Le ipotesi di revisione del regime dei minimi

Una delle proposte fiscali più interessanti della Legge di Stabilità è quella di revisione dei regimi di favore attualmente disponibili per i contribuenti di minori dimensioni.

 

regime fiscale agevolato dei contribuenti minimiLa legge di Stabilità per il 2016 prevede ancora modifiche per il regime forfetario e per il precedente regime dei minimi. Tra le novità sia l’aumento del limite dei ricavi e dei compensi per fruire del regime forfetario sia l’ammontare dell’imposta sostitutiva, ora applicabile nella misura del 15% per il regime forfetario.

Inoltre, la legge di Stabilità 2016 dovrebbe poi regolare e chiarire la “condizione” dei contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2015 optando per il precedente regime dei minimi, con l’ipotesi di prolungare la durata del vecchio regime oltre la fine dell’anno 2015.

Il precedente intervento, realizzato con l’approvazione della Legge n. 190/2014, ha di fatto introdotto la graduale abrogazione del regime dei minimi (di cui all’art. 1, cc. 96 – 117, Legge n. 244/2007 e successive modificazioni) con l’esaurimento degli effetti per i contribuenti che hanno iniziato l’attività entro il 31 dicembre 2014 o negli anni precedenti e la previsione di un nuovo regime forfetario con decorrenza dall’inizio dell’anno 2015: i contribuenti già in attività potranno continuare a fruire del vecchio regime fino all’esaurimento del quinquennio o, in alternativa, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Pertanto, per i contribuenti più giovani, la possibilità di continuare ad avvalersi del regime dei minimi si protrarrà ancora per diversi anni. 

 

Differenze rispetto ai minimi del regime forfetario 2015

Il nuovo regime forfetario (2015) presenta numerose differenze rispetto al precedente regime dei minimi. Innanzitutto, l’imposta sostitutiva è stata elevata dal 5% al 15%, ma le diversità più rilevanti riguardano i requisiti per potervi accedere. Il Legislatore ha previsto delle condizioni molto limitate e di conseguenza una volta che verranno meno gli effetti del “vecchio” regime dei minimi, pochi contribuenti potranno applicare il nuovo forfait.

La limitazione maggiore riguarda la determinazione dei limiti dei ricavi e dei compensi che non devono essere superati per applicare il forfait. I limiti sono stati valutati tenendo conto delle diverse tipologie di attività, ma tendenzialmente sono quasi sempre inferiori rispetto alla soglia unica di 30.000 euro relativa al regime dei minimi.

Quindi, in base alla nuova disciplina, in vigore dall’inizio dell’anno 2015, gli esercenti arti e professioni possono applicare il regime forfetario se l’ammontare dei compensi non avrà superato l’importo di 15.000 euro. Conseguentemente quando la disciplina sarà a regime, tale misura potrà interessare solo un numero molto ristretto di soggetti.

Un primo intervento in sede di conversione in legge n. 11/2015 del decreto legge Milleproroghe 2015 (D.L. n. 192/2014) ha previsto che i contribuenti che hanno iniziato l’attività nell’anno 2015 hanno la possibilità di avvalersi ancora del “vecchio” regime dei minimi. La misura non ha interessato, quindi, i soggetti già in attività negli anni precedenti. Inoltre, gli effetti per i soggetti interessati si estingueranno, fatto salvo un possibile ed un ulteriore intervento (ormai possibile) entro il 31 dicembre 2015. Quindi, in tal caso non trova applicazione il periodo di durata minima di cinque anni.

 

Novità legge di Stabilità 2016

La legge di Stabilità per il 2016 dovrebbe intervenire sull’intero quadro normativo di riferimento, con un intervento diretto mira a riportare un po’ di ordine tra le diverse disposizioni che si sono avute in questi anni e che hanno portato ad un forte disorientamento. Un intervento quasi sicuro dovrebbe riguardare l’aumento generalizzato del limite dei ricavi e dei compensi per fruire del regime forfetario.

Contemporaneamente attendiamo fiduciosi che l’intervento modifichi anche l’ammontare dell’imposta sostitutiva ora applicabile nella misura del 15% (per il regime forfetario).

La legge di Stabilità 2016 dovrebbe poi disciplinare la “sorte” dei contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2015 optando per il regime dei minimi avente durata annuale. É allo studio l’ipotesi di prolungare la durata del “vecchio” regime oltre la fine dell’anno 2015; ove la modifica dovesse essere confermata, sarà possibile – anche con riferimento all’anno 2016 – per coloro che hanno avviato un’attività nell’anno 2015, continuare a beneficiare del regime dei minimi.

A regime l’unico regime semplificato applicabile dovrebbe essere quello forfettario. Dal 2016 il regime forfettario sarà, come previsto dal disegno di legge di stabilità per tale anno, l’unico agevolato e in caso di inizio di una nuova attività si applicherà l’aliquota del 5% per i primi 5 anni.

Resta, però, salva l’applicazione del regime dei minimi da parte dei soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto di avvalersene. Nell’anno in corso i contribuenti che iniziano una nuova attività e fruiscono del regime forfetario possono, di fatto, applicare l’aliquota del 10% (invece del 15%) sul reddito imponibile determinato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività. Non è, quindi, possibile dichiarare una perdita.

 

Approfondisci il tema del regime dei minimi o del regime forfettario 

 

16 novembre 2015

Giovanna Greco