Processo tributario: deposito documenti e termine perentorio

nel processo tributario, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio la parte può produrre documenti inerenti la trattazione della causa entro venti giorni liberi prima della data di trattazione: attenzione, perchè tale termine è perentorio

 

Sia in primo che in secondo grado la parte può produrre documenti entro venti giorni liberi prima della data di trattazione e tale termine è perentorio.

Il principio è contenuto nella sent. n. 11249/2015 da cui emerge che la tardiva costituzione non preclude alcun diritto difensivo che comunque deve esercitarsi secondo lo schema processuale e nel rispetto delle norme stabilite dal processo tributario.

Deposito dei documenti nel processo civile e tributario

In ambito civile vige il « principio di acquisizione » secondo cui la prova, una volta acquisita al giudizio, è sottratta alla disponibilità di parte, essendo rimessa al vaglio del giudice e sarà utile all’accertamento dei fatti di causa, anche a svantaggio della parte che l’ha richiesta. La prova documentale può essere acquisita in diversi modi

L‘ art. 183 c.p.c.: stabilisce che il Giudice alla seconda udienza (prima udienza di trattazione) può, concedere i termini per la precisazione e modificazione delle domande se richiesti dalla parti o, in difetto concedere i termini per il deposito di documenti e per indicare nuovi mezzi di prova.

Nell’evidenziare che tali termini sono di natura perentoria e non ordinatoria, si precisa che soltanto in quella fase del processo il giudice può acconsentire alle parti di formulare le proprie richieste probatorie e/o di meglio determinare le proprie domande/eccezioni.

E’ noto che a partire dal 30 giugno 2014, in via obbligatoria nell’ambito di processi iniziati dopo tale data e in via facoltativa nell’ambito dei procedimenti pendenti, le parti possono depositare per via telematica, attraverso la piattaforma del Processo Civile Telematico, degli atti sotto indicati, nonché dei documenti prodotti: il deposito per via telematica sostituisce a pieno titolo il deposito cartaceo. Il deposito telematico deve avvenire entro le ore 24.00 del giorno di scadenza di presentazione dell’atto.

 

Analogo discorso si potrà fare in futuro in campo tributario, dove il processo tributario telematico è divenuto operativo con la pubblicazione del regolamento di cui al D.M. 23.12.2013, n. 167, contenente modalità di utilizzo degli strumenti informatici e delle comunicazioni, con decorrenza 01/03/2014, anche se la mera attuazione è stata rimandata a successivi D.M. di attuazione. Si prevede che l’avvio vero e proprio possa avvenire a partire dal 2016.

Da tale data, pertanto, la trasmissione, comunicazione, notificazione e deposito di atti e provvedimenti del processo tributario possono avvenire per via telematica e il processo è regolato dal S.I.Gi.T. ovvero dal sistema informatico della giustizia tributaria, che funge da database di tutti i documenti (di cui si parlerà più avanti) . Il processo tributario telematico, comunque, è una mera “facoltà” e non un obbligo per il contribuente., stante la condizione che se il giudizio viene iniziato in modalità telematica deve essere continuato in tale forma in tutti i gradi di giudizio, fatto eccezione se l’incarico viene conferito ad altro difensore.

L’indicazione della PEC (posta elettronica certificata) nel ricorso rappresenta l’elezione del “domicilio digitale” del contribuente/ricorrente e le conseguenti notifiche si perfezionano con la ricezione della comunicazione via PEC. L’indirizzo di PEC contenuto nel ricorso introduttivo o nell’istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC equivale all’elezione di domicilio digitale ai fini delle attività processuali di comunicazione e di notificazione.

I termini processuali iniziano a decorrere nel momento in cui il destinatario della PEC ne ha notizia, mentre il contributo unificato e i diritti di copia di atti e di sentenze possono essere pagati on-line.

Occorre segnalare, infine, che con il decreto legislativo n. 175/2014 recante norme in materia di semplificazioni fiscali (decorrenza 13 dicembre 2014) è stato soppresso il secondo comma dell’art. 53 del D Lgs n. 546/92 che sanciva per l’appellante l’obbligo del deposito dell’appello in Commissione tributaria provinciale. Pertanto tale obbligo si applica per gli appelli notificati a partire dal 13 dicembre 2014 mentre per gli atti notificati fino al 12 permane l’obbligo di depositare l’appello anche in Commissione tributaria provinciale.

 

Per quanto attiene il deposito dei documenti l’art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 stabilisce al primo comma che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato il disposto dell’art. 24 , comma 1, in tema di elencazione dei documenti e copie da depositare. Tale disposizione contiene una precisa cadenza temporale per il deposito (20 gg. liberi prima della data di trattazione per il deposito di documenti e 10 gg. per le memorie illustrative) al fine di salvaguardare le prevalenti esigenze collegate al diritto di difesa ed alle necessità del regolare contraddittorio tra le parti del giudizio. L’osservanza dei detti termini assume carattere di obbligatorietà e perentorietà, derivandone che se i documenti sono presentati illegittimamente ed irritualmente non possono assumere alcuna specifica valenza ed efficacia ai fini probatori e non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione (CTR Sicilia 19 luglio 2012, n. 262; CTR Toscana 30 marzo 2012, n. 26).

In tema di appello l’art. 58, c. 2, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti e legittima la parte ad integrare i motivi del ricorso introduttivo (cd motivi aggiunti) nel rispetto dell’art. 24 D Lgs n. 546/92; è configurabile la possibilità di integrare i motivi in appello a seguito della produzione di nuovi documenti. Il divieto dello ius novorum impedisce di presentare in appello nuovi motivi che non siano stati presentati in primo grado, ma non preclude di produrre nuovi documenti ai sensi dell’art. 58 del D Lgs n. 546/92. Il giudice dell’appello non può disporre senza limiti nuove prove, a differenza del giudice di primo grado, ma può disporre senza limiti l’acquisizione di nuovi documenti.

La giurisprudenza di merito ha ritenuto che la tardività della costituzione in giudizio determina per la parte la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali precluse dal mancato rispetto dei termini previsti per la costituzione in giudizio e per la produzione di documenti. (Cfr. CTP Siracusa sentenza n.296/02/13 del 25.9.2013).

Fattispecie

Nel caso in esame la società ha impugnato la sentenza della CTR eccependo che la stessa non aveva tenuto conto della tardività dei documenti presentati dall’Ufficio finanziario e quindi inutilizzabili ai fini della decisione. In particolare, nulla era stato depositato in ordine alla cartella esattoriale.

La Corte ha affermato che i giudici di appello non hanno fatto una corretta applicazione del decreto n. 546/92 per quanto riguarda il deposito dei documenti, non rilevando che i documenti erano stati già tardivamente depositati in primo grado; oltre il documento riguardante la cartella esattoriale oggetto del contenzioso in esame , non furono depositati nei termini di cui all’art. 32, comma 1, e 58, comma 2, del D Lgs n. 546/92.

 

Pertanto, accertato che i documenti non furono depositati nei termini previsti dalla richiamate disposizioni, i giudici hanno evidenziato che la tardiva costituzione non impedisce di esercitare alcun diritto difensivo e che lo stesso diritto deve essere esercitato secondo lo schema processuale e nel rispetto dei limiti di cui al rito tributario. In particolare, il citato art. 58 in combinato disposto con l’art. 32, dispone che i documenti “nuovi” possono essere prodotti in secondo grado a pena di decadenza fino a venti giorni liberi prima dell’udienza. Quindi i giudici di merito hanno errato nel considerare che la tardiva costituzione in primo grado comportasse la preclusione di cui all’art. 32, comma 1, D lgs n. 546/92 e che dall’artt. 58 derivasse un’assoluta libertà di documenti.

Per quanto sopra i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza di merito, rinviando il processo ad altra sezione della competente Commissione di appello.

In una precedente decisione la Suprema Corte ha ritenuto che la facoltà di produrre documenti entro il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione di cui all’art. 32, pur in mancanza di una esplicita sanzione per la parte, è sottoposta ad un termine perentorio che comporta decadenza ai sensi dell’art. 152 c.p.c., atteso il fine che il termine persegue. In sostanza, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere riprodotto in secondo grado ai sensi dell’art. 32 D lgs. n. 546/92, risultando sanata la mancata presentazione del documento (sent. n. 20523/2013).

Il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere di nuovo presentato in appello nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32 ed analogamente a quanto prevede l’art. 87 delle disposizioni di attuazione al C.p.C.; comunque se il documento è inserito nel fascicolo di primo grado e depositato nel momento della costituzione in giudizio unitamente al fascicolo di appello, la finalità di mettere a disposizione il documento alla controparte è raggiunta, per cui risulta sanata l’inosservanza delle modalità di produzione del documento (Cass. n. 21309 del 2010).

La decisione in esame trova del resto conferma in precedenti pronunciamenti da cui emerge che l’art. 58 del DLG n. 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di presentare nuovi documenti in appello che secondo l’art. 32, comma 1 (richiamato dall’art. 61 con riguardo alle norme relative al giudizio di I grado) deve rispettare il termine perentorio del deposito fino a 20 giorni liberi prima della data di udienza, al fine di garantire il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.

(Cass 2787/2006; n. 138/2004).

8 ottobre 2015

Enzo Di Giacomo