La chiusura della procedura fallimentare e i giudizi pendenti

con le disposizioni apportate dal decreto sulla giustizia per la crescita è stato previsto, tra l’altro, che la pendenza di giudizi non è più ostativa alla chiusura della procedura, pertanto se il curatore ritiene più opportuno per la procedura costituirsi in giudizio nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento al posto del fallito, non deve preoccuparsi che tale cosa possa impedire o rallentare il riparto dell’attivo e la chiusura del fallimento

Abstract

Con le disposizioni apportate dal decreto sulla giustizia per la crescita (D.L. n. 83/2015) recanti misure urgenti in materia fallimentare è stato previsto, tra l’altro, che la pendenza di giudizi non è più ostativa alla chiusura della procedura, pertanto se il curatore ritiene più opportuno per la procedura costituirsi in giudizio nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento al posto del fallito, non deve preoccuparsi che tale cosa possa impedire o rallentare il riparto dell’attivo e la chiusura del fallimento.

Rif. Normativi

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 7 convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132;

R.D. 16 marzo 19452, n. 267, artt. 26, 102, 118 e 119

Premessa

In base all’art. 7 D.L. n. 83 del 2015 la chiusura della procedura di fallimento per ripartizione dell’attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 43n legge fall., anche nei successivi stati e gradi del giudizio, con un’evidente deroga a quanto previsto dall’art. 120 legge fall., che fa discendere dalla chiusura del fallimento l’improcedibilità delle azioni esperite dal curatore e che continua ad essere applicato a tutte le ipotesi di chiusura del fallimento diverse da quelle di cui all’art. 118 n. 3 legge fall.

Con le disposizioni apportate dal decreto sulla giustizia per la crescita – D.L. n. 83/2015 – recanti misure urgenti in materia fallimentare è stato previsto, tra l’altro, che la pendenza di giudizi non è più ostativa alla chiusura della procedura, pertanto se il curatore ritiene più opportuno per la procedura costituirsi in giudizio nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento al posto del fallito, non deve preoccuparsi che tale cosa possa impedire o rallentare il riparto dell’attivo e la chiusura del fallimento.

La chiusura del fallimento e i giudizi pendenti: “ante D.L. n. 83/2015”

La chiusura del fallimento viene disposta con decreto motivato emesso dal Tribunale su istanza del curatore o del fallito.

Prima della modifica normativa era possibile giungere alla conclusione dell’iter concorsuale nei seguenti casi:

  • In caso di proposta di concordato;

  • Per mancanza di attivo

  • Per mancanza di domanda di ammissione al passivo presentate entro il termine fissato;

  • Per il raggiungimento dell’intero ammontare dei crediti ammessi

  • Quando si fosse accertato che la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare i creditori concorsuali

  • Quando fosse stata compiuta la ripartizione finale dell’attivo.

In tali casi il curatore avrebbe potuto procedere alla richiesta di chiusura della procedura fallimentare e nel caso in cui il soggetto fallito fosse una società, presentare richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese.

Con il decreto di chiusura vengono meno gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali; decadono anche gli organi preposti al fallimento.

Costituiscono titoli idonei per la cancellazione del fallimento anche il decreto di avvenuta esecuzione del concordato fallimentare emanato dal giudice ai sensi dell’art. 136 L.F. e la sentenza di revoca del fallimento emessa dal Tribunale. Non è, invece, titolo idoneo alla cancellazione del fallimento il programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F. autorizzato dal giudice con decreto a margine.

Con l’accettazione del programma di liquidazione, anche se approvato dal giudice, non si può ritenere chiusa la procedura fallimentare. Infatti questo provvedimento non esime dall’emissione del decreto di chiusura del fallimento che deve essere sempre pronunciato ai sensi dell’art. 119 della L.F. Quindi, in questa fase, non sono ancora cessati gli effetti del fallimento, evento che si verifica, così come previsto dall’art. 120 L.F., solo con il decreto di chiusura. L’art. 119 L.F. prevede che il decreto di chiusura sia pubblicato nelle forme previste dall’art. 17 della medesima legge, cioè con notifica al pubblico ministero, al debitore, al curatore e al richiedente il fallimento e trasmessa per estratto al registro delle imprese. Non è previsto invece, come per la trascrizione dell’estratto della sentenza di fallimento, la notifica d’ufficio ai pubblici registri per i beni immobili e mobili registrati.

La chiusura del fallimento e i giudizi pendenti: “post D.L. n. 83/2015”

L’art. 7 c. 1 lett. a D.L. 83/2015, ha integralmente l’art. 118 L. Fall., aggiungendo alcune disposizioni dopo il c. 2 in primo luogo, è stato previsto che la chiusura del fallimento, nel caso di compiuta ripartizione dell’attivo, non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi di giudizio. Questa ultima disposizione è stata anch’essa integrata, con l’inserimento del c. 4 nel senso di stabilire che le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità.

E’ inoltre stabilito che – in deroga all’art 35 L. Fall., relativo all’integrazione dei poteri del curatore – anche la rinunzia alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti,nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore, ovvero depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato, senza che ciò impedisca la chiusura della procedura.

La somma ricevute dal curatore dopo la chiusura del fallimento, a seguito di provvedimenti definitivi, e gli eventuali residui degli accantonamenti, formano oggetto di un riparto supplementare tra i creditor, secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di chiusura. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti, non si procede alla riapertura del fallimento.

La chiusura del fallimento in pendenza di giudizi ai sensi dell’art. 118 co. 2 terzo periodo e seguenti comporta che il giudice delegato e il curatore rimangano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto: in nessun caso i creditori possono agire sull’oggetto dei giudizi stessi (art. 120 co. 5 L. Fall.). Si desume, invece, il venir meno del Comitato dei creditori che autorizza le transazioni quando la procedura è aperta.

Si segnala che le suddette disposizioni riguardo i giudizi pendenti e la chiusura del fallimento, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dal 21.08.2015 e dovrebbe ritenersi applicabile anche alle procedure concorsuali pendenti alla data di efficacia della L. 132/2015.

In sede di conversione del D.L. n. 83 del 2015 è stata apportata una modifica all’art. 43 L. Fall. , che impone un criterio di priorità delle controversie in cui è parte un fallimento.

Riguardo ai giudizi oggetto della modifica, la norma fa riferimento a giudizi dotati di una valenza semantica quanto mai ampia, al punto che possono rientrare nel suo ambito di applicazione, oltre alle ipotesi di azioni revocatorie, ordinarie e fallimentari, di simulazioni o di azioni di responsabilità nei confronti degli organi della società fallita, i giudizi di divisione e le esecuzioni immobiliari nelle quali sia intervenuta la curatela.

Anche nel caso delle esecuzioni immobiliari in cui sia intervenuta la curatela, la ripartizione del ricavato della vendita porta ad assegnare alla curatela un importo similmente a quanto avviene all’esito vittorioso di un’azione di condanna, la cui esecuzione potrebbe richiedere il ricorso ad una procedura di esecuzione forzata, anche immobiliare, circostanza che non può determinare di per sé la riapertura della procedura.

La chiusura del fallimento con giudizi pendenti: problematiche connesse

La prosecuzione dei giudizi dopo la chiusura della procedura comporta delle problematiche inerenti alle spese necessarie per i giudizi e all’eventuale ripartizione delle somme delle somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e degli eventuali residui degli accantonamenti .

La norma non si occupa delle incidenze che può avere la sopravvenienza maturata dopo la chiusura della procedura sul compenso del curatore. Quest’ultimo infatti deve essere calcolato sull’attivo effettivamente realizzato , con la conseguenza che prima della chiusura non si può tenere conto di eventuali sopravvenienze non ancora entrate nell’attivo fallimentare. Si pone il dubbio, infatti, se una volta conseguite queste ultime debba essere nuovamente ricalcolato il compenso, tenendo conto dell’attivo complessivamente realizzato prima e dopo la chiusura della procedura, al fine di assegnare la differenza al curatore.

Una ulteriore questione riguarda la cancellazione della società dal registro delle imprese . La riformulazione dell’art. 118 L.Fall. non precisa se la cancellazione dal registro delle imprese debba essere fatta a seguito della chiusura o una volta completate le operazioni di ripartizione anche di eventuali sopravvenienze. La soluzione preferibile è che la cancellazione della società avvenga subito la chiusura anche in pendenza di giudizi, considerato che è il curatore a mantenere la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 43 l.fall. e la chiusura della procedura non può essere interpretata come rinuncia alle azioni.

Il risultato positivo dei giudizi pendenti al momento della chiusura può anche far venire meno (per effetto dei riparti eseguiti dopo la chiusura) l’impedimento all’esdebitazione di cui all’art. 142 comma 2 L. Fall.. In tal caso il debitore può chiedere l’esdebitazione nell’anno successivo al riparto che lo determinato. La precisazione del legislatore serve a prevenire effetti discorsivi della nuova formulazione dell’art. 118 L. Fall. Posto che la possibilità di chiusura in pendenza di giudizi farebbe altrimenti decorrere l’anno per l’istanza di esdebitazione prima del completamento delle operazioni di ripartizione dell’attivo parlamentare.

23 ottobre 2015

Maria Benedetto