Emendabilità della dichiarazione dei redditi: la parola passa alle Sezioni Unite

la dichiarazione dei redditi è emendabile da parte del contribuente in tutte le sue parti? Anche per quanto riguarda gli studi di settore?

L’art. 2, c. 8, del Decreto Presidente della Repubblica 22/07/1998 n. 322 prevede che “Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni” mentre il successivo comma 8 bis, inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a decorrere dal 1° gennaio 2002, stabilisce che “Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. L’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.

 

L’interpretazione del combinato disposto della normativa sopra indicata ha dato luogo ad una giurisprudenza contrastante anche perché l’emendabilità della dichiarazione è stata affrontata di volta in volta alla luce delle “singole situazioni” e mai in un’ottica globale, a cui si aggiungevano ad esempio questioni spinose come quelle afferenti le cartelle emesse ex 36 bis, emesse a volte in ambiti impropri, o le vicende legate all’Irap dei professionisti in cui per anni vi sono stati errori bloccanti ad opera dell’Agenzia, che hanno portato a statuire la possibilità di emendare la dichiarazione anche in sede contenziosa.

Con l’Ordinanza n. 18383 del 18 settembre 2015, la corte di Cassazione rimette, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., gli atti al Primo Presidente per la devoluzione della questione alle Sezioni Unite.

Che la questione sia della massima importanza lo dimostra l’excursus Giurisprudenziale riportato nell’Ordinanza dagli stessi Giudici, dove non mancano i riferimenti alla Giurisprudenza della stessa Corte (Cass. 14 gennaio.2015 n. 434, Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-03-2015, n. 5947) in cui si invoca il rispetto dell’art. 53 della Costituzione a tutela del contribuente, a cui si aggiungono posizioni di segno opposto anche recentissime: il 16 settembre 2015, due giorni prima dell’Ordinanza 18393, con altra Ordinanza, la n. 18180, la Corte di Cassazione riportandosi alla Giurisprudenza formatasi in tema di dual income tax (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1427 del 22.1.2013)ha negato l’emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa in tema di studi di settore.

La questione, come dimostra una lettura dell’Ordinanza che sotto si riporta, merita di essere affrontata dalle sezioni Unite in via definitiva, a conferma di un equilibrio molto precario nei rapporti fisco-contribuente.

 

25 settembre 2015

Valeria Nicoletti