Comunicazione relativa ai beni ai soci: esempi pratici

Esempi pratici relativi all’adempimento della comunicazione relativa ai finanziamenti effettuati nell’anno precedente da parte dei soci/familiari come disposto dal Decreto legge n.138-2011.

Comunicazione relativa ai finanziamenti da parte dei soci/familiari 

comunicazione all'agenzia delle entrate dei finanziamenti dei sociCol provvedimento direttoriale del 3 agosto 2013 n. 94904/2013 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci diventa obbligatorio se l’importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, è pari o superiore ad euro 3.600 (sono esclusi dall’obbligo di comunicazione gli apporti i cui dati sono già conosciuti dall’Amministrazione Finanziaria come gli aumenti di capitale risultanti da un verbale dell’assemblea straordinaria registrato presso l’Agenzia delle Entrate).

Come chiarito dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate la nuova comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni è volta a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell’accertamento sintetico .

I SOGGETTI INTERESSATI

L’obbligo di comunicazione ricade sull’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l’attività imprenditoriale ovvero:imprese individuali (anche familiari o coniugali), società, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d’impresa, anche non prevalente).

Per quanto riguarda gli Enti non Commerciali sono soggetti alla comunicazione i finanziamenti effettuati nell’ambito dell’attività d’impresa (sono esclusi i finanziamenti per attività istituzionale) indipendentemente dal regime contabile adottato dall’Ente in questione.

Note

a) non sono esonerate dalla nuova comunicazione le associazioni che hanno optato per il regime della Legge n. 398/1991 mentre sono sempre esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti;

b) non sono obbligati ad inviare la comunicazione i soci o i familiari dell’imprenditore, che effettuano i versamenti, ma l’obbligo ricade sull’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l’attività imprenditoriale: imprese individuali (anche familiari o coniugali), società, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d’impresa, anche non prevalente);

c) l’adempimento non può essere assolto da parte dei soci/familiari che hanno effettuato il finanziamento/capitalizzazione ma solo dall’impresa interessata.

La norma obbliga a comunicare i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa i finanziamenti/ capitalizzazioni ma non vanno comunicati i versamenti effettuati direttamente dal titolare della ditta individuale (anche familiare o coniugale) che ha finanziato la propria impresa (con lo stesso Provvedimento direttoriale è stato chiarito che non devono essere comunicati i finanziamenti della società concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore).

Non formano oggetto di comunicazione le restituzioni fatte ai soci dall’impresa nel periodo d’imposta ( in quanto rilevano solo i flussi in entrata nelle casse sociali) e anche i passaggi contabili (finanziamenti che a seguito di rinuncia dei soci diventano apporti ) non sono soggetti a  nessuna comunicazione.

 

LE MODALITA’ DI CALCOLO DEL LIMITE DI EURO 3.600

Come già detto in precedenza devono essere comunicati solamente i finanziamenti e le capitalizzazioni di importo almeno pari a 3.600 euro, da verificarsi disgiuntamente per le due tipologie di erogazioni (finanziamenti e capitalizzazioni).

Tale importo deve tener conto solamente degli importi erogati dai soci (a titolo di finanziamento o di capitalizzazione) come saldo in entrata senza considerare eventuali restituzioni (occorre fare quindi riferimento al solo importo erogato).

E’ stato chiarito che se una persona fisica ha effettuato nel corso dell’anno 2014 finanziamenti per 3.599 euro a 10 società di cui è unico socio non deve effettuare alcuna comunicazione mentre, al contrario, se dieci soci finanziano la società per 360 euro cadauno la società deve effettuare la comunicazione (si guarda in buona sostanza alla società).

Nota: non è dovuta la comunicazione qualora l’operazione sia certificata da un notaio (costituzione società, aumenti di capitale, copertura perdite) e tutte le volte che l’atto sia portato, anche volontariamente, per la registrazione.

Debbono invece essere comunicate le seguenti operazioni: finanziamento del socio anche se indicato in modo analitico in bilancio e nella nota integrativa.

Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell’anno, sull’apposito campo del modello va indicata la data dell’ultima operazione.

 

LA COMUNICAZIONE PER I SOGGETTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA O REGIMI AGEVOLATI

Vi è da precisare che i contribuenti che adottano il regime dei regime dei nuovi minimi, quello agevolato degli ex minimi, il regime delle nuove iniziative produttive e tutti i soggetti in contabilità semplificata sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni a meno che non posseggano un conto corrente specifico dedicato all’attività.

Note

1. Come precisato dalle istruzioni al modello l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria e sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell’impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione: quindi tali soggetti sono obbligati in presenza di conto corrente esclusivamente dedicato all’attività e pertanto, in mancanza di un conto corrente dedicato sono esonerati dall’adempimento i soggetti in semplificata, i soggetti che adottano il regime dei minimi (art. 27, cc. 1 e 2, DL 98/2011), i soggetti in regime contabile semplificato (art. 27, c. 2, DL 98/2011) e quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000).

2. Per le società di persone in contabilità semplificata si presume che il conto corrente sia ad utilizzo esclusivo dell’attività lavorativa e pertanto tali soggetti devono, qualora obbligati, effettuare la comunicazione.

 

LE SANZIONI PREVISTE

In caso di omessa presentazione della comunicazione, trattandosi di una comunicazione all’Anagrafe tributaria, la sanzione applicabile va da 206 euro a 5.164 euro (art. 13, c. 2, Dpr 605/1973), ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta (è fatto salvo il ricorso alla procedura del ravvedimento operoso).

ESEMPI PRATICI DI COMUNICAZIONE DI FINANZIAMENTI DEI SOCI

1) Società Srl composta da due soci: un socio ha effettuato nel 2014 in data 05.06.2014 un finanziamento infruttifero per euro 20.000 nei confronti della società restituito in data 30.07.2014 per euro 17.000; in seguito il socio ha effettuato un versamento di euro 4.000 in data 30.09.2014 a titolo di capitalizzazione.

La società deve effettuare la comunicazione indicando:

-dati anagrafici del socio persona fisica;

-data 05 06 2014 rigo BG03 e rigo BG10 campo 1 euro 20.000;

-data 30 09 2014 rigo BG03 e rigo BG10 campo 2 euro 4.000.

2) Società srl composta da due soci: un socio ha effettuato nel 2014 in data 31 gennaio un finanziamento infruttifero per euro 2.000; in data 28 febbraio un altro versamento per euro 4.000 e in data 31 marzo 2014 un altro versamento per euro 5.000.

La società deve effettuare la comunicazione indicando:

-dati anagrafici del socio persona fisica;

-data 31.03.2014 rigo BG03 e rigo BG10 campo 1 euro 11.000;

3) Ditta individuale in contabilità ordinaria: la moglie versa sul conto corrente dell’attività del marito euro 5.000 in data 31 marzo 2014.

La ditta individuale deve effettuare la comunicazione indicando:

-dati anagrafici della moglie;

-data 31.03.2014 rigo BG03 e rigo BG10 campo 1 euro 5.000;

4) Società Snc: la moglie del socio ha versato in data 31.05.2015 la somma di euro 10.000 sul conto della società utilizzando un bonifico bancario dal proprio conto corrente.

Nel caso di specie la Snc non deve effettuare la comunicazione ( sono infatti esclusi i versamenti dei familiari dei soci)

16 ottobre 2015

Celeste Vivenzi