO PRATICO

Srl che in bilancio detiene un debito per finanziamenti soci pari ad euro 120.000; ipotizzando un valore “fiscale” del credito pari a euro 80.000 la srl, in presenza di rinuncia al credito e di certificazione del valore fiscale da parte del socio, incrementa il patrimonio netto di euro 120.000 rilevando una variazione in aumento nel modello UNICO sc per euro 40.000 (tale variazione è soggetta ad imposizione fiscale).

In mancanza di autocertificazione del valore fiscale tutta lo somma costituisce sopravvenienza attiva imponibile (la novità Legislativa si applica dal periodo d’imposta successivo alla data del 07 ottobre 2015 ovvero a far data dal 1′ gennaio 2016).

ASPETTO IMPORTANTE: la società deve quindi richiedere al socio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesta il valore fiscale del credito a cui rinuncia. In mancanza il costo fiscale del credito è assunto pari a zero con l’effetto che l’intera rinuncia costituisce sopravvenienza attiva imponibile per la società.

Nel caso in cui la sopravvenienza si è generata da riduzione dei debiti nell’ambito di una delle seguenti situazioni di crisi d’impresa: concordato fallimentare, concordato preventivo liquidatorio, concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-bis), piano attestato di risanamento, tale sopravvenienza non è imponibile

LA CONVERSIONE DEL CREDITO IN PARTECIPAZIONI

La normativa sopra indicata si applica anche al caso di conversione del credito in partecipazioni nella società e nella pratica riguarda, in via generale, il rapporto tra le banche (in qualità di soggetto creditore) e le imprese loro clienti (soggetto debitore) ove la banca acquisti partecipazioni e rinunci al proprio credito nei confronti della società.

In effetti l’art. 88 comma 4-bis del TUIR recita: nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa...”

Nel caso di specie quindi il valore fiscale delle azioni o delle quote viene assunto per un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione al netto delle perdite su crediti deducibili per il creditore a seguito della conversione (le perdite sono deducibili per il creditore ma comportano una sopravvenienza tassabile per il debitore).

Abbiamo a disposizione un facsimile per gestire la rinuncia dei finanziamenti dei soci, clicca qui…

4 novembre 2015

Celeste Vivenzi