Società sportive dilettantistiche e attività commerciali nei confronti di soggetti non associati

non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, non solo nei confronti degli iscritti, associati e partecipanti, ma anche nei confronti di soggetti non associati, purché tesserati per una federazione sportiva nazionale o un ente di promozione sportiva

 

In base all’art. 148 del TUIR “non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici,” non solo nei confronti degli iscritti, associati e partecipanti, ma anche nei confronti di soggetti non associati, purché tesserati per una federazione sportiva nazionale o un ente di promozione sportiva.

La soluzione si desume secondo un’interpretazione letterale della disposizione citata e ai fini Iva dalla lettura dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

L’ambito applicativo della predetta disciplina è soggettivamente limitato riguardando esclusivamente le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.

 

Nel corso dell’attività di verifica l’Agenzia delle entrate contesta di frequente i requisiti necessari per applicare il citato art. 148 e la corrispondente disposizione ai fini Iva. Le associazioni e le società sportive escludono dalla tassazione i predetti proventi non aventi natura commerciale. I verificatori ritengono assoggettabili a tassazione le somme così incassate quando le prestazione siano rese nei confronti di un soggetto non associato alla società sportiva che pone in essere la prestazione. Tale soluzione non è corretta e l’esclusione della tassazione ad opera delle associazioni e delle società sportive, sia pure in presenza delle altre condizioni previste dalla norma, è legittima.

Al fine di verificare la correttezza della soluzione è necessario riscontrare preventivamente i predetti requisiti. In primis deve essere riscontrata la forma giuridica del sodalizio sportivo. Secondo le indicazioni fornite dall’art. 90 della L. n. 289/2002 le società sportive dilettantistiche possono assumere la forma giuridica di associazione non riconosciuta, associazione riconosciuta, cooperativa e società di capitali non lucrativa. Pertanto non può, ad esempio, essere considerata tale una società di persone.

Il secondo requisito è costituito dall’oggetto sociale che, evidentemente, deve prevedere l’esercizio di un’attività sportiva dilettantistica intendendosi per tale anche l’attività didattica. Inoltre la “società sportiva” deve essere affiliata ad una o più Federazioni sportive ed essere iscritta nel registro telematico del CONI istituito dall’art. 90 della citata legge n. 289/2002. La mancata iscrizione della società nel predetto registro determina il disconoscimento della qualifica di società sportiva con la conseguente perdita delle agevolazioni fiscali previste dal legislatore (compresa la disapplicazione dell’art. 148 del TUIR).

Ulteriori requisiti riguardano l’atto costitutivo e lo statuto che devono essere redatti “nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata”. Pertanto, se non viene effettuata la relativa registrazione presso l’Agenzia delle entrate, l’art. 148 del TUIR non potrà essere applicato.

Lo statuto deve essere conforme alle previsioni del predetto articolo. Pertanto devono essere ivi riportate tutte le relative clausole previste dal legislatore e quindi: il divietò di distribuzione di utili (anche in forme indirette); la partecipazione degli associati e dei soci alla vita associativa con la possibilità di esprimere il diritto di voto nelle sedi assembleari; il principio di democraticità; l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente (in caso di scioglimento) ad altre associazioni aventi finalità analoghe, etc.

 

In presenza delle sopra indicate condizioni la “Società sportiva” potrà escludere dalla tassazione i proventi così percepiti. Tuttavia, sia pure in alcuni casi, l’esclusione potrebbe riguardare anche le prestazioni rese nei confronti di soggetti estranei (non associati) dell’associazione. Ad esempio continuano ad essere esclusi dall’imposizione anche i proventi per le prestazioni effettuate nei confronti di un associato di un’altra associazione sportiva, a condizione che tale associazione abbia tutti i requisiti previsti dall’art. 148 del TUIR.

Analogamente l’esclusione dalla tassazione riguarda anche le prestazioni rese nei confronti di un soggetto non associato, ma tesserato per l’associazione sportiva che rende la prestazione. In questo caso tale soggetto non ha diritto a partecipare alle assemblee e a votare (in quanto non associato), ma l’art. 148 del TUIR trova applicazione in quanto la prestazione è resa nei confronti di uno “sportivo dilettante” tesserato per una federazione sportiva nazionale o un ente di promozione sportiva.

In pratica il rapporto di tesseramento che “lega” l’atleta dilettante alla società sportiva è considerato equivalente al rapporto associativo in quanto il diritto di voto viene esercitato, si pure indirettamente, all’interno del CONI per mezzo dei dirigenti sportivi che lo rappresentano.

2 settembre 2015

Nicola Forte