Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale

le regole del regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015 è stato pubblicato il Decreto 3 luglio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”.

Il Decreto in esame istituisce un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale.

 

Beneficiari

I soggetti beneficiari del regime di aiuto sono:

a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modifiche e integrazioni, costituite in forma di società;

b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e relativi consorzi, come definiti dall’art. 8 della legge predetta.

c) società cooperative aventi qualifica di ONLUS, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997.

Non possono essere agevolate con il presente regime di aiuto le attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri e le ulteriori specifiche attività escluse dal campo di applicazione dei regolamenti de minimis.

 

Campo intervento progetti

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla creazione e sviluppo delle imprese.

 

Spese agevolabili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute dall’impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni;

  • fabbricati opere edili, comprese le ristrutturazioni;

  • macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica;

  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

  • brevetti, licenze e marchi;

  • formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;

  • consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione impatti ambientali;

  • oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

  • spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;

  • spese generali inerenti lo sviluppo dell’attività dell’impresa

 

Le agevolazioni

Per essere ammesse al beneficio le spese ammissibili, al netto dell’IVA, non devono risultare inferiori a euro 200.000 e non superiori a euro 10.000.000.

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle suddette imprese:

a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;

b) organici e funzionali all’attività esercitata;

c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

 

Le agevolazioni sono concesse, a fronte della realizzazione dei programmi di investimento nella forma, di finanziamenti a tasso agevolati, aventi le seguenti caratteristiche:

  • il tasso d’ interesse da applicare al finanziamento agevolato è pari almeno allo 0, 50% annuo;

  • la durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurata alla durata in anni interi del programma e, comunque , non superiori a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;

  • il finanziamento agevolato può essere assistito da idonea garanzia;

  • il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposte alle medesime scadenze.

 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

La copertura dell’intervento è posta a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito dalla legge n. 311/2004 presso Cassa depositi e prestiti S.p.a., previa assegnazione delle risorse da parte del CIPE. E’ prevista inoltre la possibilità di destinare alla misura anche risorse delle regioni o di altri enti pubblici, risorse dei fondi strutturali europei e stanziamenti derivanti da specifiche disposizioni normative, utilizzabili per associare ai predetti finanziamenti agevolati aiuti concessi sotto forma di contributi non rimborsabili.

Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata al Ministero, a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità da determinare con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese che sarà pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it.

 

10 ottobre 2015

Giovanna Greco