Nuovi contribuenti forfettari che non sono sostituti d'imposta: una semplificazione con luci e ombre

i contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario non sono sostituti d’imposta, pertanto non sono obbligati ne al versamento della ritenuta d’acconto per compensi erogati a loro fornitori ne alla compilazione del mdello 770

 

Anche se molti contribuenti hanno preferito il più conveniente regime dei minimi, dal 2015 il regime naturale è quello previsto dai commi da 54 a 89 della Legge di stabilità per il 2015, definito “nuovo regime dei minimi” o “regime forfettario“, che interessa i contribuenti di minori dimensioni.

Tra le semplificazioni riconosciute ai “nuovi minimi” vi è quella che prevede che tali contribuenti non assumono la qualifica di sostituto d’imposta: in pratica oltre a non subire ritenute fiscali d’acconto sulle fatture emesse, essi non devono a loro volta trattenere alcuna somma sui compensi  corrisposti,  a qualsiasi titolo.

L’agevolazione intende sgravare il contribuente da alcuni adempimenti che invece pesano sul “vecchio regime dei minimi”: il versamento delle ritenute d’acconto, l’emissione ed invio della Certificazione Unica, la predisposizione e l’invio del modello 770; tali adempimenti creavano un aggravio di costi per assistenza professionale.

Per i contribuenti che utilizzano il nuovo “regime forfettario” nel prossimo modello Unico 2016 sarà prevista una sezione in cui indicare i compensi erogati senza l’applicazione della ritenuta d’acconto ai propri fornitori.

 

Una piccola criticità del nuovo regime

Il nuovo regime esonera i nuovi contribuenti minimi/forfettari dalla gestione di ritenute d’acconto e conseguente modello 770, tuttavia crea una nuova piccola complicazione: eccettuato il proprio consulente fiscale, gli altri fornitori (tendenzialmente professionisti) che normalmente sono soggetti a ritenuta d’acconto, potrebbero non conoscere la qualità di “contribuente forfettario” del loro committente. Sarà quindi suo compito comunicare al proprio fornitore che la fattura dovrà essere emessa tenendo conto del particolare regime fiscale: senza esposizione di ritenute.

E’ opportuno che questi soggetti “nuovi forfettari” ricevano dai propri consulenti fiscali una comunicazione in merito, altrimenti corrono il rischio di ricevere una fattura dal fornitore con esposizione della ritenuta d’acconto e gli paghino il solo netto. Dato che tali contribuenti non sono sostituti d’imposta, in caso di errore, dovranno successivamente integrare il pagamento effettuato al netto della ritenuta (e soprattutto gli deve essere comunicato di non procedere al versamento della ritenuta).
Vi è il rischio inoltre che tali imprecisioni nei pagamenti portino il fornitore a considerare il parziale mancato pagamento e versamento della ritenuta (non dovuta!) come un insoluto, ed instaurare un contenzioso.

Appare opportuno, pertanto, sensibilizzare i contribuenti forfettari a verificare se le fatture che ricevono prevedono l’applicazione della ritenuta e segnalare la particolarità del loro regime fiscale e richiedere l’emissione di documento che non espliciti la ritenuta.

Un consiglio per i consulenti

In sede di controlli di fine anno sull’attività dei contribuenti forfettari i loro consulenti dovranno anche verificare le fatture ricevute allo scopo di sanare eventuali errori nel corso dell’anno.

 

7 ottobre 2015

Luca Bianchi