Commercio elettronico diretto ed esenzione dalla certificazione dei corrispettivi

le operazioni di commercio elettronico diretto effettuate nei confronti di privati consumatori finali non sono più soggette, con decorrenza dall’1 gennaio 2015, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi: non deve essere emessa né la fattura, né scontrino o ricevuta fiscale

 

Le operazioni di commercio elettronico diretto effettuate nei confronti di privati consumatori finali non sono più soggette, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Non deve essere emessa né la fattura, né scontrino o ricevuta fiscale, salvo il caso in cui la fattura sia richiesta espressamente dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Nessuna variazione è stata prevista per le transazioni nei confronti di soggetti passivi ai fini Iva. In tale ipotesi continuano a seguirsi le regole ordinarie.

L’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi è stato previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 27 ottobre 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre scorso). Il provvedimento dà così concreta attuazione al decreto legislativo n. 42/2015. La previsione riguarda i contribuenti che pongono in essere operazioni di commercio elettronico diretto.

Rientrano nell’ambito delle operazioni di commercio elettronico indiretto, per le quali l’esonero era già previsto, quelle la cui conclusione contrattuale della vendita avviene online, ma la cui consegna di beni viene effettuata in base alle regole tradizionali. In questo caso i beni oggetto di compravendita sono consegnati fisicamente presso il domicilio del destinatario come si verifica, ad esempio, per la vendita di capi di abbigliamento “ordinati” online.

Invece sono riconducibili nell’ambito delle operazioni di commercio elettronico diretto quelle in cui sia la transazione, ma anche la consegna del bene, sono effettuate attraverso la “rete”. Rientrano in tale ambito, ad esempio, le vendite di e-book “scaricabili a mezzo una funzione di download.

In realtà l’esonero dall’obbligo di fatturazione era già stato previsto dall’art. 7 del citato D.lgs n. 42/2105 che ha modificato l’art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 con l’aggiunta del nuovo numero 6–ter. Lo stesso decreto legislativo ha demandato ad un successivo decreto l’estensione della misura a tutti gli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi. Pertanto dal 1 gennaio 2015, per tutte le operazioni poste in essere nei confronti dei “privati” oltre all’esonero dalla fatturazione non è più obbligatoria nemmeno l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. L’esonero riguarda anche i servizi B2C di telecomunicazione e teleradiodiffusione per i quali, insieme ai servizi di commercio elettronico, sono previsti specifici criteri di territorialità ai fini Iva ai sensi dell’art. 7–sexies del D.P.R. n. 633/1972.

A seguito di tale intervento normativo i servizi di commercio elettronico diretto sono completamente equiparati a quelli rientranti nel commercio elettronico indiretto per i quali era già previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

La disposizione interessa, però, le prestazioni rese nei confronti di privati consumatori finali stabiliti nel territorio dello Stato.

Invece per le prestazioni effettuate nei confronti di “privati” stabiliti in altri Stati comunitari e in regime di extraterritorialità, il prestatore nazionale dovrà certificare i corrispettivi secondo le prescrizioni dei diversi Stati nei quali i servizi si considerano effettuati. Infatti, in materia di fatturazione si applicano le regole dello Stato membro in cui avviene il consumo. A tal proposito, al fine di rendere più agevole l’osservanza delle disposizioni in materia, la Commissione europea ha reso disponibili sul proprio sito web le informazioni relative alle regole di fatturazione e alle aliquote applicabili nei 27 Stati membri.

A seguito della modifica normativa in commento di fatto è stato recepito l’orientamento manifestato in passato dalla DRE della Lombardia. In particolare, la nota del 5 giugno 2000, n. 46585 già considerava possibile l’inclusione delle operazioni di commercio elettronico diretto tra quelle rese presso l’abitazione del cliente (art. 22, comma 1, n. 4) del D.P.R. n. 633/1972. Conseguentemente, per effetto di tale “assimilazione” l’operatore commerciale già aveva, secondo questo orientamento, la facoltà di non emettere la fattura salvo il caso in cui il cliente non la richieda espressamente.

16 novembre 2015

Nicola Forte