Le nuove modalità di opzione per trasparenza e consolidato fiscale: nuove complicazioni per i contribuenti?

le società di capitali neocostituite nel periodo di imposta 2015 non potranno esercitare immediatamente l’opzione per il consolidato nazionale, per il regime di trasparenza, né per la tonnage tax; l’opzione dovrà essere presentata nel 2016 insieme al modello UNICO relativo al 2015

trasparenza fiscaleLe società di capitali neocostituite nel periodo di imposta 2015 non potranno esercitare immediatamente l’opzione per il consolidato nazionale, per il regime di trasparenza, né per la tonnage tax.

Dovranno attendere il periodo di imposta 2016 e solo dal 1 gennaio, con la presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2016, potranno manifestare l’opzione. In questo caso l’opzione avrà effetto dal 1 gennaio 2016, cioè dall’anno successivo rispetto all’anno di costituzione.

La complicazione trova origine nelle novità introdotte dal Decreto legislativo n. 175/2014 (c.d. semplificazioni), che ha modificato completamente la disciplina.

A seguito del passaggio dalla disciplina precedentemente in vigore alla nuova si è verificato un “buco” nel sistema che di fatto impedisce la scelta (con effetto immediato) alle società di capitali neocostituite.

Sarebbe stato preferibile che il citato provvedimento, nell’uniformare (e semplificare) la disciplina delle opzioni avesse previsto espressamente, anche con riferimento alla materia in esame, la valenza dei “comportamenti concludenti.

 

Se le disposizioni in tema di opzioni non fossero state modificare, una società costituita nel 2015 avrebbe potuto optare per il regime di trasparenza entro il 31 dicembre del medesimo anno. In tale ipotesi la scelta avrebbe avuto un effetto immediato (con decorrenza dall’anno di costituzione).

Analogamente la medesima società avrebbe potuto optare per la “tassazione consolidata” entro il 16 giugno del medesimo anno 2015.

Invece le regole sono state completamente cambiate con la concreta impossibilità per le società di capitali neocostituite, come ricordato, di far valere l’opzione con effetti nello stesso anno in cui è avvenuta la costituzione.

Pertanto la tassazione consolidata potrà essere fatta valere solo con decorrenza dal 2016 come pure l’applicazione del regime di trasparenza.

In base alle nuove regole, nel Modello Unico 2015 (relativo al periodo di imposta 2014), i cui termini di presentazione scadono il 30 settembre 2015, deve essere esercitata l’opzione i cui effetti si produrranno solo dall’inizio dell’anno 2015 (l’anno successivo).

Analogamente le società costituite nel 2015 potranno esercitare l’opzione nel modello Unico 2016 (la cui presentazione scade il 30 settembre 2016), i cui effetti si produrranno dal 1 gennaio 2016.

Conseguentemente le predette società, non dovendo presentare il modello relativo al periodo di imposta 2014 (in quanto non esistenti), si troveranno nella concreta impossibilità di far valere gli effetti dell’opzione sin dal primo anno. In buona sostanza nel 2015 (anno di costituzione) non potranno applicare né il regime di trasparenza, né la tassazione consolidata.

L’intervento realizzato con il c.d. Decreto sulle semplificazioni (D.Lgs n. 175/2014) deve indurre il legislatore alle opportune riflessioni. Allo stato attuale la disciplina è sicuramente più omogenea rispetto al passato, ma il nuovo “sistema” sembra aver risolto una serie di problemi dando luogo, come spiegato, ad una serie di controindicazioni.

Il sistema è ancora troppo farraginoso e deve essere snellito.

Ora, la luce delle modifiche in rassegna, in taluni casi (come ad esempio per la scelta dei regimi contabili) l’Agenzia delle entrate dovrà tenere conto dei c.d. comportamenti concludenti.

Viceversa, per il consolidato nazionale e per l’applicazione del regime di trasparenza, la manifestazione di volontà all’interno del Modello Unico ha un valore sostanziale come già previsto dalla precedente disciplina. In altre parole la mancata compilazione dell’apposito quadro all’interno del Modello Unico senza aver effettuato l’esercizio dell’opzione determina l’inefficacia della scelta indipendentemente dal comportamento concretamente tenuto dal contribuente.

Se, per errore, dovesse essere applicata la tassazione consolidata, l’Agenzia delle entrate provvederà a riliquidare l’intera imposta in capo alle singole società facenti parte del perimetro di consolidamento.

Lo stesso dicasi per la società consolidante liquidando le imposte esclusivamente sull’imponibile riferibile a tale società.

 

5 settembre 2015

Nicola Forte