Dichiarazione tardiva: gli obbighi dell'intermediario e del contribuente, le sanzioni, il ravvedimento operoso

anche quest’anno il termine di presentazione delle dichiarazioni è scaduto il 30 settembre 2015, ma resta la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria situazione entro il 29 dicembre 2015; gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono essere assoggettati a sanzioni amministrative dirette se hanno omesso di inviare nei tempi una dichiarazione

 

Anche quest’anno il termine di presentazione delle dichiarazioni è scaduto il 30 settembre 2015, ma resta la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria situazione entro il 29 dicembre 2015. Come noto, gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono essere assoggettati a sanzioni amministrative dirette qualora omettono l’invio, ovvero presentano tardivamente, le dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e dei sostituti d’imposta (art. 7-bis, DLgs.241/97). Se la richiesta di invio delle dichiarazioni da parte del contribuente arriva dopo il termine di presentazione della dichiarazione, l’intermediario ha tempo un mese per trasmetterla. Passato questo termine è sanzionabile per tardiva trasmissione della dichiarazione. Quindi, assume grande importanza la data di assunzione dell’impegno, indicata sul frontespizio del modello dichiarativo, fermo restante la possibilità per l’intermediario di ravvedersi.

 

DICHIARAZIONE TARDIVA PER IL CONTRIBUENTE 

Per il contribuente sono considerate tardive (ma non omesse) le dichiarazione inviate oltre i termini di scadenza, ma entro 90 giorni (quindi considerando quest’anno, sono tardive quelle inviate dopo il 30.09.2015 ma entro il 29.12.2015). Queste dichiarazioni sono considerate valide a tutti gli effetti , quindi non si realizza l’ipotesi della dichiarazione omessa, ma ad esse è associata una sanzione, compresa tra € 258 e € 1.032. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, in modo da scontare una sanzione più contenuta, versando entro il 29.12.2015 la sanzione ridotta di soli 25 Euro.

 

DICHIARAZIONE TARDIVA PER L’INTERMEDIARIO 

Per l’intermediario, invece, la dichiarazione tardiva è una fattispecie diversa. Tale ipotesi si realizza in due casi, differenti a seconda della data di assunzione dell’impegno telematico alla trasmissione della dichiarazione; se l’impegno è stato assunto:

  • entro i termini di presentazione della dichiarazione, l’intermediario è sanzionabile per tardiva trasmissione se la trasmette oltre i termini di presentazione. Esempio: il commercialista Bianchi ha assunto l’impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione della società “y srl” in data 24 luglio 2015, quindi nei termini di presentazione della dichiarazione, ma non ha provveduto alla sua spedizione entro il 30 settembre 2015;

  • oltre i termini di presentazione della dichiarazione, in tal caso l’intermediario è sanzionabile per tardiva trasmissione se la trasmette oltre un mese dalla data di assunzione dell’impegno.

L‘intermediario deve pertanto prestare attenzione alla data dell’impegno: l’invio della dichiarazione, infatti, deve avvenire entro un mese dalla data dell’impegno indicata nel frontespizio, pena la sanzione compresa tra € 516 e € 5.164.

 

esempio: il 21.10.2015 il sig. Rossi si rivolge al commercialista Bianchi per la trasmissione della sua dichiarazione UNICO 2015 PF e l’intermediario rilascia al contribuente l’impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione indicando quale data di assunzione “21.10.2015”. Se l’intermediario trasmette la dichiarazione entro il 20.11.2015, indicando nel frontespizio del mod. UNICO “21.10.2015” quale data di impegno, lo stesso non compie alcuna violazione e pertanto non è sanzionabile.

 

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti destinatari della suddetta sanzione sono, per espressa previsione dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97, gli intermediari abilitati (art. 3 c. 3 DPR 322/98), ovvero:

– iscritti nell’Albo dei commercialisti ed esperti contabili nonché i consulenti del lavoro

– iscritti al ruolo dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA

– iscritti nel Registro dei revisori contabili

– associazioni sindacali di categoria

– iscritti negli Albi degli avvocati (DM 12/07/2000)

– associazioni che raggruppano soggetti appartenenti a minoranze etnico linguistiche

– iscritti negli Albi degli agronomi, agrotecnici e dei periti agrari (DM 19/04/2001)

– coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale (DM 19/04/2001)

IL RAVVEDIMENTO

L’intermediario che rientra nell’ipotesi di dichiarazione tardiva, e che quindi:

  • ha inviato la dichiarazione oltre i termini di presentazione, pur avendo assunto l’impegno entro tali termini;

  • ha inviato la dichiarazione oltre un mese dalla data di assunzione dell’impegno, ove questo sia stato assunto oltre i termini di presentazione;

ha la possibilità di ravvedersi, e pagare una sanzione se:

  • presenta la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di presentazione;

  • versa volontariamente l’importo di 51 € a titolo di sanzione indicando nel modello F24 il codice tributo 8924, per ciascuna dichiarazione tardiva.

Si evidenzia che, a differenza di quello che avviene per il contribuente, la sanzione di 51 euro è unica per ciascuna dichiarazione, indipendentemente da quante sono le dichiarazioni che confluiscono in essa. Esempio: in Unico PF 2015 è compreso anche Modello Iva 2015:

– il contribuente dovrà versare due volte la sanzione di 25 euro, quindi in totale 50 euro

– invece, l’intermediario dovrà versare la sanzione una sola volta.

 

APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

La sanzione a carico dell’intermediario non è applicabile se le dichiarazioni (CM 195/99):

– tempestivamente trasmesse

– ma scartate dall’Amministrazione finanziaria

vengono ritrasmesse entro 5 giorni dalla data di ricezione dei motivo dello scarto.

Importante: le sanzioni non sono applicabili nel caso in cui il ritardo sia determinato per difficoltà – dimostrabili – di connessione al servizio telematico.

Per l’applicazione della sanzione, in capo all’intermediario, deve sempre sussistere l’elemento soggettivo ovvero la “colpa” consistente nell’aver inviato tardivamente la dichiarazione. Per la giurisprudenza, non sussiste colpa se il ritardo è stato causato da un rallentamento del sistema informatico ENTRATEL (colpa imputabile a terzi, anche se difficilmente dimostrabile dall’intermediario), che può succedere quando la dichiarazione viene inoltrata l’ultimo giorno utile. Si ritiene che l’invio della dichiarazione con pochi giorni di ritardo non sia punibile in quanto violazione che (art. 6 c. 5-bis D.Lgs.472/97) non arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta e sul versamento del tributo (violazione “meramente formale).

NOVITA’ DICHIARAZIONE UNIFICATA

Fino ad oggi, i soggetti con esercizio “solare” tenuti all’invio della dichiarazione dei redditi/IVA, hanno avuto la possibilità di presentare il modello Unico. Però, per effetto della L.190/2014, tale possibilità verrà meno dal 2016 in quanto la presentazione della dichiarazione IVA è anticipata a febbraio, ed è abrogata la comunicazione dati annuale.

Ciò premesso, ai fini della sanzione applicabile al tardivo invio:

per il contribuente: rimane ferma l’autonomia delle singole dichiarazioni (CM 54/2002) e pertanto saranno irrogate due sanzioni (una per il modello redditi e l’altra per il modello Iva)

per l’intermediario: bisogna fare riferimento al tardivo/omesso dell’invio delle dichiarazioni e pertanto sarà irrogata una unica sanzione per la violazione.

 

27 ottobre 2015

Giovanna Greco