Operazioni straordinarie: termini di versamento delle imposte e presentazione Modello Unico

termini di scadenza per la presentazione e pagamento del Modello Unico SP per le società che hanno effettuato operazioni straordinarie in corso d’anno

 

I soggetti tenuti alla presentazione del modello UNICO SP (Società di persone ed equiparate) sono le societa` e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, tra le quali rientrano, in via principale, le societa` semplici, le societa` in nome collettivo ed in accomandita semplice.

In presenza di operazioni straordinarie e di liquidazione sono previste specifiche modalità` di presentazione della dichiarazione dei redditi e di effettuazione dei conseguenti versamenti. In termini generali, attraverso un’operazione straordinaria, si verifica la suddivisione dell’esercizio in due differenti periodi d’imposta. Questo comporta la necessità di presentare due differenti dichiarazioni: una relativa al periodo ante operazione e l’altra al periodo successivo all’operazione.

In merito e` intervenuto il Decreto Legislativo 175 del 2014. c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”, approvato lo scorso 30 ottobre 2014 e pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014 , con il quale sono stati modificati i termini di versamento delle imposte ed è stata introdotta la modulistica che dovranno adottare le società di persone o associazioni che pongono in essere operazioni straordinarie.

L’art. 17 D. Lgs. n. 175/2014 ha previsto che le società o associazioni, nelle ipotesi di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione) effettuano il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e dell’IRAP entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

 

Fondamentalmente, l’art. 17 ha modificato:

  • il DPR 322/98, che disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, eliminando il riferimento ai soli soggetti Ires per consentire l’utilizzo dei modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude l’esercizio,anche alle società di persone o enti equiparati con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;

  • il DPR 435/2001, nelle ipotesi di operazioni straordinarie – quali liquidazione, trasformazione , scissione e fusione – si tratta delle ipotesi di cui agli art. 5 e 5-bis del DPR 322 che coinvolgono società di persone o associazioni prevedendo che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell’IRAP venga effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

 

La disposizione di fatto ha introdotto un termine mobile per il versamento del saldo dovuto stabilendo,quindi, che le società di persone di cui all’art. 5 TUIR (S.n.c., S.a.s.) debbano effettuare il versamento a saldo delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione, comprese quelle relative al primo acconto, entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP.

Il comma 2 prevede che“ I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 % a titolo di interesse”.

 

Per le operazioni straordinarie l’anno solare viene distinto in due periodi d’imposta.

La data che delimita i periodi facendo da spartiacque è quella dell’iscrizione dell’atto che realizza l’operazione presso il Registro Imprese.

L’art.17 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2014, intervenendo sul testo dell’art. 17 del D.P.R. 435/2001, ha stabilito che, in caso di operazioni straordinarie il saldo delle imposte sui redditi e dell’IRAP relative alla frazione di esercizio che va dall’inizio del periodo d’imposta alla data in cui ha effetto l’operazione, va corrisposto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla stessa parte di esercizio.

 

Quindi, i versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d’imposta precedente a quello in cui assume efficacia l’operazione straordinaria, scadono il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, non più entro il 16 giugno dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione. Tale modifica ottimizza la normativa, evitando lo spostamento di un anno nel versamento delle imposte, che si verifica per tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo.

L’acconto delle imposte va effettuato in due rate, salvo i limiti minimi di versamento previsti per le differenti imposte, come previsto dall’art.17, comma 3 , del DPR 435/2001:

:- la prima rata entro il termine fissato per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente che per le operazioni straordinarie coincide con quello ante operazione stessa

-la seconda rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.

 

I Modelli da utilizzare

Secondo quanto stabilito dalla norma, i soggetti quali le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società e associazioni equiparate, con un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, potranno utilizzare il modello ministeriale Unico e Irap relativo al periodo di imposta precedente. Tale semplificazione consente di ovviare a tante complicazioni che si creavano quando i modelli nuovi non erano ancora disponibili o prevedevano ancora degli errori, ancor più quando i nove mesi successivi alla chiusura del periodo d’imposta, si concludevano a gennaio o febbraio dell’anno successivo.

 

Scadenza presentazione Unico

Il termine di presentazione del Modelloscade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. La società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà quindi presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 settembre 2015.

Termini di presentazione dei modelli dichiarativi (UNICO ed IRAP):

  • periodo d’imposta che termina il 31 dicembre: entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

  • periodo d’imposta che termina prima del 31 dicembre (per effetto di operazioni straordinarie): ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

29 settembre 2015

Giovanna Greco